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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 19595/2026

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rveglianza di Tarantoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato larichiesta di affidamento in prova al servizio sociale, concedendo a [OSCURATO:PERSONA] ladetenzione domiciliare.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto impugnazione il difensore del condannato,articolando tre motivi, con cui ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione inordine al diniego della misura più ampia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

L’impugnazione è tardiva, per inosservanza del termine di quindici giorni ai sensidell’art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto il 4febbraio 2026 a fronte di notifica del provvedimento eseguita in data 16 gennaio 2026 aldifensore e in data 19 gennaio 2026 all’imputato.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rveglianza di Tarantoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato larichiesta di affidamento in prova al servizio sociale, concedendo a [OSCURATO:PERSONA] ladetenzione domiciliare.2. Avverso l’ordinanza ha proposto impugnazione il difensore del condannato,articolando tre motivi, con cui ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione inordine al diniego della misura più ampia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. L’impugnazione è tardiva, per inosservanza del termine di quindici giorni ai sensidell’art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto il 4febbraio 2026 a fronte di notifica del provvedimento eseguita in data 16 gennaio 2026 aldifensore e in data 19 gennaio 2026 all’imputato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19595/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris