CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24697/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza oggi al vaglio della Corte è stata deliberata l’11 ottobre 2024 dalla Corte di appello di Potenza , che ha confermato la decisione pronunziata dal Tribunale di Matera, avallando il costrutto del Giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 476, 482 cod. pen., per avere contraffatto il talloncino attestante il trasferimento di proprietà apposto sulla carta di circolazione di un veicolo , di cui aveva simulato la vendita ai danni di un compratore, ignaro che il trasferimento di proprietà per cui aveva corrisposto il prezzo non fosse avvenuto. Il falso trasferimento appariva effettuato dall’agenzia di pratiche automobilistiche di [OSCURATO:PERSONA], che, una volta appreso dell’utilizzo del proprio codice di agenzia, aveva sporto denunzia. Dalla sentenza di primo grado risulta altresì che l’autocarro cui la carta di circolazione si riferiva apparteneva ad un gruppo di quattro veicoli che il titolare di un’officina meccanica, [OSCURATO:PERSONA], aveva consegnato in conto vendita a Panio e che questi non aveva restituito, sicché Stigliano aveva presentato una querela contro l’imputato. 2. L’imputato h a presentato ricorso avverso detta decisione, con il ministero del proprio difensore di fiducia. 2.1.Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 476, 482 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. nonché difetto di motivazione. Nel ricorso si sostiene non esservi prova – né motivazione sul punto − che il tagliando di cui si assume la falsificazione fosse stato materialmente formato dal Paino, ma solo che quest'ultimo avesseconsegnato il documento al compratore Laferla. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione perché la Corte di appello, pur escludendo l’ipotesi di cui all’art. 477 cod. pen. ritenuta in primo grado, ha comunque inflitto la pena di un anno di reclusione, non corrispondente al minimoedittale [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso nel suo complesso è infondato e pertanto va respinto. 1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’attribuzione del fatto all’imputato. La ragione di ricorso patisce, in primo luogo, l’inammissibilità del motivo di appello cui si collega. La sentenza di primo grado spiegava, con dovizia di particolari, che il veicolo rientrava nell’ambito di un blocco che [OSCURATO:PERSONA], titolare di un’autofficina, aveva consegnato in conto vendita a Paino e che quest'ultimo non aveva restituito, tanto che Stigliano aveva formalizzato una querela nei confronti del ricorrente, il quale, intanto, aveva venduto il veicolo a [OSCURATO:PERSONA], consegnandogli la carta di circolazione falsificata (oltre ad una falsa attestazione di presentazione formalità presso il P.R.A.) ed incassando il relativo prezzo. Di fronte a questi dati di fatto, che il Tribunale aveva ritenuto dimostrativi della paternità della falsificazione in capo a Panio, l’appello era generico in quanto si limitava a predicare l’estraneità di Panio rispetto alla falsificazione, ma non contrastava la ricostruzione del Giudice monocratico, che aveva tratto dalla disponibilità del veicolo in capo a Panio, dalla conclusione del contratto di compravendita con Laferla e dalla consegna del documento a quest’ultimo la dimostrazione che fosse stato l’imputato a contraffare la carta di circolazione. Ciò posto, questa Corte può rilevare l’inammissibilità dell’impugnazione di merito ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del Giudice a quo, in virtù del principio generale secondo cui l’inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, in motivazione; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 – 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 –04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). A ciò si aggiunga l’ulteriore considerazione che anche il motivo di ricorso è generico,perché la motivazione della decisione avversata, letta in uno a quella di primo grado, fornisce una spiegazione logica del giudizio di attribuibilità soggettiva del fatto all’imputato, evidenziandone il coinvolgimento quale soggetto che aveva la disponibilità dell’autocarro e della relativa carta di circolazione, che lo ha venduto proprio al soggetto il cui nominativo era indicato sul falso talloncino e che, peraltro, in passato, aveva avuto rapporti commerciali proprio con l’agenzia di pratiche automobilistiche che appariva indicata sul contrassegno falsificato. 2. Infondata è la doglianza – oggetto del secondo motivo di ricorso − che attiene alla commisurazione della pena (quantificata in un anno di reclusione), giacché la relativa giustificazione può trarsi dal complesso della motivazione − ove sono descritte le connotazioni di fatto della vicenda e il ruolo dell’imputato− oltre che dalla sentenza di primo grado, nella quale è indicato che l’imputato era gravato da un precedente specifico, aspetto non specificamente contestato nell’appello.D’altronde la pena è di poco superiore al minimo edittale e l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la sanzione se ne discosti significativamente, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 3. Come anticipato, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen