CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40096/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, di conferma della sentenza del Tribunale della stessa sede, che l' aveva ritenuta responsabile, insieme ad altre coimputate, del reato di tentativo di furto in abitazione aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose, per vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come le eccepite contestazioni costituiscano dei motivi nuovi, non dedotti con il precedente appello e perciò non sottoponibili al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremilaiilla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre