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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 gennaio 2025

Cassazione n. 00332/2025

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PDFTestoVuoto.

REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1139/2024 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Toscani - Relatore - R.G.N. 33115/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 del Giudice di pace di Pisa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 332/2025 Roma, lì, 07/01/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Pisa dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – siccome inottemperante, senza giustificato motivo, all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale, notificatogli dal Questore di Pisa il 14 maggio 2019 – e, riconosciute in suo favore le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di 7.000 euro di multa.

In giudizio era stata dall’imputato dedotta la causa di improcedibilità dell’azione penale per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ma il Giudice di pace la riteneva inapplicabile ai reati omissivi istantanei di pura condotta, quali quello per cui si procedeva.

2. Ricorre l’imputato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al rilievo dell’assenza del giustificato motivo ostativo all’allontanamento volontario.

Il suo stato di impossidenza avrebbe integrato appieno un motivo siffatto e la sentenza impugnata avrebbe mancato di prenderne atto.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, cit., contestando sul punto la tesi giuridica della sentenza impugnata e argomentando sull’esiguità dell’offesa derivante dalla sua condotta, in rapporto all’interesse tutelato, e sul ridotto grado di colpevolezza alla condotta sotteso.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, prima proposizione, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è insuscettibile di favorevole valutazione in questa sede, perché il preteso stato di indigenza, in tesi giustificativo dell’inottemperanza all’ordine di allontanamento, non risulta prospettato dall’interessato al giudice di merito.

Il suo apprezzamento involge un’indagine di fatto, che non può essere devoluta per la prima volta al giudice di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 11519 del 13/01/2017, Brancato, Rv. 269686-01; Sez. 6, n. 12645 del 04/03/2015, Bonavita, Rv. 263713-01).

2. Il secondo motivo è viceversa fondato.

Il giudice a quo non ha negato in concreto la particolare tenuità del fatto, come erroneamente deduce il Procuratore generale requirente, ma si è limitato ad affermare l’inapplicabilità dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 in rapporto al reato contestato e alla sua natura di reato omissivo proprio, a consumazione istantanea.

Tale affermazione non è giuridicamente corretta.

2.1. Nel procedimento davanti al giudice di pace la particolare tenuità del fatto quale causa di improcedibilità dell’azione penale è applicabile, infatti, ad ogni tipologia di reato, purché sussistano le condizioni previste dalla norma (Sez. 3, n. 48096 del 06/11/2013, Tavernaro, Rv. 258054-01; Sez. 4, n. 43383 del 28/09/2007, Corsini, Rv. 238300-01).

L’istituto è astrattamente applicabile, dunque, anche ai reati istantanei di pura condotta, in ordine ai quali è senz’altro possibile verificare l’eventuale esiguità del danno o del pericolo che è derivato all’interesse da essi tutelato, nonché l’eventuale occasionalità del fatto e l’eventuale ridotto grado della colpevolezza, che sono i requisiti cui l’art. 34 d.lgs. n. 274, cit., subordina la scelta abdicativa dello Stato nell’esercizio, altrimenti doveroso, dell’azione penale, nel quadro di un’ampia valutazione che tenga altresì conto del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento potrebbe recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell’imputato (per la necessaria concorrente valutazione di tali indici nel loro complesso v., ex multis, Sez. 4, n. 15374 del 15/02/2005, Orengo, Rv. 231549-01).

Il danno evocato dall’art. 34 d.lgs. n. 274, in esame, è esattamente il danno in senso criminale, inteso come offesa all’interesse protetto, e non il danno in senso civilistico, sicché la causa di improcedibilità non è condizionata dalla presenza, o meno, di un soggetto che possa dirsi concretamente danneggiato dal reato (Sez. 4, n. 25917 del 08/04/2003, Ritucci, Rv. 225676-01).

2.2. La causa di improcedibilità di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 può ben applicarsi -pertanto- ai reati di pura condotta, concernenti l’irregolare ingresso o trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, se di competenza del Giudice di pace (v., con riferimento al reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, Ortega, Rv. 279642- 01; Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Ochinca, Rv. 256825-01; Sez. 1, n. 13412 del 08/03/2011, Prisecari, Rv. 249855-01).

Non fanno eccezione i reati di tipo omissivo previsti in materia di immigrazione, ove la particolarità tenuità del fatto deve essere pur sempre valutata in rapporto alla rilevanza dell’offesa, misurata sull’entità delle conseguenze che si sarebbero evitate se fosse stato tenuto il comportamento dovuto, nonché in rapporto alla occasionalità, o meno, del fatto, al grado della colpevolezza e agli altri indicatori di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274, cit. (per l’applicabilità, anche ai reati omissivi, dell’omologo istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., v.

Sez. 4, n. 30042 del 29/05/2024, Ricci, Rv. 286818-01; Sez. 3, n. 30179 del 11/05/2018, Altobrando, Rv. 273685-01).

2.3. Non deve indurre a contraria conclusione l’affermazione incidentale, contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2010 (§ 11.3 del Considerato in diritto), secondo cui l’istituto dell’improcedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, non sarebbe operante rispetto al reato per cui attualmente si procede (e tale circostanza sarebbe, in questa fattispecie, controbilanciata dal diverso strumento di moderazione dell’intervento sanzionatorio, rappresentato dalla clausola della punibilità in assenza di «giustificato motivo»).

