CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24537/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ANTONIO, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n. n. 27923 del 23/03/2022 della Corte di cassazione. Con questa decisione, la Sesta Sezione penale ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] e altri coimputati avverso la sentenza emessa il 15 novembre 2019 dalla Corte di appello di Napoli, che aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 81-110-629, 81-110-605, 81-110-582-583-585-612, cod. pen. 2. Deduce il ricorrente che la sentenza si fonda su un duplice errore di fatto. 2.1. Con il primo motivo, si censura l'errore di fatto attinente all'omessa e/o erronea valutazione delle dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA] nel verbale d'udienza del 13 maggio 2013, con riferimento alla omessa e/o erronea valutazione delle sommarie informazioni testimoniali rese in precedenza dalla medesima. La Corte di cassazione, a detta del ricorrente, avrebbe omesso di valutare il terzo motivo del ricorso originario che, richiamando in maniera pedissequa e analitica atti probatori, evidenziava come i giudici di appello non avessero valutato il portato liberatorio per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] derivante dalla deposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima, in quella sede, non ha individuato [OSCURATO:PERSONA] tra i partecipanti alle condotte estorsive (evenienza impossibile, stante l'assenza in aula dell'imputato), anzi neppure menzionandolo specificamente nel suo racconto. Inoltre, un'analoga motivazione meramente apparente sarebbe stata offerta relativamente alla doglianza difensiva sulla consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] delle azioni compiute da terzi a casa di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte dei dati istruttori sottoposti alla sua valutazione, apparirebbe dunque incongruo il giudizio di genericità del motivo, con cui la Corte di cassazione ha fondato la propria decisione di inammissibilità. Una simile conclusione, sostiene il ricorrente, deriva evidentemente dalla mancata lettura del verbale di udienza allegato al ricorso, avuto riguardo alla totale mancanza di attenzione per un elemento probatorio sottolineato dalla difesa. Anche le omesse valutazioni sui punti suaccennati andrebbero dunque ricondotte a un previo errore di fatto. 2.2. Con il secondo motivo, ci si duole dell'errore di fatto consistito nella omessa valutazione del quarto motivo del ricorso originario e dell'ulteriore errore di fatto relativo all'omessa e/o erronea valutazione delle dichiarazioni rese in udienza dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa, la Corte di cessazione avrebbe del tutto obliterato anche le plurime doglianze avanzate dal ricorrente nei confronti della narrazione offerta dal suddetto testimone, già apoditticamente superate dalla Corte partenopea con un mero richiamo al suo stato confusionale post factum, nonostante la puntuale allegazione di plurime risultanze processuali di segno contrario. La decisione finale risulterebbe dunque inficiata da una lettura erronea del relativo verbale di udienza, dal momento che nel ricorso erano precisamente individuati i passaggi della deposizione che escludevano la presenza di [OSCURATO:PERSONA] tra gli autori del pestaggio.3. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso straordinario è inammissibile. 2. Per pacifica giurisprudenza, che il Collegio condivide appieno e ribadisce, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità suscettibile di tutela ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e tale da incidere sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. È opportuno precisare che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì - se del caso - di giudizio (Sez. 6, ord. n. 28424 del 23/06/2022, Ricciarelli, Rv. 283667; Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384; Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv. 279065; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv. 277453). Tanto premesso, appare evidente l'insussistenza, nel c:aso di specie, di qualsivoglia errore di percezione o di fatto, nei termini intesi dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice. Il ricorso straordinario di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della apparente ampiezza di argomenti e del richiamo all'errore percettivo, postula in effetti che la Corte di cassazione sia incorsa in vizi - peraltro del tutto insussistenti in concreto - di natura evidentemente ed esclusivamente valutativa e si limita, con fluviale enumerazione delle emergenze istruttorie, a invocare in questa sede, per l'ennesima volta, una rilettura della piattaforma probatoria, in maniera affatto incongrua con il perimetro valutativo del giudice di legittimità e ancora di più con il carattere straordinario del rimedio processuale esperito. 3. La motivazione della sentenza n. 27923/2022, infatti, lungi dal trascurare specifici motivi di ricorso, li affronta con efficace tecnica espositiva che anticipa, per tutti i ricorrenti, le generali premesse logico-giuridiche (impermeabilità del doppio giudizio di attendibilità delle due parti offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle censure difensive che criticano il percorso argomentativo della Corte di Napoli, viceversa congruo e non illogico; impossibilità di una nuova valutazione del materiale probatorio; irritualità della deduzione di errores in procedendo per censurare asseriti vizi della motivazione; esistenza di plurimi e solidi riscontri oggettivi alle dichiarazioni delle fonti orali), per poi offrire, sulla scorta di questi chiarimenti preliminari, una compiuta risposta a tutte le singole specifiche doglianze.3.1. Nella disamina generale, si afferma l'incensurabilità della valutazione di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], considerando l'origine del procedimento (che non parte da un'iniziativa della persona offesa), il crescendo della gravità dei fatti, l'incontroversa debenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] di 1.500 euro al mese per la locazione, la coerenza della narrazione della teste (le cui dichiarazioni in giudizio sono additive e non sostitutive rispetto alle sit precedenti, inizialmente accentrandosi sui protagonisti principali delle vicende e poi individuando i soggetti con ruolo secondario), le connotazioni mafiose delle condotte, la consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] del fatto che Giannelli era spesso assente e si avvaleva di terzi per l'incasso. Il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a fronte di ciò, è stato qualificato come generico. Il ricorso straordinario fraintende, peraltro, la nozione di genericità che, per quanto qui rileva, ricomprende altresì, oltre alla pura indeterminatezza, anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso, tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). La Corte di cassazione rileva poi come [OSCURATO:PERSONA], sentita in giudizio, non abbia deposto in ordine ai riconoscimenti operati in precedenza. Nel verbale di identificazione fotografica del 17 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque indicato con precisione e univocità il ruolo svolto dal ricorrente, di modo che parimenti generica è stata ritenuta anche questa specifica doglianza. È risultata, altresì, manifestamente infondata la censura inerente all'elemento soggettivo, dal momento che la piena consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] dei reali motivi sottesi agli approcci nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emergeva dall'univoco contesto determinato dall'accompagnamento dei complici e dall'attesa in strada mentre provvedevano al prelievo dell'affitto presso la persona offesa, restando non provati oscuri rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Queste riflessioni si innestano dunque su un sostrato processuale correttamente percepito e di cui è data sintetica ma chiara illustrazione nella parte motiva. Per quanto le conclusioni cui pervengono la Corte di appello e la Corte di cassazione non siano condivise dal ricorrente, non può che rilevarsi come la mancata individuazione di [OSCURATO:PERSONA] in udienza non incida sulle precedenti propalazioni a suo carico (e una smentita o un chiarimento da parte della teste ben avrebbero potuto essere sollecitate dal difensore durante l'esame in contraddittorio) e come siano stati adeguatamente tenuti di c:onto i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: tali dati erano già stati presi in considerazione dai giudici di merito, con motivazione giudicata insuscettibile di censure nello scrutinio di legittimità.3.2. Preliminarmente, richiamando quanto chiarito in relazione alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata condivide poi anche il giudizio di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come, al pari di [OSCURATO:PERSONA], costui non abbia preso l'iniziativa di denunciare e non si sia costituito parte civile, risulti giustificata la denuncia in due tempi dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nel suo pestaggio, non ci siano valide ragioni per affermare che [OSCURATO:PERSONA] aggiunse gli ulteriori denunciati per meri interessi personali, sia stato puntualmente riscontrato il suo racconto di come fosse stato seguito da Giannelli alla guida di uno scooter Beverly bianco. La Corte di cassazione, rispondendo al quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e confermandone ulteriormente l'inammissibilità in quanto generico - nel senso sopra chiarito - e diretto a muovere critiche meramente fattuali a fronte delle non illogiche spiegazioni della Corte di appello, precisa ancora come sia incisa da aspecificità la doglianza in ordine alla omessa considerazione delle dichiarazioni rese in udienza, dal momento che il ricorrente non si confronta con la - mai negata - conferma dei riconoscimenti nella fase delle indagini. Anche in questo caso, in assenza di omissioni formali o sostanziali, resta ininfluente ogni critica ai criteri e agli esiti della valutazione e alla disamina sinottica della deposizione e delle sit (ed è lo stesso ricorrente a dare conto, testualmente, che in sede di indagini [OSCURATO:PERSONA] indica anche [OSCURATO:PERSONA] tra i compartecipi, sia pure con un ruolo defilato). Le argomentazioni addotte dalla difesa intendono dunque sostanzialmente ridiscutere per l'ennesima volta il merito della sentenza. 3.3. Nessuno dei presunti errori di fatto dedotti è dunque sussistente, in difetto dei presunti errori percettivi e delle asserite omissioni motivazionali. Le censure proposte, dirette a censurare valutazioni non condivise, non sono pertanto sindacabili da questa Corte in sede di ricorso straordinario ex art. 625-bis, cod. proc. pen. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. In considerazione della declaratoria suddetta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), va altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa emergenti da ricorso, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il