CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 17094/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13 luglio 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 9 febbraio 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per due rapine aggravate con recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. Ritenuto che il primo e il secondo motivo del ricorso, con i quali si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati nonché l'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto, sono privi dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto non indicano le ragioni di diritto e i dati di fatto che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che, peraltro, l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato non era stata neppure contestata in grado di appello e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (v. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdí, Rv. 270316; v. anche Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]