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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 marzo 2021

Cassazione n. 32264/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NUOROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG lk ekt c41& .e( alitt f ovit? md"),.. i [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gip del Tribunale di Nuoro ordinava al pubblico ministero di formulare l'imputazione coatta nei confronti [OSCURATO:PERSONA], senza che tuttavia fosse stato dato avviso allo stesso dell'udienza di trattazione.

2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato il quale ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 409, comma 2, 127, 178 e 179 cod. proc. pen.

Lamenta che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - nella quale è stata discussa l'opposizione all'archiviazione presentata dalla persona offesa - sia stata celebrata senza la partecipazione dell'indagato e del suo difensore di ufficio e che non sia stato notificato all'indagato l'avviso di trattazione dell'udienza stessa.

Eccepisce, pertanto, la nullità del provvedimento, trattandosi di una nullità assoluta, ai sensi dell'alt 179 cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore Generale chiede, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., prescrive il rispetto delle norme stabilite ai commi 1, 3 e 4 a pena di nullità.

L'omesso avviso alle parti di udienza costituisce, pertanto, nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, lett. b) e 179 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, dall'estratto di notifica emerge con chiarezza come l'avviso dell'udienza sia stato unicamente inoltrato al difensore della persona offesa e ad un indirizzo pec riconducibile alla Procura di Nuoro.

L'udienza, pertanto, non poteva essere celebrata, essendo il relativo provvedimento viziato da nullità.

3. Il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Nuoro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Nuoro.

Così deciso in data 8 marzo 2022_ Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NUOROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG lk ekt c41& .e( alitt f ovit? md"),.. i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gip del Tribunale di Nuoro ordinava al pubblico ministero di formulare l'imputazione coatta nei confronti [OSCURATO:PERSONA], senza che tuttavia fosse stato dato avviso allo stesso dell'udienza di trattazione. 2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato il quale ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 409, comma 2, 127, 178 e 179 cod. proc. pen. Lamenta che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - nella quale è stata discussa l'opposizione all'archiviazione presentata dalla persona offesa - sia stata celebrata senza la partecipazione dell'indagato e del suo difensore di ufficio e che non sia stato notificato all'indagato l'avviso di trattazione dell'udienza stessa. Eccepisce, pertanto, la nullità del provvedimento, trattandosi di una nullità assoluta, ai sensi dell'alt 179 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale chiede, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., prescrive il rispetto delle norme stabilite ai commi 1, 3 e 4 a pena di nullità. L'omesso avviso alle parti di udienza costituisce, pertanto, nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, lett. b) e 179 cod. proc. pen. Nel caso di specie, dall'estratto di notifica emerge con chiarezza come l'avviso dell'udienza sia stato unicamente inoltrato al difensore della persona offesa e ad un indirizzo pec riconducibile alla Procura di Nuoro. L'udienza, pertanto, non poteva essere celebrata, essendo il relativo provvedimento viziato da nullità. 3. Il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Nuoro. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Nuoro. Così deciso in data 8 marzo 2022_ Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 32264/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris