CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 24112/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ORDINANZA sul ricorso 16912/2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres entante p.t., elettivamente domiciliatain Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 28, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale è rappres entata e difesa , unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per procura sp eciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2658/2021 de lla Corte d’appello di Roma , pubblicata il 13.4.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6.7.2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione del 2006 la [OSCURATO:SOCIETA]. convenne innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo: l’accertamento dellanullità della domanda di brevetto presentata dalla convenuta il 5.8.2003 relativa a «sistema di rilevamento della velocità di autoveicoli e simili, particolarmente per tratte autostradali»( SICV , Tutor o [OSCURATO:PERSONA]),per difetto di novità e originalità, avuto riguardo al proprio brevetto industriale per invenzioneIT 01.310.318 registrato nel 1999, e consistente in un sistema di sorveglianza e controllo del traffico veicolare su strade e autostrade; l’accertamento della contraffazione del brevetto d’invenzione di sua proprietà, posta in essere dalla convenuta con la messa in opera sulle autostrade dalla stessa gestite del sistema di rilevazione della velocità dei veicoli in transito realizzato in esecuzione del brevettoritenuto nullo; l’inibitoria della prosecuzione dell’attività di contraffazione; il risarcimento dei danni per euro 1.800.000,00. La convenuta si costituì proponendo domanda riconvenzionale avente ad oggetto l’accertamento della nullità del brevetto dell’attrice. Con sentenza del 18.5.2009il Tribunale rigettò entrambe le domande. 2. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello, mentre Autostradeper l’Italia propose appe llo incidentale. Con sentenza del 30.4.2012, la Corte territorialerespinse entrambi gli appelli.3. Tale sentenza fu impugnata in cassazione da Autostradeper l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]e con ricorso incidentale anche da lla C . R . A . F . [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza del 4.11.2015 la Cassazione rigettò il ricorso principale, vertente sulla nullità del brevetto, ed accolse l’incidentale, cassando con rinvio la sentenza impugnata perché non motivata quanto alla ritenuta inesistenza della contraffazione. 4. La [OSCURATO:SOCIETA]. riassunse il giudizio , chiedendo l’accoglimento di tutte le domande, esclusa quella d’accertamento della nullità della domanda di brevetto. Con sentenza n.2275 del 10.4. 20 1 8, la Corte d’appello di Roma , in accoglimento dell’appello e in riforma della sent enza impugnata, accertòe dichiarò che il sistema di sorveglianza in questione, installato da [OSCURATO:PERSONA] sulle autostrade dalla stessa gestite in concessione, costituiva contraffazione del brevetto nazionale d’invenzione di cui era titolare la [OSCURATO:SOCIETA]., ordinando alla stessa [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia di astenersi per il futuro dal fabbricare, commercializzare e utilizzare il sistema in violazione del diritto di privativa, nonché la rimozione e distruzione di tutte le attrezzature esistenti sulle suddette autostrade, e fissando per ogni giorno di ritardo nell’osservanza dell’inibitoria il pagamento, a titolo di sanzione civile, dellasomma di euro 500,00 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Con sentenza del 14.8.2019, la Cassazione, decidendo sul ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’Italia s . p . a . e sul ricorso i ncidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. proposti avverso la predetta sentenza , ha accolto il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e ha cassatola senten za impugnata conulteriore rinvio alla Corte d’appello di Roma. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha riassuntoil giudizio. Con sentenza del 13.4.2021, la Corte territorialeha respinto l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale del 2009, confermata quanto al rigetto delle domande d’accertamento della violazione dei diritti di proprietà industriale della [OSCURATO:SOCIETA]. e di risarcimento dei danni. A tal fine la Corte di appello ha dapprima rammentato il contenuto della decisione n.21405 del 2019 della Corte di Cassazione, inrapporto alla decisione assunta dalla Cortedistrettuale con la sentenza cassata del 2018; quest’ultima, infatti , aveva osservat o che il « cuore » del brevetto dellaC.R.A . F . T . era costituito dal collegamento telematico tra due stazioni locali di osservazione, consentendo d’accertare, tramite sensori di rilevamento, la velocità media dei veicoli in transito e, di conseguenza, la violazione dei limiti di velocità prescritti su quel tratto di strada;che l’idea inventiva del brevetto di [OSCURATO:PERSONA] era la stessa poiché fondata sul medesimo sistema di rilevamento della velocità media dei veicoli; che pertanto, l’idea inventiva del brevetto [OSCURATO:SOCIETA]. era stata pedissequamente riprodotta; che la domanda relativa al suddetto brevettonon aveva evidenziato l’anteriorità dello stesso, non esponendo il problema tecnico derivante dall’utilizzo del sistema di rilevamento sulla base delle spire virtuali (raggi luminosi), cioè del sistema adottato dalla controricorrente che [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia aveva intesosostituire impiegando il sistema a spire induttive, basato su campi magnetici;che peraltro, dalle norme [OSCURATO:PERSONA] del luglio 1999 risultava che l’uso alternativo di spire virtuali e dispire induttive per la rilevazione dei dati del traffico veicolare fosse già nel 1999 conosciuto e praticato, per cui il sistema adottato da [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia appariva del tutto privo della necessaria originalità; che non era stato provato il danno subito da quest’ultima, e il costo per ottenere il diritto all’utilizzo del brevetto, ritenuta inapplicabile la retroversione degli utili; cheera altresì escluso il danno non patrimoniale e, in particolare, all’immagine o derivante da sofferenze morali soggettive.La Corte di appello ha inoltre precisato che la C assazione, nell’accogliere con la sentenza 21405/2019 il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia, aveva rilevato che i giudici di merito, con statuizione confermata dalla prima sentenza della Corte di Cassazione n.22563/2015, avevano riconosciuto la validità del brevetto della [OSCURATO:SOCIETA]., attribuendo rilievo non al collegamento telematico ma al rilevamento «tergale»dei veicoli; ha aggiunto che la Cassazione aveva inoltreevidenziato che l’affermazione della Corte d’appello, nella parte in cui attribuiva rilievo al fatto che l’idea inventiva del brevetto della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse costitui t a dal predetto collegamento telematico , urtava con il giudicato interno formatosi sul diverso accertamento riguardante il sistema a spire induttive adottato da [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia, giacché associava al brevetto un elemento diverso da quello che assicurava la novità intrinseca ed estrinseca del brevetto della [OSCURATO:SOCIETA].; l’assunto per cui la contraffazione « per equivalente » consisterebbe nell’uso delle dette spire in luogo di quelle virtuali era dunque frutto di un evidente fraintendimento; una modalità particolare di tale rilevamento tergale era dunque del tutto estranea alle rivendicazioni del brevetto registrato dalla Autostradeper l’Italia, non essendone una variante, ma integrando piuttosto una diversa soluzione del medesimo problema tecnico; la Cassazione aveva quindi affermato che il giudice del rinvio doveva accertare se esistesse contraffazione sulla base del principio di diritto secondo il quale «la contraffazione per equivalente ricorreva in presenza della soluzione di un problema tecnico attuata attraverso invenzioni che presentino elementi delle rivendicazioni muniti di equivalenza, non in presenza della sola identità del problema suscettibile di essere superato con soluzioni diverse tra loro».Premesso tutto ciò, la Corte d’appello ha assunto che, in virtù del carattere chiuso del giudizio di rinvio dalla Cassazione: era coperto da giudicato interno l’accertamento secondo cui l’elemento di novità e di livello inventivo del brevettodella C . R . A . F . T . era costituito dal sistema di rilevamento ottico «tergale»; la contraffazione presupponeva una soluzione originale nel raggiungere il medesimo risultato finale; la tecnica di [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia , basata sulle spire induttive, o magnetiche, era diversa dalle caratteristiche di novità del brevetto dellaC.R . A . F . T . , basato invece sulle spire virtuali o raggi luminosi (ciò essendo coperto dal giudicato interno); il sistema di [OSCURATO:PERSONA] non costituiva contraffazione del brevetto della [OSCURATO:SOCIETA]. poiché non era una sua variante, ma integrava una diversa soluzione del medesimo problema tecnico, con conseguente rigetto dell’appello di quest’ultima. 7. La [OSCURATO:SOCIETA]. ricor re in cassazione con sei motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8. Il primo motivo deduce omessa pronunciadella Corte d’appello sulle domande di contraffazione letterale ed evolutiva, nuovamente riproposte, come illustrate nella memoria di costituzione del secondo giudizio di rinvio. Al riguardo, la ricorrente assume che con il primo motivo del ricorso incidentale del primo giudizio di cassazione, aveva espresso la censura sulla contraffazione letterale ed evolutiva, domanda comunque già proposta in primo grado.In particolare, la ricorrente indica la contraffazione evolutiva come quella nella quale la contraffazione non è esclusa dalla possibilità di ravvisare nel perfezionamento o nella modifica un’invenzione brevettabile, trattandosi cioè di invenzione dipendente exart. 2587 c.c. e68, comma 2, c.p.i., e precisa che la contraffazione letterale riguarda l’ipotesi in cuiil prodotto contraffatto (e cioè, nel caso , il sistema ASPI ) contiene tutti gli elementi di una rivendicazione indipendente del brevettoviolato (nel caso , il brevetto [OSCURATO:SOCIETA].) . 9. Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per mancanza della motivazione in ordine alla contraffazione letterale ed evolutiva. 10. Il terzo motivo, in subordine, deduce omesso esame di fatto decisivo in relazione alla domanda di contraffazione letterale ed evolutiva. 11. Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 384 c.p.c., per aver la Corte d’appello disatteso il principio di diritto enunciato dalla cassazione, relativo all’art. 52, c.3-bis, c.p.i., non avendo essa chiarito se la diversa soluzione tecnica presente nel sistema ASPI fosse o non equivalente a quella rivendicata nel brevetto [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine alla «individuazione della parte posteriore dei mezzi in transito», ciò alla stregua del principio di cui a Cass., n. 30234/11, n. 2977/20, n. 12796/21. 12. Il quinto motivo denunzia violazione dell’art. 52, comma 3- bis , c.p.i., per aver la Corte d’appello considerato, ai fini della valutazione della contraffazione, la variazione delle spire induttive, anziché esaminare se il sistema ASPI operasse per escludere l’utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore. 13. Il sesto motivo lamenta la mancata compensazione delle spese,in violazione degli artt. 91, 92, 132, c.p.c., per non aver la Corte d’appello consideratoche la sentenza impugnata aveva elaborato una soluzione nuova in tema di contraffazione per equivalente, attuando un mutamento della giurisprudenza. 14.In via preliminare non appare convincente l’eccezione preliminare di ASPI secondo cui CRAFT non avrebbe impugnato la ratio decidendi concorrente della sentenza impugnata, secondo cui la materia del contendere era ristretta alla sola contraffazione per equivalenti. Le prime tre censure della ricorrente si basano infatti tutte proprio sulla contestazione di quest’assunto. 15.I primi tre mot ivi possono essere esaminati congiuntamente poiché tra loro connessi, in quanto volti a denunciare alternativamente omessa pronuncia, omessa motivazione, o ancora omesso esame di fatto decisivo con riguardo alle domande di contraffazione letterale ed evolutiva, già proposte dalla ricorrente in primo grado. I predetti motivi sonoinammissibili. 16. S econdo la ricorrente, la sentenza della C assazione, n.21405/2019, che haaccolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., ha affrontatosolo il profilo della contraffazione per equivalenti, senza esaminare i profili della contraffazione letterale ed evolutiva,e la Corte d’appello a vrebbe ritenuto erroneamente ristretto il tema del contendere alla sola contraffazione per equivalenti,così trascurando il fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sempre lamentato anche la contraffazione letterale ed evolutiva, al cui proposito non avrebbe potuto proporre ricorso incidentale condizionatoavverso la sentenza n.2275 del 2018 della Corte di appello di Romaperché tali questioni sarebbero rimaste assorbite in talesentenza. La [OSCURATO:SOCIETA]. sostiene , cioè , che nel secondo giudizio di cassazione non ha impugnato la sentenza in punto contraffazione letterale ed evolutiva perché la questione era rimasta assorbita e un suo eventuale ricorsosarebbe stato quindi inammissibil e.17. La ricorrente ripercorre minuziosamente, fra l’altro procedendo peculiarmentea ritroso, la trattazione delle due domande in questione per quasi tutt o il corso del la vicenda processuale [cioè: le domande proposte nel secondo giudizio di rinvio, sub A), pag.7 del rico rso ; l’assenza, asseritamente giustificata, di trattazionedell’argomento nel secondo giudizio di cassazione, sub B, pag.12; le domande nel primo giudizio di rinvio, sub C), pag.13; le domande nel primo giudizio di cassazione, sub D, pag.16; le domande nel giudizio di appello, sub E, pag.22; le domande in primo grado, sub, F, pag.23]. In tutta questa esposizione vi è però una carenza, peraltro decisiva, perché riguarda l’elemento centrale che giustifica nella ricostruzione di [OSCURATO:SOCIETA].la mancata impugnazione incidentale della sentenza della Corte di appellodi Roma n.2275/2018. Al riguardo, infatti, l a ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la seconda sentenza appello n.2275/2018 della Corte d’appello di Roma (primo rinvio), cassata nel 2019da questa Corte, non aveva deciso in ordine allacontraffazione letterale ed evolutiva; la ricorrente, invece , ricostruisce tutto l’iter della causa con riferimento alle domande di contraffazione letterale ed evolutiva, ma l’unico momento processuale di cui non parla è quello,assolutamente determinante, della seconda sentenza d’appello (primo rinvio) , al cui riguardo si limita a dire (pag.4) che la Corte di appello non si era pronunciat a sulla contraffazione letterale ed evolutiva, senza trascrivere o sintetizzare alcunché. Ciò vale per il primo motivo (che si basa sulla individuazione di diverse domande e deduce omessa pronuncia),ma anche per secondo e terzo motivo(omessa motivazione e omesso esame di fatti decisivi). Già solo per questa ragione i primi tre motivi nonsono autosufficienti , pertinenti e specifici.18. In secondo luogo, da un punto di vista logico e giuridico, il concetto stesso dicontraffazione per equivalenti presuppone l’insussistenza di una contraffazione letterale perchési propone appunto di contrastare le varianti, modeste e insignificanti, meramente elusive che escludano appunto la contraffazione letterale; ciò è ammesso dalla stessa ricorrente a pag. 45, ove dice « Se la soluzione non fosse diversa, sarebbe uguale. Se fosse uguale, non sarebbe necessario ricorrere all’equivalenza.» Sul punto, la sentenza della C assazione del 2019 afferma che « La contraffazione per equivalenti ricorre in presenza della soluzione di un problema tecnico attuata attraverso invenzioni che presentino elementi delle rivendicazioni muniti di equivalenza, non in presenza della sola identità del problema suscettibile di essere superato con soluzioni tra loro diverse» per escludere che sia sufficiente ai fini della contraffazione l’identità del problema tecnico,ma esige che le soluzioni siano equivalenti, seppure ovviamente non identiche. L'art. 52 cod.propr.ind., come modificato ad opera del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131recita nel suo comma 1 che nelle rivendicazioni è indicato specificamente ciò che si intende debba formare oggetto delbrevetto; il secondo e il comma 3 aggiungono che i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni e attribuiscono tuttavia alla descrizione e ai disegni la funzione di interpretare le rivendicazioni, cosa però che deve avvenire secondo una regola di contemperamento, ossia in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. Il comma 3 bis, introdotto ex novo dal citato decreto correttivo del 2010, precisa, introducendo un espresso riconoscimento normativo della cosiddetta «teoria degli equivalenti», che, per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si deve tenere nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. Quindi i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni, anche se la descrizione e i disegni possono servire a interpretarle nel rispetto della regola di contemperamento espressa nell'art. 52, comma 3,che grava l'interprete della ricerca di una soluzione che contemperi l'equa protezione del titolare e la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi (regola conforme al Protocollo interpretativo dell'art. 69 della Convenzione sul [OSCURATO:PERSONA], revisionato nel 2000 con la sostituzione della formula, ritenuta ambigua, che rinviava al «tenore delle rivendicazioni» con quella, più secca e incisiva, riferita alle «rivendicazioni»). Nelle disposizioni della CBE e del predetto art. 52 cod.propr.ind. viene colto unanimemente il superamento del risalente approccio cosiddetto della centraldefinition theory, incentrato sulle caratteristiche essenziali delle idee di soluzione inventiva attribuite al trovato, e l'approdo alla cosiddetta peripheral definition theory, fondata sulla chiara e precisa identificazione dei limiti e dei confini della protezione brevettuale, funzionali alla determinazione del perimetro della privativa. Il ricordato art. 52, comma 3 introdotto con il D.Lgs. n. 131 del 2010, ha esplicitamente riconosciuto la tutela degli equivalenti (già disciplinata dal Protocollo interpretativo, art. 69, comma 2 CBE), disponendo che «per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni». La teoria degli equivalenti consiste in una regola di interpretazione brevettuale in base alla quale un prodotto o procedimento, pur formalmente diverso dall'invenzione brevettata, può essere comunque a quest'ultima equiparato e così ricondotto nell'ambito di protezione della privativa e mira in tal modo a tutelare i diritti del titolare e a garantirgli una protezione effettiva, non subordinata cioè alla riproduzione integrale e letterale di tutti gli elementi dell'invenzione. Il principio risponde inoltre alla più generale esigenza di una equa protezione del titolare del brevetto, cercando di evitare l'elusione e lo svuotamento di contenuto del diritto di esclusiva attuato mediante modeste e non significative varianti apportate dal contraffattore. Indubbiamente nel concedere spazio alla regola di contemperamento espressa dall'art. 52, commi 3 e 3 bis, non si può abbandonare il fondamentale criterio che attribuisce il principale rilievo al contenuto obiettivo delle rivendicazioni, espressione della volontà di protezione rappresentata dal richiedente del brevetto. Affermando che ogni elemento della rivendicazione è espressione di volontà dell'inventore (o del titolare del brevetto) e determina l'ambito di tutela e attribuendo rilievo esclusivo al contenuto letterale delle rivendicazioni è chiaro che l'art. 52, comma 3 bis, non potrebbe mai trovare applicazione. Proprio per questo motivo la teoria degli equivalenti mira a trovare un giusto bilanciamento tra gli interessi del titolare del brevetto (che mira ad estendere la sua protezione il più possibile) e gli interessi dei terzi (che vorrebbero limitare la tutela del brevetto al mero dato letterale). Vi sono indubbiamente casi in cui la non coincidenza fra il prodotto e il contenuto oggettivo delle rivendicazioni brevettuali non esclude la contraffazione, allorché la modesta variante incida su di un elemento della rivendicazione che non abbia importanza centrale nell'economia dell'idea inventiva (eliminandolo, o sostituendolo in una diversa soluzione espressiva della stessa idea fondamentale); o allorché il prodotto accusato di contraffazione per equivalenti assolve alla stessa funzione del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via e pervenendo allo stesso risultato; o, ancora quando la soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata appaia ovvia e non originale, tenuto conto, quale parametro di valutazione, delle conoscenze medie del tecnico del settore. In tema di brevetti per invenzioni industriali, ai fini della verifica della contraffazione per equivalenza, il giudice, in applicazione dell'art. 52, comma 3 bis, d.lgs. n. 30 del 2005 (inserito dal d.lgs. n. 131 del 2010), deve preliminarmente determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, individuando analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale, interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e successivamente accertare se ogni elemento così rivendicato si ritrovi nel prodotto accusato della contraffazione, anche solo per equivalenti, intendendosi come tali, secondo una delle possibili metodologie utilizzabili, quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell'inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato(Cass., n. 120 del 04/01/2022). 19. Alla stregua dei suddetti principi viene evidentemente meno il presupposto della costruzione di [OSCURATO:SOCIETA]. e cioè che essa non avrebbe dovuto impugnare la sentenza del 2018 della Corte d’appello, che, almeno implicitamente , ha escluso la contra ffazione letterale accertando (erroneamente) quella per equivalenti. Invero, l’esame della contraffazione per equivalenti implica, logicamente e giuridicamente , l’esclusione di una contraffazione letterale. Né si può condividere l’assunto della ricorrente che presuppone logicamenteuna strutturale diversità delle domande di contraffazione, letterale e per equivalenti, che, alla stregua degli elementi identificativi (parti, petitum e causa petendi ) in realtà costituiscono di fatto un’unica domanda, volta a richiedere lo stesso «bene della vita» , basata solamentesu presupposti di fatto (e quindi su fatti secondari) alternativi. 20. Quanto alla deduzione relativa alla contraffazione c.d. evolutiva, prospettata dalla ricorrente con riferimento all’art.68, comma 2, c.p.i. secondo cui «Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi»,resta ferma la precedente assorb ente considerazione ostativa del difetto di autosufficienza con riferimento al contenuto della sentenza della Corte di appello n.2275/2018. Inoltre va anche considerato che il tema è quello della invenzione dipendente mediante aggiunta o sostituzione di elementi che rendano il secondo trovato autonomamente brevettabile, ma non realizzabile senza il consenso del titolare del brevetto precedente. Questa figura tuttavia presuppone logicamentee giuridicamente che il secondo trovato si ponga in rapporto di contraffazione con il primo. Il che è proprio quel che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto dimostrare e non ha fatto. 21.Il quarto motivo è infondato. Vi è giudicato sul fatto che la validità del brevetto [OSCURATO:SOCIETA]. - validità poi confermata dalla prima sentenza di questa Corte del 2015 e constatata dalla seconda sentenza del 2019–si basa sull’attribuzione di rilievo non già al collegamento telematico che permette l'accertamento della velocità media dei veicoli in transito ma sulla circostanza per cui il trovato renderebbe possibile il rilevamento «tergale»dei veicoli stessi. La sentenza di questa Corte del 2019 ha chiarito che il concetto di equivalenza attiene all'idea di soluzione del problema tecnico e non al problema affrontato. Un medesimo problema può essere risolto in modi diversi attraverso distinti trovati inventivi: ma non per questo potrà stabilirsi tra di essi quella relazione di equivalenza che è rilevante ai fini della contraffazione. Si è chiesto qu indi al giudice di rinvio di verificare se la idea di soluzione del problema tecnico fossela stessa. Sul punto, la Corte d’appello, con la sentenza del 2021 , ha dato risposta negativa perché il sistema di [OSCURATO:SOCIETA] . rileva i veicoli in transito con raggi luminosi e il sistema di [OSCURATO:PERSONA] lo fa con spire induttive inserite sotto il manto stradale e mediante campi magnetici. Invero, la sentenza della Cassazione del 2019 ha affermato: «Nel caso in esame il problema tecnico è quello del rilevamento dei veicoli ai fini della verifica della loro velocità puntuale (seppure per calcolarne, poi, la velocità media): in tal senso si spiega, infatti, l'accertamento giudiziale, coperto da giudicato, secondo cui l'elemento di novità e di livello inventivo del brevetto [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe costituito dall'insegnamento attinente all'individuazione della parte posteriore dei mezzi in transito (cfr. sentenza di primo grado, pag. 5, e prima sentenza di appello, pag. 16).A fronte di tale problema, la tecnica adottata da [OSCURATO:PERSONA], basata sulle spire induttive, o magnetiche, è pacificamente diversa da quella che marca la novità intrinseca ed estrinseca del brevetto [OSCURATO:SOCIETA].. L'assunto per cui la contraffazione per equivalente consisterebbe nell'uso delle dette spire in luogo di quelle virtuali è, dunque, frutto di un evidente fraintendimento. Se infatti, l'invenzione di [OSCURATO:SOCIETA].è tale, per novità e altezza inventiva, con riguardo al sistema di rilevamento "tergale" dei veicoli (e non con riferimento al sistema di calcolo della velocità media), una particolare modalità di tale rilevamento "tergale", del tutto estranea alle rivendicazioni del brevetto registrato dall'odierna controricorrente, non potrà costituire una variante di questo, da apprezzare in termini di equivalenza o non equivalenza, ma integrerà, piuttosto, una diversa soluzione del medesimo problema tecnico.» 22. Nella specie, la Corte d’appello ha affermato che la tecnica di Autostradeper l’Italia, basata sulle spire induttive, o magnetiche, era diversa dalle novità del brevetto [OSCURATO:SOCIETA], basato invece sulle spire virtuali o raggi luminosi (ciò coperto dal giudicato interno); il sistema della controricorrentenon costituiva c ontraffazione del brevetto della ricorrente poiché non erauna sua variante, ma integrava una diversa soluzione del medesimo problema tecnico, con conseguente rigetto dell’impugnativadella C.R.A . F . T. La Corte di appello, richiamandosi anche alla precedente decisione della Cassazione, ha osservato che il giudicato interno formatosi sul diverso accertamento riguardavail sistema a spire induttive adottato da Autostradeper l’Italia, pacificamente diverso dalla novità intrinseca ed estrinseca del brevetto [OSCURATO:SOCIETA].; l’assunto per cui la contraffazione «per equivalente» consisterebbe nell’uso delle dette spire in luogo di quelle virtuali era dunque frutto di un evidente fraintendimento.Al riguardo, una modalità particolare del rilevamento tergale era del tutto estranea alle rivendicazioni del brevetto registrato dalla controricorrente, non essendone una variante, ma solo una diversa soluzione del medesimo problema tecnico(metodo delle spire magnetiche rispetto al rilevamento tergale). Lungi dal contravvenire al principio di diritto enunciato dalla sentenza 21405/2019, la Corte di appello, giudice del secondo rinvio, vi si è conformata, accertando in fatto proprio quel che la Cassazione le aveva demandato di fare. 23. Il quinto motivo è inammissibile in quanto generico e diretto al riesame del merito; esso non indica neppure in che cosa si sarebbe sostanziata la denunciata violazione di legge,se non laddove sostiene che la Corte d’appellonon avrebbe dovuto considerare la differenza del sistema utilizzato per rilevare i veicoli in transito, che anzi era proprio quel che era stato statuito dalla sentenza della Cassazione n.21405 del2019. 24. Il sesto motivo è parimenti inammissibile; al riguardo, la ricorrente si duole della mancata compensazione delle spese. Va osservato che, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019, Rv. 653610 -01). Infatti, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi. (Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013, Rv.627183 –01; Sez. 1, Sentenza n. 14964 del 02/07/2007, Rv. 599769 –01; Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01 ). E’ superfluo quindi aggiungere che non sussiste affattol’assoluta novità della questione che avrebbe potuto legittimare la compensazione. La sentenza n.21405/2019 ha enunciato il principio che la contraffazione per equivalente ricorre in presenza della soluzione di un problema tecnico attuata attraverso invenzioni che presentino elementi delle rivendicazioni muniti di equivalenza, non in presenza della sola identità del problema suscettibile di essere superato con soluzioni tra loro diverse, senza dirimere alcun contrasto interpretativo al riguardo; la sentenza n.21405/2019 si colloca a monte del problema del metodo di accertamento dell’equivalenza, scrutinatoinvece dalla sente nza n. 2977/2020, che si è limitata ad osservare che la predetta pronuncia del 2019 non riguardava specificamente il tema del metodo di accertamento dell’equivalenza, in quella sede indagato, senza affatto predicarne la natura innovativa rispetto al quadro giurisprudenziale. 25. Il ricorso deve quindi essere complessivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidatecome in dispositivo . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 10.2 00,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese gener