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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2000

ECLI:EU:T:2000:41
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61997A0241 - IT Avis juridique important | 61997A0241 Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 17 febbraio 2000. - [OSCURATO:PERSONA] BV contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee. - Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Violazione dell'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE) - Lettera amministrativa di archiviazione - Riapertura del procedimento - Motivazione - Obbligo - Portata - Accordo di cooperazione - Clausola di esclusiva reciproca d'approvvigionamento - Clausola di non concorrenza. - [OSCURATO:PERSONA]241/97. raccolta della giurisprudenza 2000 pagina II-00309 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Procedimento amministrativo di applicazione delle regole di concorrenza - Osservazioni preliminari della [OSCURATO:PERSONA] - Comunicazione prevista all'art. 6 del regolamento n. 99/63 - Atti preparatori - Lettera di archiviazione inviata dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] - Atto impugnabile [Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 2, e regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 99/63/CEE, art. 6] 2 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di riaprire la procedura d'esame di una denuncia per violazione delle regole di concorrenza [Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 2, e regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 99/63, art. 6] 3 Ricorso di annullamento - Motivi - Insufficienza di motivazione - Esame d'ufficio da parte del giudice 4 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Decisione di archiviazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] - Incidenza sulla valutazione dell'accordo controverso da parte dei giudici nazionali [Trattato CE, art. 85 (divenuto art. 81 CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 2, e regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 99/63, art. 6]

[OSCURATO:PERSONA]

1 Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento, indipendentemente dal modo in cui sono adottati, i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo.

Più in particolare, quando si tratti di atti o decisioni elaborati in più fasi, segnatamente al termine di un procedimento interno, costituiscono in via di principio atti impugnabili solo i provvedimenti che stabiliscono definitivamente la posizione dell'istituzione al termine del procedimento, ad esclusione quindi dei provvedimenti intermedi il cui scopo è di preparare la decisione finale.

A questo proposito, nell'ambito dell'esame di una denuncia di violazione delle regole di concorrenza depositata ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, la cui procedura si articola in tre fasi successive, né le osservazioni preliminari eventualmente formulate nell'ambito della prima di queste fasi né le comunicazioni ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 possono essere definite atti impugnabili.

Per contro, le lettere di archiviazione che rigettano definitivamente la denuncia e chiudono la pratica sono impugnabili, poiché esse hanno il contenuto di una decisione e ne producono gli effetti, in quanto pongono fine all'inchiesta avviata, contengono una valutazione degli accordi di cui trattasi e impediscono ai ricorrenti di esigere la riapertura dell'inchiesta, a meno che questi ultimi non forniscano elementi nuovi.

Rientrano nell'ultima fase del procedimento e possono quindi essere oggetto di un ricorso di annullamento, nonostante il fatto che esse provengano dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] e non dal membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della concorrenza, talune lettere di quest'ultima che contengono una valutazione chiara dell'accordo di cui trattasi e, in particolare, della sua importanza economica, e informano gli interessati della sua intenzione di archiviare la pratica dal momento che tutto fa pensare che detta decisione di classificazione costituisca l'ultima fase del procedimento amministrativo e fissi definitivamente la posizione della [OSCURATO:PERSONA]. (v. punti 49, 52-53, 63) 2 La portata dell'obbligo di motivazione dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato.

La motivazione deve evidenziare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento dell'istituzione, in maniera tale, da un lato, da fornire agli interessati sufficienti indicazioni per rendersi conto se l'atto sia fondato o se eventualmente sia inficiato da un vizio che consenta di contestarne la validità e, dall'altro, da consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità.

In particolare deve essere motivata la decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA], ritornando sulla sua decisione iniziale di archiviare una denuncia per violazione delle regole di concorrenza a motivo della sua rilevanza economica limitata sul piano comunitario, decide di riaprire la procedura. (v. punti 73, 76-77, 82) 3 L'obbligo di una motivazione sufficientemente precisa degli atti, sancito dall'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE), costituisce uno dei principi fondamentali del diritto comunitario, del quale spetta al giudice garantire l'osservanza, all'occorrenza sollevando d'ufficio un motivo relativo alla violazione di quest'obbligo. (v. punto 74) 4 Lettere amministrative di archiviazione di una denuncia per violazione delle regole di concorrenza, che rispecchiano una valutazione della [OSCURATO:PERSONA] e che concludono una procedura d'esame da parte dei suoi servizi, non hanno l'effetto di impedire ai giudici nazionali, davanti ai quali viene dedotta l'incompatibilità di un accordo con l'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE), di esprimere, in funzione degli elementi di cui essi dispongono, una diversa valutazione dell'accordo.

Anche se non vincola i giudici nazionali, l'opinione comunicata in tali lettere costituisce cionondimeno un elemento di fatto di cui essi possono tener conto nell'esaminare la conformità dell'accordo o del comportamento di cui trattasi con il disposto dell'art. 85 del Trattato. (v. punto 84) [OSCURATO:PERSONA] causa T-241/97, [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall'avv.

A. J. Braakman, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal signor W. Wils, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avvocato H. Gilliams, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA], con sede in Parigi, rappresentata dall'avv.

M.-C.

Mitchell, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv.

G. Harles, 8-10, rue [OSCURATO:PERSONA], interveniente, "avente ad oggetto l'annullamento della decisione contenuta nella lettera della [OSCURATO:PERSONA] 20 giugno 1997, recante rigetto della denuncia inoltrata dalla ricorrente al fine di far dichiarare l'incompatibilità con l'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) di un accordo di cooperazione concluso tra la ricorrente e la società [OSCURATO:PERSONA] nel settore della commercializzazione di impianti completi per la fabbricazione di bottiglie di plastica e per il loro riempimento asettico con prodotti alimentari liquidi,

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

(Quarta Sezione), composto dal signor R.M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla signora

V. Tiili e dal signor P. Mengozzi, giudici, cancelliere: A. Mair, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 22 aprile 1999, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti all'origine della controversia 1 [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») è una società di diritto olandese che produce impianti destinati alla fabbricazione di bottiglie di plastica con il metodo dello stampo mediante «insufflazione». 2 Il 14 agosto 1987, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con la [OSCURATO:PERSONA] SA, divenuta successivamente la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), una società per azioni di diritto francese che produce macchine che permettono il riempimento asettico di bottiglie di plastica, un accordo di cooperazione per la commercializzazione di impianti completi per la fabbricazione delle dette bottiglie e per il loro riempimento asettico con prodotti alimentari liquidi (in prosieguo: l'«accordo di cooperazione» o l' «accordo»).

Le due imprese si impegnavano a comprarsi le macchine che esse producevano e a venderle in linee complete di produzione con la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]-Sterac» o «[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]».

L'accordo prevedeva anche l'obbligo per ciascuna impresa di mettere a disposizione dell'altra le conoscenze (knowledge) necessarie alla commercializzazione, all'installazione e al mantenimento in servizio di tali macchine (art. 5 dell'accordo). 3 L'art. 6 dell'accordo conteneva una clausola di «non concorrenza», che stabiliva, in particolare: «6.1.

Entrambe le parti convengono di astenersi dal progettare, produrre e vendere, direttamente o indirettamente con l'intermediazione di rappresentanti o di ausiliari di qualunque natura, apparecchi o parti di apparecchi che siano in concorrenza con quelli, prodotti dall'altra parte, che sono considerati dalla presente cooperazione o sono ad essi analoghi. 6.2 Se un potenziale cliente chiede alla [OSCURATO:PERSONA] o alla [OSCURATO:PERSONA] apparecchi di confezionamento o di modellazione per insufflazione fabbricati da terzi, il venditore è tenuto a chiedere l'accordo dell'altra parte.

Quest'ultima non potrà opporre un rifiuto in modo ingiustificato.

Se una delle parti vende la macchina concorrente di un terzo senza l'accordo dell'altro, quest'ultima ha diritto di esigere il versamento di un'ammenda, quale indennizzo forfettario, pari al 30% (trenta per cento) della macchina sostituita. 6.3 In caso di risoluzione dell'accordo in applicazione dell'art. 14 [vale a dire, dopo che l'accordo è stato in vigore per cinque anni e a seguito di disdetta per iscritto con un termine di preavviso di dodici mesi], e solo in tal caso, l'obbligo di non concorrenza stabilito dall'art. 6.1 resterà in vigore nei confronti della parte che risolve il contratto durante i quattro anni successivi alla detta risoluzione». 4 Nel 1989 la [OSCURATO:PERSONA] ha cercato di ottenere il consenso della [OSCURATO:PERSONA] per porre fine al loro accordo di cooperazione, in particolare mediante lettera 13 luglio 1989, nella quale essa minacciava parimenti di presentare denuncia presso la [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] si fosse rifiutata di porre fine all'accordo. 5 In mancanza di risposta positiva da parte della [OSCURATO:PERSONA], il 20 settembre 1989 la ricorrente si è rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] con denuncia diretta a far dichiarare l'incompatibilità del loro accordo di cooperazione con l'art. 85 del Trattato. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato tale disposizione rifiutandosi di porre fine a tale accordo. 6 Il 24 gennaio 1990 la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato l'accordo di cooperazione alla [OSCURATO:PERSONA] per ottenere un'attestazione negativa o un'esenzione, pur dichiarando che essa avrebbe potuto accontentarsi di una lettera amministrativa di archiviazione («lettre de confort»). 7 [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla denuncia della [OSCURATO:PERSONA] e alla notifica della [OSCURATO:PERSONA] con lettera 20 marzo 1991, firmata dal signor J. Dubois, direttore facente funzioni preso la direzione generale Concorrenza ([OSCURATO:PERSONA]), e contenente una proposta di soluzione amichevole della controversia che veniva presentata in seguito alla loro denuncia e notifica, «nonché alle informazioni complementari fornite da[lle] due società».

Analizzando l'accordo di cooperazione, il signor Dubois osservava che esso, benché non rispondesse alle condizioni di un'esenzione, era abbastanza vicino agli accordi previsti dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 19 dicembre 1984, n. 417, relativo all'applicazione dell'articolo 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di specializzazione (GU 1985, L 53, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 417/85»), anche se l'accordo si distingueva da essi essenzialmente per l'art. 6, nn. 2 e

3. L'autore della lettera precisava che, in base a tutte le informazioni di cui disponeva, riteneva che tali clausole limitassero la concorrenza e non fossero indispensabili alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo.

Proponeva, di conseguenza, una modifica delle dette clausole per adattare l'accordo allo spirito del regolamento n. 417/85. 8 Il proposto adattamento dell'art. 6, n. 2 (sull'esclusiva reciproca di approvvigionamento), doveva renderlo conforme all'art. 2, lett. b), del suddetto regolamento, prevedendo la possibilità per ciascuna delle parti di rifornirsi presso terzi - senza subire penalità - nel caso in cui essi offrissero condizioni d'approvvigionmento più favorevoli. [OSCURATO:PERSONA] medesima prospettiva di adeguamento dell'accordo al regolamento n. 417/85, il signor Dubois precisava inoltre che l'art. 6, n. 3 (relativo all'obbligo di non concorrenza per quattro anni dopo la scadenza dell'accordo), «avrebbe dovuto essere eliminato». 9 Inoltre, egli aggiungeva che, data l'importanza economica limitata della pratica a livello comunitario, non gli sembrava «opportuno, in tale fase, proporre alla [OSCURATO:PERSONA] l'avvio di un procedimento».

Nel caso in cui le parti non si fossero messe d'accordo per modificare le clausole nel senso proposto, esse erano invitate a investire della controversia i giudici nazionali o le autorità amministrative nazionali competenti facendo riferimento alla lettera della [OSCURATO:PERSONA]. 10 La lettera indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] conteneva un paragrafo supplementare così formulato: «In mancanza di reazione da parte [OSCURATO:PERSONA] nelle quattro settimane successive al ricevimento della presente lettera, archivierò la pratica; tuttavia la stessa potrà essere riaperta in qualsiasi momento, qualora un mutamento nelle circostanze di fatto o di diritto richiedesse un nuovo esame della situazione». 11 Con lettera 19 luglio 1991 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] che le parti intendevano definire la loro controversia in modo amichevole.

Le discussioni tra le due parti non hanno però dato buon esito, e l'accordo è scaduto il 14 agosto 1992 senza essere stato modificato. 12 Il 21 dicembre 1992 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato un'altra lettera al signor Dubois, invitando la [OSCURATO:PERSONA] a riesaminare la pratica. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva, in particolare, che la proposta effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella lettera 20 marzo 1991, diretta a modificare o ad abolire varie clausole dell'accordo, mostrava un'errata conoscenza del mercato di cui trattasi e un'errata valutazione delle ripercussioni dell'accordo di cooperazione sulla concorrenza.

In tale lettera la [OSCURATO:PERSONA] aggiungeva che confermava il suo accordo di non invocare il n. 3 dell'art. 6 dell'accordo di cooperazione, con la sola riserva della non utilizzazione delle «conoscenze segrete comunicate durante la sua durata». 13 Con lettera 25 febbraio 1993 il signor F. Giuffrida, capo unità presso la [OSCURATO:PERSONA], ha risposto che gli argomenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] non erano tali da rimettere in discussione la posizione della [OSCURATO:PERSONA] espressa nella sua lettera 20 marzo 1991, secondo la quale i nn. 2 e 3 dell'art. 6 dell'accordo erano troppo restrittivi della concorrenza e non indispensabili per raggiungere gli obiettivi dell'accordo.

Egli ha concluso la lettera in questo modo: «Di conseguenza, mi sembra che la pratica debba ritenersi archiviata». [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una copia di tale lettera alla [OSCURATO:PERSONA]. 14 Il 15 maggio 1993, la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato presso la cancelleria del Tribunale un ricorso di annullamento della decisione contenuta nella lettera della [OSCURATO:PERSONA] 25 febbraio 1993 (causa T-31/93). 15 Il 16 luglio 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità, sostenendo che la lettera del signor Giuffrida era non un atto impugnabile, ma una semplice presa di posizione provvisoria in quanto essa non era destinata a produrre effetti giuridici e non conteneva una decisione definitiva riguardo alla denuncia o alla notifica. [OSCURATO:PERSONA] memoria in cui sollevava l'eccezione d'irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] annunciava parimenti che essa avrebbe proseguito l'analisi della pratica.

In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al suo ricorso e la causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza del presidente del Tribunale 20 dicembre 1993. 16 Il 5 ottobre 1994 la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), ha rivolto a ciascuna delle parti richieste di informazioni identiche riguardanti «i dati più recenti sulla ripartizione del mercato secondo i tipi di presentazione [mattonella, bottiglia di plastica o di vetro, cartone (...)] per ciascuno dei segmenti del mercato del latte», richieste che miravano a «consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare la compatibilità de[ll'accordo] rispetto alle regole della concorrenza della CEE e in particolare all'art. 85 del Trattato [...], con piena conoscenza dei fatti e del loro effettivo contesto economico». 17 Le due parti hanno trasmesso le informazioni richieste e la causa, in seguito, è stata esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA] insieme con il legale della [OSCURATO:PERSONA] il 14 novembre 1994, e successivamente con il legale della [OSCURATO:PERSONA] il 13 dicembre 1994. 18 In applicazione dell'art. 6 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (GU 1963, n. 127, pag. 2268; in prosieguo: il «regolamento n. 99/63»), il signor G. Rocca, a nome del signor [OSCURATO:PERSONA], direttore generale della [OSCURATO:PERSONA], e con lettera 23 gennaio 1996, ha precisato alla ricorrente i motivi che giustificavano il rigetto della sua denuncia.

Dopo aver esposto la sua analisi della pratica alla luce dell'art. 85 del Trattato, il signor Rocca ha concluso che non era realistico sostenere che «l'accordo permetteva alle imprese interessate di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi, tanto più che, con lettera 21 dicembre 1992, la [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato ai diritti conferiti dall'art. 6, n. 3, dell'accordo» (diritti di esclusiva dopo la fine dell'accordo).

La lettera della [OSCURATO:PERSONA] terminava con un'avvertenza, in cui si faceva presente che l'istituzione non avrebbe adottato una decisione definitiva prima di aver preso conoscenza dei commenti o delle nuove informazioni da parte della ricorrente, purché quest'ultima le inviasse per iscritto ed entro quattro settimane. 19 Il 22 marzo 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla [OSCURATO:PERSONA] confutando gli argomenti di quest'ultima e rimettendo in discussione la possibilità per la convenuta di procedere ad una nuova analisi della pratica dopo le sue lettere 20 marzo 1991 e 25 febbraio 1993. 20 Con lettera 20 giugno 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] della decisione di rigetto della sua denuncia 20 settembre 1989 (decisione IV/F-1/33.302 [OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Riprendendo essenzialmente l'analisi dell'accordo contenuta nella lettera 23 gennaio 1996, la [OSCURATO:PERSONA] ne trae la conclusione che, anche se le clausole restrittive della concorrenza che figurano nell'accordo rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, le condizioni d'applicazione del n. 3 del medesimo articolo sono soddisfatte.

Procedimento e conclusioni delle parti 21 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 agosto 1997 la ricorrente ha proposto il ricorso di annullamento in esame contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella lettera 20 giugno 1997. 22 Con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 20 aprile 1998, la [OSCURATO:PERSONA] è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. 23 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.

Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, le parti sono state invitate a rispondere per iscritto a taluni quesiti prima dell'udienza. 24 Le parti hanno presentato osservazioni e risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza svoltasi il 22 aprile 1999. 25 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: - annullare la decisione impugnata; - condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese; 26 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: - respingere il ricorso; - condannare la ricorrente alle spese. 27 L'interveniente conclude che il Tribunale voglia: - respingere il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]; - condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di tutte le spese, comprese quelle sostenute in occasione del suo intervento.

In diritto 28 A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente deduce tre motivi: il primo, relativo all'incompetenza o all'abuso di potere della [OSCURATO:PERSONA] nell'adottare la decisione impugnata, dal momento che le sue lettere del marzo 1991 e del febbraio 1993 contenevano già una decisione definitiva, e la pratica, almeno secondo la lettera 25 febbraio 1993, doveva considerarsi archiviata; il secondo, attinente all'errore di fatto e di diritto che viziano la detta decisione e, il terzo, concernente la mancanza o l'insufficienza di motivazione della decisione impugnata. 29 [OSCURATO:PERSONA] contesta i motivi della ricorrente e conclude per il rigetto del ricorso.

Sul primo motivo, relativo all'incompetenza o all'abuso di potere della [OSCURATO:PERSONA] nell'adottare la decisione impugnata 30 Il primo motivo della ricorrente mira, in sostanza, a contestare il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di riaprire il procedimento riguardante la denuncia e la notifica e di adottare la decisione impugnata, e si articola in due parti. [OSCURATO:PERSONA] prima parte, la ricorrente sostiene che le lettere 20 marzo 1991 e 25 febbraio 1993 contenevano una decisione impugnabile e che la pratica, in ogni caso dopo l'ultima lettera, doveva essere considerata archiviata, in quanto nessun elemento nuovo ne giustificava un riesame. [OSCURATO:PERSONA] seconda parte, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il suo obbligo di prendere, in un termine ragionevole, una decisione quanto alla sua denuncia 20 settembre 1989, riaprendo il procedimento amministrativo il 5 ottobre 1994 e adottando la decisione finale il 20 giugno 1997. 31 [OSCURATO:PERSONA] sua replica, nell'ambito del secondo motivo di annullamento, la ricorrente deduce inoltre che la decisione di riavvio del procedimento era stata adottata in violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE). 32 Per valutare la fondatezza del primo motivo, il Tribunale rileva che occorre esaminare la prima parte di quest'ultimo insieme con il motivo relativo al difetto di motivazione della decisione di riapertura del procedimento.

Argomenti delle parti 33 La ricorrente sostiene che nelle lettere 20 marzo 1991 e 25 febbraio 1993, considerate separatamente o congiuntamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione impugnabile, con la quale essa si è pronunciata, al fine di creare effetti giuridici, sull'applicazione dell'art. 85 del Trattato all'accordo di cooperazione. 34 Tenuto conto del suo contenuto, la lettera della [OSCURATO:PERSONA] 25 febbraio 1993 dovrebbe essere considerata un atto impugnabile, poiché diretta a produrre effetti giuridici.

Tale lettera comporterebbe una valutazione dell'accordo di cui trattasi e corrisponderebbe a una presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA] sia sull'incompatibilità con il mercato comune delle due clausole dell'accordo 14 agosto 1987, con riguardo all'art. 85, n. 1, del Trattato, sia sul fatto che le dette clausole non rientravano nelle disposizioni del n. 3 del medesimo articolo.

Con tale lettera la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiuso formalmente il procedimento, e la valutazione giuridica dell'accordo sarebbe divenuta definitiva. 35 La ricorrente conclude che la convenuta non era legittimata a riaprire il procedimento amministrativo dopo aver emesso una decisione e senza che alcun elemento nuovo giustificasse tale riapertura.

Riaprendolo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe abusato del suo potere. 36 [OSCURATO:PERSONA] replica la ricorrente adduce parimenti un'insufficiente motivazione della decisione impugnata, la quale non espone i motivi che chiariscano, da un lato, la nuova opinione della convenuta sull'importanza economica dell'accordo e, dall'altro, la sua scelta di procedere ad un riesame approfondito della pratica, invece di proporre, come in precedenza, che essa venga sottoposta all'esame delle autorità nazionali in mancanza di accettazione delle modifiche proposte, mentre nessun elemento nuovo è intervenuto per giustificare tale riesame. c37 La convenuta contesta la tesi della ricorrente.

Essa osserva che, a partire dal settembre 1989, è stato sottoposto alla sua attenzione, un conflitto tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], riguardante l'attuazione e la validità del loro accordo di cooperazione e rammenta le norme applicabili al suo intervento in tali circostanze.

Essa si richiama ai punti 45-47 della sentenza 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-367; in prosieguo: la «sentenza Automec I»), nella quale il Tribunale, da un lato, ha constatato l'esistenza di tre fasi successive nello svolgimento del procedimento disciplinato dall'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 e dall'art. 6 del regolamento n. 99/63 e, dall'altro, ha considerato che le osservazioni preliminari emesse dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di contatti informali al momento della prima fase non possono essere definite atti impugnabili. 38 In tale contesto, le lettere 20 marzo 1991 e 25 febbraio 1993 costituirebbero manifestamente osservazioni preliminari emesse dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] in modo informale, in base ad un primo esame degli argomenti e dei fatti esposti dalle due parti.

In tali lettere, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe emesso un punto di vista definitivo, che produce effetti giuridici, quanto all'applicazione dell'art. 85 del Trattato. 39 La lettera del marzo 1991 conterrebbe una proposta pragmatica intesa a porre fine al conflitto tra le due parti e non un'interpretazione definitiva dell'art. 85 del Trattato.

Il passaggio più importante di tale lettera sarebbe quello in cui il signor Dubois osservava che, tenuto conto della relativa importanza economica della pratica in esame, non gli sembrava opportuno, in tale fase, proporre alla [OSCURATO:PERSONA] l'apertura di un procedimento.

Tale considerazione spiegherebbe il suggerimento dato alle parti di definire la controversia nel senso proposto e, nel caso in cui sussistesse un disaccordo, di sottoporre la controversia all'esame dei giudici nazionali. 40 La lettera del febbraio 1993 confermerebbe semplicemente che la [OSCURATO:PERSONA], anche dopo aver preso conoscenza degli argomenti e degli elementi informativi supplementari addotti dalla [OSCURATO:PERSONA], non riteneva opportuno aprire un procedimento e che, di conseguenza, «tale pratica (doveva) essere considerata archiviata». 41 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che le due citate lettere non possono essere considerate una decisione definitiva che produca effetti giuridici e che dichiari l'incompatibilità dell'accordo con l'art. 85 del Trattato, poiché tale decisione può essere presa solo nel rispetto della procedura prescritta dal regolamento n. 17, che prevede, in particolare, una comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nella fattispecie, l'effettività di tale comunicazione non è dimostrata, e che la mancanza di firma nelle dette lettere, da parte del commissario incaricato della concorrenza o in suo nome, conferma che queste ultime esprimono solo un primo punto di vista provvisorio. 42 Peraltro, la convenuta ammette che, dopo la rinuncia agli atti della [OSCURATO:PERSONA] nella causa T-31/93, essa ha deciso, tenuto conto in particolare degli argomenti e dei dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso, di riesaminare - questa volta in modo approfondito - le ripercussioni dell'accordo di cooperazione sulla concorrenza.

In tal modo, «riavviando il procedimento», essa sarebbe ritornata sulla sua posizione iniziale, secondo la quale la pratica non presentava un'importanza economica sufficiente per giustificare un esame approfondito. 43 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la lettera 20 marzo 1991 lasciasse già intravedere la possibilità di un successivo avvio del procedimento, dal momento che veniva precisato dal suo autore che non gli sembrava «opportuno, in quella fase, proporre alla [OSCURATO:PERSONA] l'avvio di un procedimento». 44 Basandosi sul punto 77 della sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-24/90, Automec/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-2223; in prosieguo: la «sentenza Automec II»), essa sostiene che la decisione di sottoporre una pratica, considerata di scarsa importanza ad una prima analisi, ad un esame successivo approfondito costituisce una misura che rientra nella libera valutazione di qualsiasi amministrazione che abbia un compito di vigilanza e di controllo.

Parimenti, la competenza richiesta per stabilire le priorità implicherebbe anche quella di rivedere tali priorità, il che sarebbe tanto più vero nella presente controversia, ove la riapertura del procedimento non avrebbe leso gli interessi di alcuna delle parti.

Né la ricorrente né la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero sollevato obiezioni contro la nuova priorità accordata dalla [OSCURATO:PERSONA] all'esame della loro controversia. 45 La convenuta contesta la ricevibilità del motivo presentato dalla ricorrente nella sua replica, relativo all'insufficiente motivazione della decisione impugnata (v. supra, punto 36).

Essa sostiene, in subordine, che non doveva indicare in tale decisione le ragioni per le quali aveva aperto un'inchiesta nell'ottobre 1994, tanto più che a tale questione non avevano fatto cenno la [OSCURATO:PERSONA] o la [OSCURATO:PERSONA], le quali inoltre avevano collaborato senza riserve alla detta inchiesta. 46 L'interveniente contesta anch'essa il fatto che le lettere della [OSCURATO:PERSONA] del 1991 e del 1993 debbano essere considerate una decisione definitiva, che non può essere rimessa in discussione. 47 Essa rammenta che la [OSCURATO:PERSONA], in diverse occasioni, ha osservato che le lettere del 1991 e del 1993 non erano decisioni definitive.

Sostiene, del pari che, accettando senza riserve di rispondere alla richiesta di informazioni rivoltale dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 1994, la ricorrente ha accettato il fatto che il procedimento avviato nel 1989 non era definitivamente chiuso. 48 Conclude che solo la lettera del 1997 costituisce una presa di posizione definitiva della [OSCURATO:PERSONA] sulla pratica, e che le due lettere del 1991 e 1993 non hanno alcun contenuto decisionale e non hanno prodotto effetti giuridici.

Giudizio del Tribunale Sulla qualificazione giuridica delle lettere della [OSCURATO:PERSONA] del marzo 1991 e del febbraio 1993 49 Secondo una costante giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo.

Più in particolare, allorché si tratti di atti o decisioni elaborati in più fasi, segnatamente al termine di un procedimento interno, costituiscono in linea di principio atti impugnabili solo quelli che stabiliscono definitivamente la posizione dell'istituzione al termine del procedimento, e non gli atti intermedi intesi alla preparazione della decisione finale.

Peraltro, la forma in cui gli atti o le decisioni sono adottati è, in linea di massima, irrilevante ai fini della possibilità di impugnarli con un'azione di annullamento (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2639, punto 9, e sentenza Automec I, punto 42) 50 Per valutare, alla luce dei principi giurisprudenziali che sono stati rammentati, la natura giuridica delle lettere di cui trattasi, occorre esaminarle nell'ambito del procedimento istruttorio delle domande presentate ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17. 51 La procedura d'esame di una denuncia si articola in tre fasi successive.

Durante la prima fase, che fa seguito alla presentazione della denuncia, la [OSCURATO:PERSONA] assume gli elementi che le consentiranno di valutare il seguito da riservare alla denuncia.

Tale fase può comprendere uno scambio informale di punti di vista tra la [OSCURATO:PERSONA] e il denunciante, inteso a precisare gli elementi di fatto e di diritto che costituiscono l'oggetto della denuncia, e a dare alla parte che ha presentato denuncia la possibilità di esporre i propri argomenti, eventualmente alla luce di una prima reazione degli uffici della [OSCURATO:PERSONA].

Durante la seconda fase, in una comunicazione indirizzata al denunciante, la [OSCURATO:PERSONA] indica i motivi per i quali non le sembra giustificato dar seguito favorevole alla sua denuncia e gli dà la possibilità di presentare, entro un termine che essa stabilisce a tal fine, le sue eventuali osservazioni. [OSCURATO:PERSONA] terza fase della procedura, la [OSCURATO:PERSONA] prende conoscenza delle osservazioni presentate dal denunciante.

Benché l'art. 6 del regolamento n. 99/63 non preveda espressamente tale possibilità, tale fase può chiudersi con una decisione definitiva (sentenze del Tribunale Automec I, punti 45-47, e 18 maggio 1994, causa T-37/92, BEUC e NCC/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-285, punto 29). 52 Così, né le osservazioni preliminari eventualmente formulate nell'ambito della prima fase della procedura di esame delle denunce né le comunicazioni di cui all'art. 6 del regolamento n. 99/63 possono essere definite atti impugnabili (sentenza Automec I, punti 45 e 46). 53 Per contro, le lettere di archiviazione che rigettano definitivamente la denuncia e che chiudono la pratica sono impugnabili, poiché esse hanno il contenuto di una decisione e ne producono gli effetti, in quanto pongono fine alle indagini, contengono una valutazione degli accordi e impediscono alle ricorrenti di chiedere la riapertura delle indagini, a meno che esse non forniscano elementi nuovi (sentenze della Corte 11 ottobre 1983, causa 210/81, Demo-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3045, punti 14 e 15, 28 marzo 1985, causa 298/83, CICCE/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1105, punto 18, e 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4487, punto 12). 54 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, occorre stabilire se, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], le lettere del 1991 e del 1993 rientrino nella prima fase della procedura d'esame delle denunce o se, come afferma la ricorrente, debbano essere considerate nel senso che fanno menzione di una decisione di archiviazione, che produce effetti giuridici e che, pertanto, rientra nell'ultima fase della detta procedura. 55 Facendo riferimento ai nn. 2 e 3 dell'art. 6 dell'accordo, l'autore della lettera 20 marzo 1991 della [OSCURATO:PERSONA] osservava in primo luogo che: «In base a tutte le informazioni attualmente in mio possesso, tali clausole mi sembrano effettivamente troppo restrittive della concorrenza e non indispensabili a raggiungere gli obiettivi de[ll'accordo]».

Inoltre veniva proposta la soppressione del n. 3 dell'art. 6 dell'accordo e l'adeguamento del n. 2 di tale disposizione, secondo lo spirito del regolamento n. 417/85, che nella fattispecie non era applicabile all'accordo. 56 In secondo luogo, egli precisava quanto segue: «Tenuto conto della relativa importanza economica della controversia sul piano comunitario, non mi sembra opportuno, in questa fase, proporre alla [OSCURATO:PERSONA] l'apertura di una procedura.

Nel caso in cui non perveniste ad un accordo per modificare le clausole nel senso sopra indicato, vi invito perciò a portare tale controversia dinanzi ai giudici o alle autorità amministrative nazionali competenti, facendo menzione della presente lettera». 57 La copia della lettera indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] conteneva un paragrafo supplementare così formulato: «In mancanza di reazione da parte [OSCURATO:PERSONA] nelle quattro settimane successive al ricevimento di questa lettera, archivierò la pratica; tuttavia, essa potrà essere riaperta in qualsiasi momento, qualora un cambiamento nelle circostanze di fatto o di diritto richieda un nuovo esame della situazione». 58 In risposta ad una lettera della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1992, con la quale si invitava la [OSCURATO:PERSONA] a riconsiderare la sua analisi, il signor F. Giuffrida, capo unità presso la [OSCURATO:PERSONA], dichiarava nella lettera 25 febbraio 1993 (di cui una copia è stata indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA]): «[OSCURATO:PERSONA] lettera 21 dicembre 1992 ha avuto tutta la mia attenzione.

Dopo averla esaminata non mi sembra tuttavia che gli argomenti esposti siano tali da rimettere in discussione il tenore della lettera (...) del 20 marzo 1991, secondo la quale le clausole 6.2 e 6.3 del vostro contratto (...) con la [OSCURATO:PERSONA] erano troppo restrittive della concorrenza e non erano indispensabill per raggiungere gli obiettivi de[ll'accordo].

Di conseguenza, mi sembra che tale pratica si debba considerare archiviata.» 59 Emerge chiaramente dalle lettere 20 marzo 1991 e 25 febbraio 1993 che la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso, dopo l'analisi dell'accordo, di archiviare la pratica, tenuto conto della sua limitata importanza economica sul piano comunitario. [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro proposto alle parti una soluzione amichevole della controversia suggerendo talune modifiche dell'accordo e le ha invitate, in mancanza di attuazione delle dette modifiche e in caso di continuazione del conflitto, a portare la controversia dinanzi alle autorità o ai giudici nazionali competenti. 60 In particolare, la lettera 20 marzo 1991 ha tutte le caratteristiche di una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, in quanto essa espone i motivi per i quali non risulta giustificato dare seguito favorevole alla denuncia, si riferisce esplicitamente all'archiviazione della pratica e impartisce alla ricorrente un termine per presentare eventuali osservazioni (sentenza BEUC e NCC/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 34). 61 In tale contesto, la lettera 25 febbraio 1993 conferma che, vista la mancata reazione alla lettera 20 marzo 1991, la pratica era stata archiviata, data la limitata importanza economica dell'accordo sul piano comunitario. 62 Di conseguenza, l'argomento della convenuta secondo il quale le lettere 20 marzo 1991 e 25 febbraio 1993 devono essere considerate «osservazioni preliminari presentate dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] in modo informale», nell'ambito della prima delle tre fasi della procedura d'inchiesta, non può essere accolto.

Al contrario, alla luce del loro contenuto e del contesto nel quale sono state elaborate, esse devono essere considerate nel senso che fanno menzione di una decisione di archiviazione della denuncia depositata dalla [OSCURATO:PERSONA], che rientra perciò nell'ultima fase del procedimento d'esame di una denuncia. 63 Di conseguenza, non si può affermare che tali lettere contengano soltanto osservazioni preliminari o misure preparatorie.

Al contrario, esse contengono una valutazione chiara dell'accordo e, in particolare, della sua importanza economica, valutazione effettuata in base a tutte le informazioni che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto di dover raccogliere.

Tutto mostra che la decisione di archiviazione cui si riferiscono doveva costituire l'ultima fase del procedimento amministrativo che stabiliva definitivamente la posizione dell'istituzione.

Essa non sarebbe quindi seguita da alcun altro atto impugnabile con un ricorso di annullamento (sentenza della Corte 16 giugno 1994, causa C-39/93 P, SFEI e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-2681, punto 28). 64 Il carattere definitivo di tale decisione non è rimesso in discussione dalla dichiarazione del signor Dubois, nella lettera 20 marzo 1991, secondo la quale non gli sembrava «opportuno, in questa fase, proporre alla [OSCURATO:PERSONA] l'apertura di una procedura», intenzione che lascerebbe intravvedere la possibilità della successiva apertura di una procedura con un esame approfondito della pratica.

Infatti, tale dichiarazione va considerata nel senso che si riferisce agli altri due fatti menzionati nella lettera, vale a dire al fatto che l'analisi effettuata e la decisione adottata erano basate sulle informazioni disponibili e che la pratica avrebbe potuto essere riaperta qualora taluni elementi di fatto o di diritto nuovi lo avessero giustificato. 65 Inoltre, l'argomento della convenuta secondo il quale la mancanza della firma da parte o in nome del Commissario incaricato della concorrenza conferma che esse hanno emesso soltanto un primo parere provvisorio va parimenti disatteso.

Occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, la forma nella quale atti o decisioni sono presi è in linea di principio irrilevante per quanto riguarda la possibilità di impugnarli con un ricorso di annullamento e che occorre far riferimento alla loro sostanza per stabilire se essi costituiscano atti impugnabili ai sensi dell'art. 173 del Trattato (sentenza IBM/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 9). 66 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, dal momento che le due lettere di cui trattasi contengono una valutazione della denuncia presentata alla [OSCURATO:PERSONA], la loro natura giuridica non può essere rimessa in discussione per il solo fatto che tale valutazione proverrebbe soltanto dai servizi della [OSCURATO:PERSONA], salvo privare di qualsiasi effetto utile il disposto dell'art. 3 del regolamento n. 17 (sentenza BEUC e NCC/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 38). 67 Per quanto riguarda l'argomento secondo il quale la ricorrente ha accettato il fatto che le lettere del marzo 1991 e del febbraio 1993 costituivano osservazioni preliminari, rispondendo alla richiesta di informazioni che le ha indirizzato la [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 1994, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, provvedimenti aventi natura meramente preparatoria non sono impugnabili in quanto tali con un'azione di annullamento, ma i loro eventuali vizi possono essere fatti valere nel ricorso diretto contro l'atto definitivo della cui elaborazione costituiscono un momento preparatorio (sentenza IBM/[OSCURATO:PERSONA], punto 12).

Pertanto, per contestare la fondatezza della decisione di riapertura della procedura, la ricorrente doveva attendere, come ha fatto, la decisione adottata al termine dell'istruzione avviata con la richiesta di informazioni indirizzatale dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 1994.

Solo alla fine di tale procedura la ricorrente era in grado di valutare la fondatezza della decisione, e più precisamente la necessità di un riesame della pratica, alla luce, in particolare, dei nuovi elementi di fatto o di diritto eventualmente raccolti e presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA]. 68 Si deve pertanto considerare che le lettere 20 marzo 1991 e 25 febbraio 1993 della [OSCURATO:PERSONA] hanno un contenuto decisionale e producono effetti giuridici in quanto fanno menzione di una decisione di archiviazione della denuncia depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] basata su un'analisi dell'accordo, considerato di limitata importanza economica sul piano comunitario. 69 Essendo così determinata la natura giuridica di tali lettere, vanno valutate le loro conseguenze giuridiche, al fine di verificare se, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] potesse riaprire il procedimento amministrativo, e se la stessa potesse adottare quindi la decisione impugnata.

Sulla decisione di riapertura della procedimento amministrativo 70 Occorre preliminarmente rilevare che, in quanto responsabile dell'attuazione della politica comunitaria della concorrenza, e nei limiti delle regole applicabili, la [OSCURATO:PERSONA] ha un certo potere discrezionale sull'esito da dare alle denunce presentate ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17.

Essa può, in particolare, accordare diversi gradi di priorità alle denunce ad essa presentate e archiviare una pratica, senza avviare procedure dirette a stabilire eventuali violazioni del diritto comunitario dopo aver ritenuto che la controversia in esame non presenti interesse comunitario sufficiente a provvedere all'istruttoria della denuncia (sentenza Automec II, già citata, punti 73-77 e 83-85). 71 Tra le norme che delimitano tale potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] figurano i diritti di ordine procedurale previsti dai regolamenti n. 17 e n. 99/63 a beneficio delle persone che hanno adito la [OSCURATO:PERSONA] con una denuncia. 72 Da un lato, conformemente all'art. 3 del regolamento n. 17 e all'art. 6 del regolamento n. 99/63, la Comissione deve esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto sottoposti al suo esame dal denunciante, al fine di accertare se tali elementi non rivelino un comportamento atto a falsare il gioco della concorrenza nell'ambito del mercato comune ed a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri.

Dall'altro, le persone che hanno presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una denuncia hanno il diritto di essere informate dei motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] intende rigettare la loro denuncia (v. sentenza Automec II, punti 72 e 79). 73 Secondo una costante giurisprudenza, la portata dell'obbligo di motivazione dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato.

La motivazione deve evidenziare in modo chiaro ed inequivocabile il ragionamento dell'istituzione in maniera tale, da un lato, da fornire agli interessati sufficienti indicazioni per rendersi conto se detta decisione sia fondata o se eventualmente sia inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità e, dall'altro, da consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità (sentenza del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1739, punto 226). 74 Occorre parimenti rilevare che l'obbligo di una motivazione sufficientemente precisa degli atti, sancito dall'art. 190 del Trattato, costituisce uno dei principi fondamentali del diritto comunitario del quale spetta al giudice garantire l'osservanza, all'occorrenza rilevando d'ufficio la violazione di quest'obbligo (sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1931, punto 129). 75 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie va pertanto respinta l'eccezione d'irricevibilità presentata dalla convenuta nei confronti della censura della ricorrente relativa alla motivazione insufficiente della decisione impugnata, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto esporre le ragioni del cambiamento di parere riguardante l'importanza economica dell'accordo e della sua scelta di procedere ad un riesame approfondito della pratica. 76 Riguardo al merito occorre rammentare che, con lettere 20 marzo 1991 e 25 febbraio 1993, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla ricorrente la sua decisione di archiviare la pratica in ragione della sua rilevanza economica limitata sul piano comunitario (v. supra, punti 59-61).

Orbene, «riattivando la procedura», con la decisione comunicata alle parti nella lettera 5 ottobre 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha riesaminato il suo precedente punto di vista che riguarda l'importanza economica dell'accordo sul piano comunitario (v. supra, punto 42). 77 Bisogna constatare che la motivazione di questo cambiamento di opinione non è stata chiarita dalla [OSCURATO:PERSONA], nè si evince dal contesto di siffatta decisione.

Peraltro, nelle sue memorie e nelle sue risposte orali ai quesiti del Tribunale sulle ragioni della riapertura della pratica, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver aperto l'inchiesta nel 1994 in seguito al ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e per evitare un procedimento contenzioso.

Essa non ha fatto riferimento alla ragione fornita nelle sue lettere del 1991 e 1993 per archiviare la causa, vale a dire alla scarsa importanza economica dell'accordo. 78 Tale difetto di motivazione è tanto più grave visto che l'obbligo di motivazione, che va valutato in funzione delle circostanze di ciascuna specie, è particolarmente ampio nel caso in esame. 79 Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] aveva già preso una decisione riguardante lo stesso accordo che era scaduto nell'agosto 1992, molto prima della seconda lettera della [OSCURATO:PERSONA] 25 febbraio 1993 che confermava l'archiviazione della pratica.

Inoltre, emerge dalla pratica che la decisione di archiviazione cui fanno riferimento le lettere del 1991 e 1993 era stata presa in seguito a diversi contatti tra la [OSCURATO:PERSONA] e le due parti all'accordo, nel corso dei quali la convenuta aveva potuto perfettamente comprendere il punto di vista di ciascuna parte. 80 E' pertanto pacifico che la decisione di riapertura della procedura amministrativa che ha portato all'adozione della decisione impugnata non si basa sull'esistenza o sulla conoscenza di nuovi elementi di fatto o di diritto che giustifichino un riesame della controversia (v., in tal senso, sentenze della Corte 1_ ottobre 1998, causa C-279/95 P, Langnese-Iglo/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-5609, punto 30, e del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-7/93, Langnese-Iglo/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1533, punto 40). 81 Di conseguenza, si deve considerare che la ricorrente non era in grado di conoscere i motivi della decisione impugnata, la quale implicava che la [OSCURATO:PERSONA], considerando che la pratica aveva un'importanza economica sufficiente a giustificare un esame approfondito da parte dei suoi servizi, aveva riesaminato il suo punto di vista. 82 Da tutto quanto precede, consegue che è fondato il primo motivo della ricorrente, nella parte in cui contesta la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di prendere una nuova decisione su una denuncia relativa ad una pratica che era stata precedentemente archiviata in ragione della sua importanza economica limitata sul piano comunitario, senza che la riapertura della procedura amministrativa che aveva portato a tale decisione fosse debitamente motivata, in particolare in base a elementi nuovi. 83 Di conseguenza, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi della ricorrente, occorre considerare che la decisione impugnata va annullata. 84 Peraltro va rammentato che, secondo una giurisprudenza costante, lettere amministrative di archiviazione quali le due lettere della [OSCURATO:PERSONA] del 1991 e del 1993 che rispecchiano una valutazione della [OSCURATO:PERSONA] e che concludono una procedura d'esame da parte dei suoi servizi non hanno l'effetto di impedire ai giudici nazionali davanti ai quali viene dedotta l'incompatibilità di un accordo con l'art. 85 del Trattato di effettuare, in funzione degli elementi di cui esse dispongono, una diversa valutazione dell'accordo.

Sebbene essa non vincoli i giudici nazionali, l'opinione comunicata in tali lettere costituisce cionondimeno un elemento di fatto di cui i giudici nazionali possono tener conto nell'esaminare la conformità dell'accordo o del comportamento di cui trattasi con il disposto dell'art. 85 del Trattato (sentenza della Corte 11 dicembre 1980, causa 31/80, L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3775, punti 11 e 12). 85 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, i giudici nazionali dinanzi ai quali l'incompatibilità dell'accordo con l'art. 85 del Trattato verrebbe dedotta avrebbero piena facoltà, nell'ambito dell'analisi dell'accordo, di prendere in considerazione, come un elemento di fatto, tutto il procedimento che si è svolto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA].

Decisione relativa alle spese Sulle spese 86 A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e, poiché la ricorrente ha presentato domanda in tal senso, la [OSCURATO:PERSONA] dev'essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, tranne quelle causate dall'intervento della [OSCURATO:PERSONA].

Poiché la ricorrente non ha chiesto che la [OSCURATO:PERSONA] sia condannata alle spese causate dal suo intervento, l'interveniente sopporterà solo le proprie spese.

La ricorrente sopporterà le spese che ha sostenuto nell'ambito dell'intervento della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

IL TRIBUNALE

(Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) E' annullata la decisione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella sua lettera 20 giugno 1997, che rigetta la denuncia presentata dalla ricorrente per far dichiarare l'incompatibilità con l'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) di un accordo di cooperazione concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] BV e la [OSCURATO:PERSONA] nel settore della commercializzazione di impianti completi per la fabbricazione di bottiglie di plastica e per il loro riempimento asettico con prodotti alimentari liquidi. 2) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, tranne quelle causate alla ricorrente dall'intervento della [OSCURATO:PERSONA].

L'interveniente sopporterà le proprie spese.

La ricorrente sopporterà le spese che ha sostenuto nell'ambito dell'intervento della [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997A0241 - IT Avis juridique important | 61997A0241 Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 17 febbraio 2000. - [OSCURATO:PERSONA] BV contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee. - Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Violazione dell'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE) - Lettera amministrativa di archiviazione - Riapertura del procedimento - Motivazione - Obbligo - Portata - Accordo di cooperazione - Clausola di esclusiva reciproca d'approvvigionamento - Clausola di non concorrenza. - [OSCURATO:PERSONA]241/97. raccolta della giurisprudenza 2000 pagina II-00309 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Procedimento amministrativo di applicazione delle regole di concorrenza - Osservazioni preliminari della [OSCURATO:PERSONA] - Comunicazione prevista all'art. 6 del regolamento n. 99/63 - Atti preparatori - Lettera di archiviazione inviata dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] - Atto impugnabile [Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 2, e regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 99/63/CEE, art. 6] 2 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di riaprire la procedura d'esame di una denuncia per violazione delle regole di concorrenza [Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 2, e regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 99/63, art. 6] 3 Ricorso di annullamento - Motivi - Insufficienza di motivazione - Esame d'ufficio da parte del giudice 4 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Decisione di archiviazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] - Incidenza sulla valutazione dell'accordo controverso da parte dei giudici nazionali [Trattato CE, art. 85 (divenuto art. 81 CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 2, e regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 99/63, art. 6] [OSCURATO:PERSONA] 1 Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento, indipendentemente dal modo in cui sono adottati, i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo. Più in particolare, quando si tratti di atti o decisioni elaborati in più fasi, segnatamente al termine di un procedimento interno, costituiscono in via di principio atti impugnabili solo i provvedimenti che stabiliscono definitivamente la posizione dell'istituzione al termine del procedimento, ad esclusione quindi dei provvedimenti intermedi il cui scopo è di preparare la decisione finale. A questo proposito, nell'ambito dell'esame di una denuncia di violazione delle regole di concorrenza depositata ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, la cui procedura si articola in tre fasi successive, né le osservazioni preliminari eventualmente formulate nell'ambito della prima di queste fasi né le comunicazioni ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 possono essere definite atti impugnabili. Per contro, le lettere di archiviazione che rigettano definitivamente la denuncia e chiudono la pratica sono impugnabili, poiché esse hanno il contenuto di una decisione e ne producono gli effetti, in quanto pongono fine all'inchiesta avviata, contengono una valutazione degli accordi di cui trattasi e impediscono ai ricorrenti di esigere la riapertura dell'inchiesta, a meno che questi ultimi non forniscano elementi nuovi. Rientrano nell'ultima fase del procedimento e possono quindi essere oggetto di un ricorso di annullamento, nonostante il fatto che esse provengano dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] e non dal membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della concorrenza, talune lettere di quest'ultima che contengono una valutazione chiara dell'accordo di cui trattasi e, in particolare, della sua importanza economica, e informano gli interessati della sua intenzione di archiviare la pratica dal momento che tutto fa pensare che detta decisione di classificazione costituisca l'ultima fase del procedimento amministrativo e fissi definitivamente la posizione della [OSCURATO:PERSONA]. (v. punti 49, 52-53, 63) 2 La portata dell'obbligo di motivazione dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato. La motivazione deve evidenziare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento dell'istituzione, in maniera tale, da un lato, da fornire agli interessati sufficienti indicazioni per rendersi conto se l'atto sia fondato o se eventualmente sia inficiato da un vizio che consenta di contestarne la validità e, dall'altro, da consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità. In particolare deve essere motivata la decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA], ritornando sulla sua decisione iniziale di archiviare una denuncia per violazione delle regole di concorrenza a motivo della sua rilevanza economica limitata sul piano comunitario, decide di riaprire la procedura. (v. punti 73, 76-77, 82) 3 L'obbligo di una motivazione sufficientemente precisa degli atti, sancito dall'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE), costituisce uno dei principi fondamentali del diritto comunitario, del quale spetta al giudice garantire l'osservanza, all'occorrenza sollevando d'ufficio un motivo relativo alla violazione di quest'obbligo. (v. punto 74) 4 Lettere amministrative di archiviazione di una denuncia per violazione delle regole di concorrenza, che rispecchiano una valutazione della [OSCURATO:PERSONA] e che concludono una procedura d'esame da parte dei suoi servizi, non hanno l'effetto di impedire ai giudici nazionali, davanti ai quali viene dedotta l'incompatibilità di un accordo con l'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE), di esprimere, in funzione degli elementi di cui essi dispongono, una diversa valutazione dell'accordo. Anche se non vincola i giudici nazionali, l'opinione comunicata in tali lettere costituisce cionondimeno un elemento di fatto di cui essi possono tener conto nell'esaminare la conformità dell'accordo o del comportamento di cui trattasi con il disposto dell'art. 85 del Trattato. (v. punto 84) [OSCURATO:PERSONA] causa T-241/97, [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall'avv. A. J. Braakman, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal signor W. Wils, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avvocato H. Gilliams, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA], con sede in Parigi, rappresentata dall'avv. M.-C. Mitchell, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. G. Harles, 8-10, rue [OSCURATO:PERSONA], interveniente, "avente ad oggetto l'annullamento della decisione contenuta nella lettera della [OSCURATO:PERSONA] 20 giugno 1997, recante rigetto della denuncia inoltrata dalla ricorrente al fine di far dichiarare l'incompatibilità con l'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) di un accordo di cooperazione concluso tra la ricorrente e la società [OSCURATO:PERSONA] nel settore della commercializzazione di impianti completi per la fabbricazione di bottiglie di plastica e per il loro riempimento asettico con prodotti alimentari liquidi, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione), composto dal signor R.M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla signora V. Tiili e dal signor P. Mengozzi, giudici, cancelliere: A. Mair, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 22 aprile 1999, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti all'origine della controversia 1 [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») è una società di diritto olandese che produce impianti destinati alla fabbricazione di bottiglie di plastica con il metodo dello stampo mediante «insufflazione». 2 Il 14 agosto 1987, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con la [OSCURATO:PERSONA] SA, divenuta successivamente la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), una società per azioni di diritto francese che produce macchine che permettono il riempimento asettico di bottiglie di plastica, un accordo di cooperazione per la commercializzazione di impianti completi per la fabbricazione delle dette bottiglie e per il loro riempimento asettico con prodotti alimentari liquidi (in prosieguo: l'«accordo di cooperazione» o l' «accordo»). Le due imprese si impegnavano a comprarsi le macchine che esse producevano e a venderle in linee complete di produzione con la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]-Sterac» o «[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]». L'accordo prevedeva anche l'obbligo per ciascuna impresa di mettere a disposizione dell'altra le conoscenze (knowledge) necessarie alla commercializzazione, all'installazione e al mantenimento in servizio di tali macchine (art. 5 dell'accordo). 3 L'art. 6 dell'accordo conteneva una clausola di «non concorrenza», che stabiliva, in particolare: «6.1. Entrambe le parti convengono di astenersi dal progettare, produrre e vendere, direttamente o indirettamente con l'intermediazione di rappresentanti o di ausiliari di qualunque natura, apparecchi o parti di apparecchi che siano in concorrenza con quelli, prodotti dall'altra parte, che sono considerati dalla presente cooperazione o sono ad essi analoghi. 6.2 Se un potenziale cliente chiede alla [OSCURATO:PERSONA] o alla [OSCURATO:PERSONA] apparecchi di confezionamento o di modellazione per insufflazione fabbricati da terzi, il venditore è tenuto a chiedere l'accordo dell'altra parte. Quest'ultima non potrà opporre un rifiuto in modo ingiustificato. Se una delle parti vende la macchina concorrente di un terzo senza l'accordo dell'altro, quest'ultima ha diritto di esigere il versamento di un'ammenda, quale indennizzo forfettario, pari al 30% (trenta per cento) della macchina sostituita. 6.3 In caso di risoluzione dell'accordo in applicazione dell'art. 14 [vale a dire, dopo che l'accordo è stato in vigore per cinque anni e a seguito di disdetta per iscritto con un termine di preavviso di dodici mesi], e solo in tal caso, l'obbligo di non concorrenza stabilito dall'art. 6.1 resterà in vigore nei confronti della parte che risolve il contratto durante i quattro anni successivi alla detta risoluzione». 4 Nel 1989 la [OSCURATO:PERSONA] ha cercato di ottenere il consenso della [OSCURATO:PERSONA] per porre fine al loro accordo di cooperazione, in particolare mediante lettera 13 luglio 1989, nella quale essa minacciava parimenti di presentare denuncia presso la [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] si fosse rifiutata di porre fine all'accordo. 5 In mancanza di risposta positiva da parte della [OSCURATO:PERSONA], il 20 settembre 1989 la ricorrente si è rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] con denuncia diretta a far dichiarare l'incompatibilità del loro accordo di cooperazione con l'art. 85 del Trattato. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato tale disposizione rifiutandosi di porre fine a tale accordo. 6 Il 24 gennaio 1990 la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato l'accordo di cooperazione alla [OSCURATO:PERSONA] per ottenere un'attestazione negativa o un'esenzione, pur dichiarando che essa avrebbe potuto accontentarsi di una lettera amministrativa di archiviazione («lettre de confort»). 7 [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla denuncia della [OSCURATO:PERSONA] e alla notifica della [OSCURATO:PERSONA] con lettera 20 marzo 1991, firmata dal signor J. Dubois, direttore facente funzioni preso la direzione generale Concorrenza ([OSCURATO:PERSONA]), e contenente una proposta di soluzione amichevole della controversia che veniva presentata in seguito alla loro denuncia e notifica, «nonché alle informazioni complementari fornite da[lle] due società». Analizzando l'accordo di cooperazione, il signor Dubois osservava che esso, benché non rispondesse alle condizioni di un'esenzione, era abbastanza vicino agli accordi previsti dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 19 dicembre 1984, n. 417, relativo all'applicazione dell'articolo 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di specializzazione (GU 1985, L 53, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 417/85»), anche se l'accordo si distingueva da essi essenzialmente per l'art. 6, nn. 2 e 3. L'autore della lettera precisava che, in base a tutte le informazioni di cui disponeva, riteneva che tali clausole limitassero la concorrenza e non fossero indispensabili alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo. Proponeva, di conseguenza, una modifica delle dette clausole per adattare l'accordo allo spirito del regolamento n. 417/85. 8 Il proposto adattamento dell'art. 6, n. 2 (sull'esclusiva reciproca di approvvigionamento), doveva renderlo conforme all'art. 2, lett. b), del suddetto regolamento, prevedendo la possibilità per ciascuna delle parti di rifornirsi presso terzi - senza subire penalità - nel caso in cui essi offrissero condizioni d'approvvigionmento più favorevoli. [OSCURATO:PERSONA] medesima prospettiva di adeguamento dell'accordo al regolamento n. 417/85, il signor Dubois precisava inoltre che l'art. 6, n. 3 (relativo all'obbligo di non concorrenza per quattro anni dopo la scadenza dell'accordo), «avrebbe dovuto essere eliminato». 9 Inoltre, egli aggiungeva che, data l'importanza economica limitata della pratica a livello comunitario, non gli sembrava «opportuno, in tale fase, proporre alla [OSCURATO:PERSONA] l'avvio di un procedimento». Nel caso in cui le parti non si fossero messe d'accordo per modificare le clausole nel senso proposto, esse erano invitate a investire della controversia i giudici nazionali o le autorità amministrative nazionali competenti facendo riferimento alla lettera della [OSCURATO:PERSONA]. 10 La lettera indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] conteneva un paragrafo supplementare così formulato: «In mancanza di reazione da parte [OSCURATO:PERSONA] nelle quattro settimane successive al ricevimento della presente lettera, archivierò la pratica; tuttavia la stessa potrà essere riaperta in qualsiasi momento, qualora un mutamento nelle circostanze di fatto o di diritto richiedesse un nuovo esame della situazione». 11 Con lettera 19 luglio 1991 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] che le parti intendevano definire la loro controversia in modo amichevole. Le discussioni tra le due parti non hanno però dato buon esito, e l'accordo è scaduto il 14 agosto 1992 senza essere stato modificato. 12 Il 21 dicembre 1992 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato un'altra lettera al signor Dubois, invitando la [OSCURATO:PERSONA] a riesaminare la pratica. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva, in particolare, che la proposta effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella lettera 20 marzo 1991, diretta a modificare o ad abolire varie clausole dell'accordo, mostrava un'errata conoscenza del mercato di cui trattasi e un'errata valutazione delle ripercussioni dell'accordo di cooperazione sulla concorrenza. In tale lettera la [OSCURATO:PERSONA] aggiungeva che confermava il suo accordo di non invocare il n. 3 dell'art. 6 dell'accordo di cooperazione, con la sola riserva della non utilizzazione delle «conoscenze segrete comunicate durante la sua durata». 13 Con lettera 25 febbraio 1993 il signor F. Giuffrida, capo unità presso la [OSCURATO:PERSONA], ha risposto che gli argomenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] non erano tali da rimettere in discussione la posizione della [OSCURATO:PERSONA] espressa nella sua lettera 20 marzo 1991, secondo la quale i nn. 2 e 3 dell'art. 6 dell'accordo erano troppo restrittivi della concorrenza e non indispensabili per raggiungere gli obiettivi dell'accordo. Egli ha concluso la lettera in questo modo: «Di conseguenza, mi sembra che la pratica debba ritenersi archiviata». [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una copia di tale lettera alla [OSCURATO:PERSONA]. 14 Il 15 maggio 1993, la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato presso la cancelleria del Tribunale un ricorso di annullamento della decisione contenuta nella lettera della [OSCURATO:PERSONA] 25 febbraio 1993 (causa T-31/93). 15 Il 16 luglio 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità, sostenendo che la lettera del signor Giuffrida era non un atto impugnabile, ma una semplice presa di posizione provvisoria in quanto essa non era destinata a produrre effetti giuridici e non conteneva una decisione definitiva riguardo alla denuncia o alla notifica. [OSCURATO:PERSONA] memoria in cui sollevava l'eccezione d'irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] annunciava parimenti che essa avrebbe proseguito l'analisi della pratica. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al suo ricorso e la causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza del presidente del Tribunale 20 dicembre 1993. 16 Il 5 ottobre 1994 la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), ha rivolto a ciascuna delle parti richieste di informazioni identiche riguardanti «i dati più recenti sulla ripartizione del mercato secondo i tipi di presentazione [mattonella, bottiglia di plastica o di vetro, cartone (...)] per ciascuno dei segmenti del mercato del latte», richieste che miravano a «consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare la compatibilità de[ll'accordo] rispetto alle regole della concorrenza della CEE e in particolare all'art. 85 del Trattato [...], con piena conoscenza dei fatti e del loro effettivo contesto economico». 17 Le due parti hanno trasmesso le informazioni richieste e la causa, in seguito, è stata esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA] insieme con il legale della [OSCURATO:PERSONA] il 14 novembre 1994, e successivamente con il legale della [OSCURATO:PERSONA] il 13 dicembre 1994. 18 In applicazione dell'art. 6 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (GU 1963, n. 127, pag. 2268; in prosieguo: il «regolamento n. 99/63»), il signor G. Rocca, a nome del signor [OSCURATO:PERSONA], direttore generale della [OSCURATO:PERSONA], e con lettera 23 gennaio 1996, ha precisato alla ricorrente i motivi che giustificavano il rigetto della sua denuncia. Dopo aver esposto la sua analisi della pratica alla luce dell'art. 85 del Trattato, il signor Rocca ha concluso che non era realistico sostenere che «l'accordo permetteva alle imprese interessate di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi, tanto più che, con lettera 21 dicembre 1992, la [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato ai diritti conferiti dall'art. 6, n. 3, dell'accordo» (diritti di esclusiva dopo la fine dell'accordo). La lettera della [OSCURATO:PERSONA] terminava con un'avvertenza, in cui si faceva presente che l'istituzione non avrebbe adottato una decisione definitiva prima di aver preso conoscenza dei commenti o delle nuove informazioni da parte della ricorrente, purché quest'ultima le inviasse per iscritto ed entro quattro settimane. 19 Il 22 marzo 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla [OSCURATO:PERSONA] confutando gli argomenti di quest'ultima e rimettendo in discussione la possibilità per la convenuta di procedere ad una nuova analisi della pratica dopo le sue lettere 20 marzo 1991 e 25 febbraio 1993. 20 Con lettera 20 giugno 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] della decisione di rigetto della sua denuncia 20 settembre 1989 (decisione IV/F-1/33.302 [OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: la «decisione impugnata»). Riprendendo essenzialmente l'analisi dell'accordo contenuta nella lettera 23 gennaio 1996, la [OSCURATO:PERSONA] ne trae la conclusione che, anche se le clausole restrittive della concorrenza che figurano nell'accordo rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, le condizioni d'applicazione del n. 3 del medesimo articolo sono soddisfatte. Procedimento e conclusioni delle parti 21 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 agosto 1997 la ricorrente ha proposto il ricorso di annullamento in esame contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella lettera 20 giugno 1997. 22 Con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 20 aprile 1998, la [OSCURATO:PERSONA] è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. 23 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, le parti sono state invitate a rispondere per iscritto a taluni quesiti prima dell'udienza. 24 Le parti hanno presentato osservazioni e risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza svoltasi il 22 aprile 1999. 25 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: - annullare la decisione impugnata; - condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese; 26 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: - respingere il ricorso; - condannare la ricorrente alle spese. 27 L'interveniente conclude che il Tribunale voglia: - respingere il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]; - condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di tutte le spese, comprese quelle sostenute in occasione del suo intervento. In diritto 28 A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente deduce tre motivi: il primo, relativo all'incompetenza o all'abuso di potere della [OSCURATO:PERSONA] nell'adottare la decisione impugnata, dal momento che le sue lettere del marzo 1991 e del febbraio 1993 contenevano già una decisione definitiva, e la pratica, almeno secondo la lettera 25 febbraio 1993, doveva considerarsi archiviata; il secondo, attinente all'errore di fatto e di diritto che viziano la detta decisione e, il terzo, concernente la mancanza o l'insufficienza di motivazione della decisione impugnata. 29 [OSCURATO:PERSONA] contesta i motivi della ricorrente e conclude per il rigetto del ricorso. Sul primo motivo, relativo all'incompetenza o all'abuso di potere della [OSCURATO:PERSONA] nell'adottare la decisione impugnata 30 Il primo motivo della ricorrente mira, in sostanza, a contestare il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di riaprire il procedimento riguardante la denuncia e la notifica e di adottare la decisione impugnata, e si articola in due parti. [OSCURATO:PERSONA] prima parte, la ricorrente sostiene che le lettere 20 marzo 1991 e 25 febbraio 1993 contenevano una decisione impugnabile e che la pratica, in ogni caso dopo l'ultima lettera, doveva essere considerata archiviata, in quanto nessun elemento nuovo ne giustificava un riesame. [OSCURATO:PERSONA] seconda parte, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il suo obbligo di prendere, in un termine ragionevole, una decisione quanto alla sua denuncia 20 settembre 1989, riaprendo il procedimento amministrativo il 5 ottobre 1994 e adottando la decisione finale il 20 giugno 1997. 31 [OSCURATO:PERSONA] sua replica, nell'ambito del secondo motivo di annullamento, la ricorrente deduce inoltre che la decisione di riavvio del procedimento era stata adottata in violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE). 32 Per valutare la fondatezza del primo motivo, il Tribunale rileva che occorre esaminare la prima parte di quest'ultimo insieme con il motivo relativo al difetto di motivazione della decisione di riapertura del procedimento. Argomenti delle parti 33 La ricorrente sostiene che nelle lettere 20 marzo 1991 e 25 febbraio 1993, considerate separatamente o congiuntamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione impugnabile, con la quale essa si è pronunciata, al fine di creare effetti giuridici, sull'applicazione dell'art. 85 del Trattato all'accordo di cooperazione. 34 Tenuto conto del suo contenuto, la lettera della [OSCURATO:PERSONA] 25 febbraio 1993 dovrebbe essere considerata un atto impugnabile, poiché diretta a produrre effetti giuridici. Tale lettera comporterebbe una valutazione dell'accordo di cui trattasi e corrisponderebbe a una presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA] sia sull'incompatibilità con il mercato comune delle due clausole dell'accordo 14 agosto 1987, con riguardo all'art. 85, n. 1, del Trattato, sia sul fatto che le dette clausole non rientravano nelle disposizioni del n. 3 del medesimo articolo. Con tale lettera la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiuso formalmente il procedimento, e la valutazione giuridica dell'accordo sarebbe divenuta definitiva. 35 La ricorrente conclude che la convenuta non era legittimata a riaprire il procedimento amministrativo dopo aver emesso una decisione e senza che alcun elemento nuovo giustificasse tale riapertura. Riaprendolo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe abusato del suo potere. 36 [OSCURATO:PERSONA] replica la ricorrente adduce parimenti un'insufficiente motivazione della decisione impugnata, la quale non espone i motivi che chiariscano, da un lato, la nuova opinione della convenuta sull'importanza economica dell'accordo e, dall'altro, la sua scelta di procedere ad un riesame approfondito della pratica, invece di proporre, come in precedenza, che essa venga sottoposta all'esame delle autorità nazionali in mancanza di accettazione delle modifiche proposte, mentre nessun elemento nuovo è intervenuto per giustificare tale riesame. c37 La convenuta contesta la tesi della ricorrente. Essa osserva che, a partire dal settembre 1989, è stato sottoposto alla sua attenzione, un conflitto tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], riguardante l'attuazione e la validità del loro accordo di cooperazione e rammenta le norme applicabili al suo intervento in tali circostanze. Essa si richiama ai punti 45-47 della sentenza 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-367; in prosieguo: la «sentenza Automec I»), nella quale il Tribunale, da un lato, ha constatato l'esistenza di tre fasi successive nello svolgimento del procedimento disciplinato dall'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 e dall'art. 6 del regolamento n. 99/63 e, dall'altro, ha considerato che le osservazioni preliminari emesse dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di contatti informali al momento della prima fase non possono essere definite atti impugnabili. 38 In tale contesto, le lettere 20 marzo 1991 e 25 febbraio 1993 costituirebbero manifestamente osservazioni preliminari emesse dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] in modo informale, in base ad un primo esame degli argomenti e dei fatti esposti dalle due parti. In tali lettere, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe emesso un punto di vista definitivo, che produce effetti giuridici, quanto all'applicazione dell'art. 85 del Trattato. 39 La lettera del marzo 1991 conterrebbe una proposta pragmatica intesa a porre fine al conflitto tra le due parti e non un'interpretazione definitiva dell'art. 85 del Trattato. Il passaggio più importante di tale lettera sarebbe quello in cui il signor Dubois osservava che, tenuto conto della relativa importanza economica della pratica in esame, non gli sembrava opportuno, in tale fase, proporre alla [OSCURATO:PERSONA] l'apertura di un procedimento. Tale considerazione spiegherebbe il suggerimento dato alle parti di definire la controversia nel senso proposto e, nel caso in cui sussistesse un disaccordo, di sottoporre la controversia all'esame dei giudici nazionali. 40 La lettera del febbraio 1993 confermerebbe semplicemente che la [OSCURATO:PERSONA], anche dopo aver preso conoscenza degli argomenti e degli elementi informativi supplementari addotti dalla [OSCURATO:PERSONA], non riteneva opportuno aprire un procedimento e che, di conseguenza, «tale pratica (doveva) essere considerata archiviata». 41 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che le due citate lettere non possono essere considerate una decisione definitiva che produca effetti giuridici e che dichiari l'incompatibilità dell'accordo con l'art. 85 del Trattato, poiché tale decisione può essere presa solo nel rispetto della procedura prescritta dal regolamento n. 17, che prevede, in particolare, una comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nella fattispecie, l'effettività di tale comunicazione non è dimostrata, e che la mancanza di firma nelle dette lettere, da parte del commissario incaricato della concorrenza o in suo nome, conferma che queste ultime esprimono solo un primo punto di vista provvisorio. 42 Peraltro, la convenuta ammette che, dopo la rinuncia agli atti della [OSCURATO:PERSONA] nella causa T-31/93, essa ha deciso, tenuto conto in particolare degli argomenti e dei dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso, di riesaminare - questa volta in modo approfondito - le ripercussioni dell'accordo di cooperazione sulla concorrenza. In tal modo, «riavviando il procedimento», essa sarebbe ritornata sulla sua posizione iniziale, secondo la quale la pratica non presentava un'importanza economica sufficiente per giustificare un esame approfondito. 43 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la lettera 20 marzo 1991 lasciasse già intravedere la possibilità di un successivo avvio del procedimento, dal momento che veniva precisato dal suo autore che non gli sembrava «opportuno, in quella fase, proporre alla [OSCURATO:PERSONA] l'avvio di un procedimento». 44 Basandosi sul punto 77 della sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-24/90, Automec/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2223; in prosieguo: la «sentenza Automec II»), essa sostiene che la decisione di sottoporre una pratica, considerata di scarsa importanza ad una prima analisi, ad un esame successivo approfondito costituisce una misura che rientra nella libera valutazione di qualsiasi amministrazione che abbia un compito di vigilanza e di controllo. Parimenti, la competenza richiesta per stabilire le priorità implicherebbe anche quella di rivedere tali priorità, il che sarebbe tanto più vero nella presente controversia, ove la riapertura del procedimento non avrebbe leso gli interessi di alcuna delle parti. Né la ricorrente né la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero sollevato obiezioni contro la nuova priorità accordata dalla [OSCURATO:PERSONA] all'esame della loro controversia. 45 La convenuta contesta la ricevibilità del motivo presentato dalla ricorrente nella sua replica, relativo all'insufficiente motivazione della decisione impugnata (v. supra, punto 36). Essa sostiene, in subordine, che non doveva indicare in tale decisione le ragioni per le quali aveva aperto un'inchiesta nell'ottobre 1994, tanto più che a tale questione non avevano fatto cenno la [OSCURATO:PERSONA] o la [OSCURATO:PERSONA], le quali inoltre avevano collaborato senza riserve alla detta inchiesta. 46 L'interveniente contesta anch'essa il fatto che le lettere della [OSCURATO:PERSONA] del 1991 e del 1993 debbano essere considerate una decisione definitiva, che non può essere rimessa in discussione. 47 Essa rammenta che la [OSCURATO:PERSONA], in diverse occasioni, ha osservato che le lettere del 1991 e del 1993 non erano decisioni definitive. Sostiene, del pari che, accettando senza riserve di rispondere alla richiesta di informazioni rivoltale dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 1994, la ricorrente ha accettato il fatto che il procedimento avviato nel 1989 non era definitivamente chiuso. 48 Conclude che solo la lettera del 1997 costituisce una presa di posizione definitiva della [OSCURATO:PERSONA] sulla pratica, e che le due lettere del 1991 e 1993 non hanno alcun contenuto decisionale e non hanno prodotto effetti giuridici. Giudizio del Tribunale Sulla qualificazione giuridica delle lettere della [OSCURATO:PERSONA] del marzo 1991 e del febbraio 1993 49 Secondo una costante giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo. Più in particolare, allorché si tratti di atti o decisioni elaborati in più fasi, segnatamente al termine di un procedimento interno, costituiscono in linea di principio atti impugnabili solo quelli che stabiliscono definitivamente la posizione dell'istituzione al termine del procedimento, e non gli atti intermedi intesi alla preparazione della decisione finale. Peraltro, la forma in cui gli atti o le decisioni sono adottati è, in linea di massima, irrilevante ai fini della possibilità di impugnarli con un'azione di annullamento (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2639, punto 9, e sentenza Automec I, punto 42) 50 Per valutare, alla luce dei principi giurisprudenziali che sono stati rammentati, la natura giuridica delle lettere di cui trattasi, occorre esaminarle nell'ambito del procedimento istruttorio delle domande presentate ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17. 51 La procedura d'esame di una denuncia si articola in tre fasi successive. Durante la prima fase, che fa seguito alla presentazione della denuncia, la [OSCURATO:PERSONA] assume gli elementi che le consentiranno di valutare il seguito da riservare alla denuncia. Tale fase può comprendere uno scambio informale di punti di vista tra la [OSCURATO:PERSONA] e il denunciante, inteso a precisare gli elementi di fatto e di diritto che costituiscono l'oggetto della denuncia, e a dare alla parte che ha presentato denuncia la possibilità di esporre i propri argomenti, eventualmente alla luce di una prima reazione degli uffici della [OSCURATO:PERSONA]. Durante la seconda fase, in una comunicazione indirizzata al denunciante, la [OSCURATO:PERSONA] indica i motivi per i quali non le sembra giustificato dar seguito favorevole alla sua denuncia e gli dà la possibilità di presentare, entro un termine che essa stabilisce a tal fine, le sue eventuali osservazioni. [OSCURATO:PERSONA] terza fase della procedura, la [OSCURATO:PERSONA] prende conoscenza delle osservazioni presentate dal denunciante. Benché l'art. 6 del regolamento n. 99/63 non preveda espressamente tale possibilità, tale fase può chiudersi con una decisione definitiva (sentenze del Tribunale Automec I, punti 45-47, e 18 maggio 1994, causa T-37/92, BEUC e NCC/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-285, punto 29). 52 Così, né le osservazioni preliminari eventualmente formulate nell'ambito della prima fase della procedura di esame delle denunce né le comunicazioni di cui all'art. 6 del regolamento n. 99/63 possono essere definite atti impugnabili (sentenza Automec I, punti 45 e 46). 53 Per contro, le lettere di archiviazione che rigettano definitivamente la denuncia e che chiudono la pratica sono impugnabili, poiché esse hanno il contenuto di una decisione e ne producono gli effetti, in quanto pongono fine alle indagini, contengono una valutazione degli accordi e impediscono alle ricorrenti di chiedere la riapertura delle indagini, a meno che esse non forniscano elementi nuovi (sentenze della Corte 11 ottobre 1983, causa 210/81, Demo-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3045, punti 14 e 15, 28 marzo 1985, causa 298/83, CICCE/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1105, punto 18, e 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4487, punto 12). 54 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, occorre stabilire se, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], le lettere del 1991 e del 1993 rientrino nella prima fase della procedura d'esame delle denunce o se, come afferma la ricorrente, debbano essere considerate nel senso che fanno menzione di una decisione di archiviazione, che produce effetti giuridici e che, pertanto, rientra nell'ultima fase della detta procedura. 55 Facendo riferimento ai nn. 2 e 3 dell'art. 6 dell'accordo, l'autore della lettera 20 marzo 1991 della [OSCURATO:PERSONA] osservava in primo luogo che: «In base a tutte le informazioni attualmente in mio possesso, tali clausole mi sembrano effettivamente troppo restrittive della concorrenza e non indispensabili a raggiungere gli obiettivi de[ll'accordo]». Inoltre veniva proposta la soppressione del n. 3 dell'art. 6 dell'accordo e l'adeguamento del n. 2 di tale disposizione, secondo lo spirito del regolamento n. 417/85, che nella fattispecie non era applicabile all'accordo. 56 In secondo luogo, egli precisava quanto segue: «Tenuto conto della relativa importanza economica della controversia sul piano comunitario, non mi sembra opportuno, in questa fase, proporre alla [OSCURATO:PERSONA] l'apertura di una procedura. Nel caso in cui non perveniste ad un accordo per modificare le clausole nel senso sopra indicato, vi invito perciò a portare tale controversia dinanzi ai giudici o alle autorità amministrative nazionali competenti, facendo menzione della presente lettera». 57 La copia della lettera indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] conteneva un paragrafo supplementare così formulato: «In mancanza di reazione da parte [OSCURATO:PERSONA] nelle quattro settimane successive al ricevimento di questa lettera, archivierò la pratica; tuttavia, essa potrà essere riaperta in qualsiasi momento, qualora un cambiamento nelle circostanze di fatto o di diritto richieda un nuovo esame della situazione». 58 In risposta ad una lettera della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1992, con la quale si invitava la [OSCURATO:PERSONA] a riconsiderare la sua analisi, il signor F. Giuffrida, capo unità presso la [OSCURATO:PERSONA], dichiarava nella lettera 25 febbraio 1993 (di cui una copia è stata indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA]): «[OSCURATO:PERSONA] lettera 21 dicembre 1992 ha avuto tutta la mia attenzione. Dopo averla esaminata non mi sembra tuttavia che gli argomenti esposti siano tali da rimettere in discussione il tenore della lettera (...) del 20 marzo 1991, secondo la quale le clausole 6.2 e 6.3 del vostro contratto (...) con la [OSCURATO:PERSONA] erano troppo restrittive della concorrenza e non erano indispensabill per raggiungere gli obiettivi de[ll'accordo]. Di conseguenza, mi sembra che tale pratica si debba considerare archiviata.» 59 Emerge chiaramente dalle lettere 20 marzo 1991 e 25 febbraio 1993 che la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso, dopo l'analisi dell'accordo, di archiviare la pratica, tenuto conto della sua limitata importanza economica sul piano comunitario. [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro proposto alle parti una soluzione amichevole della controversia suggerendo talune modifiche dell'accordo e le ha invitate, in mancanza di attuazione delle dette modifiche e in caso di continuazione del conflitto, a portare la controversia dinanzi alle autorità o ai giudici nazionali competenti. 60 In particolare, la lettera 20 marzo 1991 ha tutte le caratteristiche di una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, in quanto essa espone i motivi per i quali non risulta giustificato dare seguito favorevole alla denuncia, si riferisce esplicitamente all'archiviazione della pratica e impartisce alla ricorrente un termine per presentare eventuali osservazioni (sentenza BEUC e NCC/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 34). 61 In tale contesto, la lettera 25 febbraio 1993 conferma che, vista la mancata reazione alla lettera 20 marzo 1991, la pratica era stata archiviata, data la limitata importanza economica dell'accordo sul piano comunitario. 62 Di conseguenza, l'argomento della convenuta secondo il quale le lettere 20 marzo 1991 e 25 febbraio 1993 devono essere considerate «osservazioni preliminari presentate dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] in modo informale», nell'ambito della prima delle tre fasi della procedura d'inchiesta, non può essere accolto. Al contrario, alla luce del loro contenuto e del contesto nel quale sono state elaborate, esse devono essere considerate nel senso che fanno menzione di una decisione di archiviazione della denuncia depositata dalla [OSCURATO:PERSONA], che rientra perciò nell'ultima fase del procedimento d'esame di una denuncia. 63 Di conseguenza, non si può affermare che tali lettere contengano soltanto osservazioni preliminari o misure preparatorie. Al contrario, esse contengono una valutazione chiara dell'accordo e, in particolare, della sua importanza economica, valutazione effettuata in base a tutte le informazioni che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto di dover raccogliere. Tutto mostra che la decisione di archiviazione cui si riferiscono doveva costituire l'ultima fase del procedimento amministrativo che stabiliva definitivamente la posizione dell'istituzione. Essa non sarebbe quindi seguita da alcun altro atto impugnabile con un ricorso di annullamento (sentenza della Corte 16 giugno 1994, causa C-39/93 P, SFEI e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2681, punto 28). 