CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 25456/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 22 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Civitavecchia il 14 gennaio 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con i quali deduce violazione di legge sotto un duplice profilo: in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, quale beneficio spettante all'imputato nonostante due precedenti condanne già sospese poiché la pena da infliggere con la terza condanna non comporta il superamento del limite di due anni di pena detentiva ai sensi dell'art. 164 cod. pen Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto alla prima censura, si tratta di doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato gli elementi che hanno indotto al rigetto dello stesso (pagine 2 e 3), con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, incentrata sul numero di dosi ricavabili dal principio attivo, pari a quasi 400. Quanto al secondo motivo, invece, il ricorrente trascura che, secondo il consolidato orientamento di legittimità da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, «La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi ne abbia già usufruito due volte, quale che sia la specie e l'entità delle pene sospese, inflitte con le due precedenti condanne» (così Sez. 5, n. 1783 del 19/04/1999, P.M. in proc. Falcone, Rv. 213180). Con memoria del 23 maggio 2022 il ricorrente contesta l'assegnazione a Sez. 7 in ragione della rilevata causa di inammissibilità, di cui non sussisterebbero i presupposti , ribadendo la ulteriore concedibilità del beneficio in ragione del mancato superamento del limite di due anni di pena detentiva ai sensi dell'art. 164 cod. pen. ed introducendo, quale motivo nuovo, il tema della estinzione dei reati risultanti dal casellario (reati che, in realtà, sarebbero uno solo) per effetto del decorso del tempo senza commissione di ulteriori illeciti. Del primo aspetto già si è detto. Quanto al secondo tema, la sentenza di legittimità richiamata espressamente nella memoria (Sez. 1, n. 22872 del 09/01/2018, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], non mass.) non appare pertinente poiché fa riferimento ad estinzione già accertata e risultante dal casellario giudiziale, circostanza che non ricorre nel caso di specie; né ricorre un'ipotesi di abolitio criminis, che consentirebbe di considerare tamquam non essent le condanne in giudicato. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a