64 Il carattere definitivo di tale decisione non è rimesso in discussione dalla dichiarazione del signor Dubois, nella lettera 20 marzo 1991, secondo la quale non gli sembrava «opportuno, in questa fase, proporre alla [OSCURATO:PERSONA] l'apertura di una procedura», intenzione che lascerebbe intravvedere la possibilità della successiva apertura di una procedura con un esame approfondito della pratica. Infatti, tale dichiarazione va considerata nel senso che si riferisce agli altri due fatti menzionati nella lettera, vale a dire al fatto che l'analisi effettuata e la decisione adottata erano basate sulle informazioni disponibili e che la pratica avrebbe potuto essere riaperta qualora taluni elementi di fatto o di diritto nuovi lo avessero giustificato. 65 Inoltre, l'argomento della convenuta secondo il quale la mancanza della firma da parte o in nome del Commissario incaricato della concorrenza conferma che esse hanno emesso soltanto un primo parere provvisorio va parimenti disatteso. Occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, la forma nella quale atti o decisioni sono presi è in linea di principio irrilevante per quanto riguarda la possibilità di impugnarli con un ricorso di annullamento e che occorre far riferimento alla loro sostanza per stabilire se essi costituiscano atti impugnabili ai sensi dell'art. 173 del Trattato (sentenza IBM/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 9). 66 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, dal momento che le due lettere di cui trattasi contengono una valutazione della denuncia presentata alla [OSCURATO:PERSONA], la loro natura giuridica non può essere rimessa in discussione per il solo fatto che tale valutazione proverrebbe soltanto dai servizi della [OSCURATO:PERSONA], salvo privare di qualsiasi effetto utile il disposto dell'art. 3 del regolamento n. 17 (sentenza BEUC e NCC/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 38). 67 Per quanto riguarda l'argomento secondo il quale la ricorrente ha accettato il fatto che le lettere del marzo 1991 e del febbraio 1993 costituivano osservazioni preliminari, rispondendo alla richiesta di informazioni che le ha indirizzato la [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 1994, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, provvedimenti aventi natura meramente preparatoria non sono impugnabili in quanto tali con un'azione di annullamento, ma i loro eventuali vizi possono essere fatti valere nel ricorso diretto contro l'atto definitivo della cui elaborazione costituiscono un momento preparatorio (sentenza IBM/[OSCURATO:PERSONA], punto 12). Pertanto, per contestare la fondatezza della decisione di riapertura della procedura, la ricorrente doveva attendere, come ha fatto, la decisione adottata al termine dell'istruzione avviata con la richiesta di informazioni indirizzatale dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 1994. Solo alla fine di tale procedura la ricorrente era in grado di valutare la fondatezza della decisione, e più precisamente la necessità di un riesame della pratica, alla luce, in particolare, dei nuovi elementi di fatto o di diritto eventualmente raccolti e presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA]. 68 Si deve pertanto considerare che le lettere 20 marzo 1991 e 25 febbraio 1993 della [OSCURATO:PERSONA] hanno un contenuto decisionale e producono effetti giuridici in quanto fanno menzione di una decisione di archiviazione della denuncia depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] basata su un'analisi dell'accordo, considerato di limitata importanza economica sul piano comunitario. 69 Essendo così determinata la natura giuridica di tali lettere, vanno valutate le loro conseguenze giuridiche, al fine di verificare se, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] potesse riaprire il procedimento amministrativo, e se la stessa potesse adottare quindi la decisione impugnata. Sulla decisione di riapertura della procedimento amministrativo 70 Occorre preliminarmente rilevare che, in quanto responsabile dell'attuazione della politica comunitaria della concorrenza, e nei limiti delle regole applicabili, la [OSCURATO:PERSONA] ha un certo potere discrezionale sull'esito da dare alle denunce presentate ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17. Essa può, in particolare, accordare diversi gradi di priorità alle denunce ad essa presentate e archiviare una pratica, senza avviare procedure dirette a stabilire eventuali violazioni del diritto comunitario dopo aver ritenuto che la controversia in esame non presenti interesse comunitario sufficiente a provvedere all'istruttoria della denuncia (sentenza Automec II, già citata, punti 73-77 e 83-85). 71 Tra le norme che delimitano tale potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] figurano i diritti di ordine procedurale previsti dai regolamenti n. 17 e n. 99/63 a beneficio delle persone che hanno adito la [OSCURATO:PERSONA] con una denuncia. 72 Da un lato, conformemente all'art. 3 del regolamento n. 17 e all'art. 6 del regolamento n. 99/63, la Comissione deve esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto sottoposti al suo esame dal denunciante, al fine di accertare se tali elementi non rivelino un comportamento atto a falsare il gioco della concorrenza nell'ambito del mercato comune ed a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri. Dall'altro, le persone che hanno presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una denuncia hanno il diritto di essere informate dei motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] intende rigettare la loro denuncia (v. sentenza Automec II, punti 72 e 79). 73 Secondo una costante giurisprudenza, la portata dell'obbligo di motivazione dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato. La motivazione deve evidenziare in modo chiaro ed inequivocabile il ragionamento dell'istituzione in maniera tale, da un lato, da fornire agli interessati sufficienti indicazioni per rendersi conto se detta decisione sia fondata o se eventualmente sia inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità e, dall'altro, da consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità (sentenza del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1739, punto 226). 74 Occorre parimenti rilevare che l'obbligo di una motivazione sufficientemente precisa degli atti, sancito dall'art. 190 del Trattato, costituisce uno dei principi fondamentali del diritto comunitario del quale spetta al giudice garantire l'osservanza, all'occorrenza rilevando d'ufficio la violazione di quest'obbligo (sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1931, punto 129). 75 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie va pertanto respinta l'eccezione d'irricevibilità presentata dalla convenuta nei confronti della censura della ricorrente relativa alla motivazione insufficiente della decisione impugnata, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto esporre le ragioni del cambiamento di parere riguardante l'importanza economica dell'accordo e della sua scelta di procedere ad un riesame approfondito della pratica. 76 Riguardo al merito occorre rammentare che, con lettere 20 marzo 1991 e 25 febbraio 1993, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla ricorrente la sua decisione di archiviare la pratica in ragione della sua rilevanza economica limitata sul piano comunitario (v. supra, punti 59-61). Orbene, «riattivando la procedura», con la decisione comunicata alle parti nella lettera 5 ottobre 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha riesaminato il suo precedente punto di vista che riguarda l'importanza economica dell'accordo sul piano comunitario (v. supra, punto 42). 77 Bisogna constatare che la motivazione di questo cambiamento di opinione non è stata chiarita dalla [OSCURATO:PERSONA], nè si evince dal contesto di siffatta decisione. Peraltro, nelle sue memorie e nelle sue risposte orali ai quesiti del Tribunale sulle ragioni della riapertura della pratica, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver aperto l'inchiesta nel 1994 in seguito al ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e per evitare un procedimento contenzioso. Essa non ha fatto riferimento alla ragione fornita nelle sue lettere del 1991 e 1993 per archiviare la causa, vale a dire alla scarsa importanza economica dell'accordo. 78 Tale difetto di motivazione è tanto più grave visto che l'obbligo di motivazione, che va valutato in funzione delle circostanze di ciascuna specie, è particolarmente ampio nel caso in esame. 79 Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] aveva già preso una decisione riguardante lo stesso accordo che era scaduto nell'agosto 1992, molto prima della seconda lettera della [OSCURATO:PERSONA] 25 febbraio 1993 che confermava l'archiviazione della pratica. Inoltre, emerge dalla pratica che la decisione di archiviazione cui fanno riferimento le lettere del 1991 e 1993 era stata presa in seguito a diversi contatti tra la [OSCURATO:PERSONA] e le due parti all'accordo, nel corso dei quali la convenuta aveva potuto perfettamente comprendere il punto di vista di ciascuna parte. 80 E' pertanto pacifico che la decisione di riapertura della procedura amministrativa che ha portato all'adozione della decisione impugnata non si basa sull'esistenza o sulla conoscenza di nuovi elementi di fatto o di diritto che giustifichino un riesame della controversia (v., in tal senso, sentenze della Corte 1_ ottobre 1998, causa C-279/95 P, Langnese-Iglo/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5609, punto 30, e del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-7/93, Langnese-Iglo/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1533, punto 40). 81 Di conseguenza, si deve considerare che la ricorrente non era in grado di conoscere i motivi della decisione impugnata, la quale implicava che la [OSCURATO:PERSONA], considerando che la pratica aveva un'importanza economica sufficiente a giustificare un esame approfondito da parte dei suoi servizi, aveva riesaminato il suo punto di vista. 82 Da tutto quanto precede, consegue che è fondato il primo motivo della ricorrente, nella parte in cui contesta la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di prendere una nuova decisione su una denuncia relativa ad una pratica che era stata precedentemente archiviata in ragione della sua importanza economica limitata sul piano comunitario, senza che la riapertura della procedura amministrativa che aveva portato a tale decisione fosse debitamente motivata, in particolare in base a elementi nuovi. 83 Di conseguenza, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi della ricorrente, occorre considerare che la decisione impugnata va annullata. 84 Peraltro va rammentato che, secondo una giurisprudenza costante, lettere amministrative di archiviazione quali le due lettere della [OSCURATO:PERSONA] del 1991 e del 1993 che rispecchiano una valutazione della [OSCURATO:PERSONA] e che concludono una procedura d'esame da parte dei suoi servizi non hanno l'effetto di impedire ai giudici nazionali davanti ai quali viene dedotta l'incompatibilità di un accordo con l'art. 85 del Trattato di effettuare, in funzione degli elementi di cui esse dispongono, una diversa valutazione dell'accordo. Sebbene essa non vincoli i giudici nazionali, l'opinione comunicata in tali lettere costituisce cionondimeno un elemento di fatto di cui i giudici nazionali possono tener conto nell'esaminare la conformità dell'accordo o del comportamento di cui trattasi con il disposto dell'art. 85 del Trattato (sentenza della Corte 11 dicembre 1980, causa 31/80, L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3775, punti 11 e 12). 85 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, i giudici nazionali dinanzi ai quali l'incompatibilità dell'accordo con l'art. 85 del Trattato verrebbe dedotta avrebbero piena facoltà, nell'ambito dell'analisi dell'accordo, di prendere in considerazione, come un elemento di fatto, tutto il procedimento che si è svolto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. Decisione relativa alle spese Sulle spese 86 A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e, poiché la ricorrente ha presentato domanda in tal senso, la [OSCURATO:PERSONA] dev'essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, tranne quelle causate dall'intervento della [OSCURATO:PERSONA]. Poiché la ricorrente non ha chiesto che la [OSCURATO:PERSONA] sia condannata alle spese causate dal suo intervento, l'interveniente sopporterà solo le proprie spese. La ricorrente sopporterà le spese che ha sostenuto nell'ambito dell'intervento della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) E' annullata la decisione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella sua lettera 20 giugno 1997, che rigetta la denuncia presentata dalla ricorrente per far dichiarare l'incompatibilità con l'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) di un accordo di cooperazione concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] BV e la [OSCURATO:PERSONA] nel settore della commercializzazione di impianti completi per la fabbricazione di bottiglie di plastica e per il loro riempimento asettico con prodotti alimentari liquidi. 2) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, tranne quelle causate alla ricorrente dall'intervento della [OSCURATO:PERSONA]. L'interveniente sopporterà le proprie spese. La ricorrente sopporterà le spese che ha sostenuto nell'ambito dell'intervento della [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte di giustizia UE/2000 — Fons Iuris — Fons Iuris