Tale affermazione si giustificava invero con riferimento al quadro legislativo vigente all’epoca di detta pronuncia costituzionale, allorché il reato in questione era punito con pena detentiva ed era di competenza del Tribunale (né esisteva ancora, nell’ordinamento, l’istituto, per molti versi analogo, di cui all’art. 131-bis cod. pen.), mentre essa è divenuta anacronistica alla luce dell’evoluzione legislativa successiva.

2.4. Deve concludersi che l’istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto in materia di procedimento dinanzi al giudice di pace, è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche al reato di inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, previsto dall’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, in combinato disposto con il precedente comma 5-bis.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla causa di improcedibilità dell’azione penale di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, con rinvio al Giudice di pace di Pisa, in diversa persona fisica, per rinnovata valutazione al riguardo.

Il ricorso deve essere respinto nel resto.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di improcedibilità dell’azione penale di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274/2000, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Pisa in diversa persona fisica.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 26/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Boni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1139/2024 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Toscani - Relatore - R.G.N. 33115/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 del Giudice di pace di Pisa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 332/2025 Roma, lì, 07/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Pisa dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – siccome inottemperante, senza giustificato motivo, all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale, notificatogli dal Questore di Pisa il 14 maggio 2019 – e, riconosciute in suo favore le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di 7.000 euro di multa. In giudizio era stata dall’imputato dedotta la causa di improcedibilità dell’azione penale per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ma il Giudice di pace la riteneva inapplicabile ai reati omissivi istantanei di pura condotta, quali quello per cui si procedeva. 2. Ricorre l’imputato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al rilievo dell’assenza del giustificato motivo ostativo all’allontanamento volontario. Il suo stato di impossidenza avrebbe integrato appieno un motivo siffatto e la sentenza impugnata avrebbe mancato di prenderne atto. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, cit., contestando sul punto la tesi giuridica della sentenza impugnata e argomentando sull’esiguità dell’offesa derivante dalla sua condotta, in rapporto all’interesse tutelato, e sul ridotto grado di colpevolezza alla condotta sotteso. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, prima proposizione, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è insuscettibile di favorevole valutazione in questa sede, perché il preteso stato di indigenza, in tesi giustificativo dell’inottemperanza all’ordine di allontanamento, non risulta prospettato dall’interessato al giudice di merito. Il suo apprezzamento involge un’indagine di fatto, che non può essere devoluta per la prima volta al giudice di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 11519 del 13/01/2017, Brancato, Rv. 269686-01; Sez. 6, n. 12645 del 04/03/2015, Bonavita, Rv. 263713-01). 2. Il secondo motivo è viceversa fondato. Il giudice a quo non ha negato in concreto la particolare tenuità del fatto, come erroneamente deduce il Procuratore generale requirente, ma si è limitato ad affermare l’inapplicabilità dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 in rapporto al reato contestato e alla sua natura di reato omissivo proprio, a consumazione istantanea. Tale affermazione non è giuridicamente corretta. 2.1. Nel procedimento davanti al giudice di pace la particolare tenuità del fatto quale causa di improcedibilità dell’azione penale è applicabile, infatti, ad ogni tipologia di reato, purché sussistano le condizioni previste dalla norma (Sez. 3, n. 48096 del 06/11/2013, Tavernaro, Rv. 258054-01; Sez. 4, n. 43383 del 28/09/2007, Corsini, Rv. 238300-01). L’istituto è astrattamente applicabile, dunque, anche ai reati istantanei di pura condotta, in ordine ai quali è senz’altro possibile verificare l’eventuale esiguità del danno o del pericolo che è derivato all’interesse da essi tutelato, nonché l’eventuale occasionalità del fatto e l’eventuale ridotto grado della colpevolezza, che sono i requisiti cui l’art. 34 d.lgs. n. 274, cit., subordina la scelta abdicativa dello Stato nell’esercizio, altrimenti doveroso, dell’azione penale, nel quadro di un’ampia valutazione che tenga altresì conto del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento potrebbe recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell’imputato (per la necessaria concorrente valutazione di tali indici nel loro complesso v., ex multis, Sez. 4, n. 15374 del 15/02/2005, Orengo, Rv. 231549-01). Il danno evocato dall’art. 34 d.lgs. n. 274, in esame, è esattamente il danno in senso criminale, inteso come offesa all’interesse protetto, e non il danno in senso civilistico, sicché la causa di improcedibilità non è condizionata dalla presenza, o meno, di un soggetto che possa dirsi concretamente danneggiato dal reato (Sez. 4, n. 25917 del 08/04/2003, Ritucci, Rv. 225676-01). 2.2. La causa di improcedibilità di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 può ben applicarsi -pertanto- ai reati di pura condotta, concernenti l’irregolare ingresso o trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, se di competenza del Giudice di pace (v., con riferimento al reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, Ortega, Rv. 279642- 01; Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Ochinca, Rv. 256825-01; Sez. 1, n. 13412 del 08/03/2011, Prisecari, Rv. 249855-01). Non fanno eccezione i reati di tipo omissivo previsti in materia di immigrazione, ove la particolarità tenuità del fatto deve essere pur sempre valutata in rapporto alla rilevanza dell’offesa, misurata sull’entità delle conseguenze che si sarebbero evitate se fosse stato tenuto il comportamento dovuto, nonché in rapporto alla occasionalità, o meno, del fatto, al grado della colpevolezza e agli altri indicatori di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274, cit. (per l’applicabilità, anche ai reati omissivi, dell’omologo istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., v. Sez. 4, n. 30042 del 29/05/2024, Ricci, Rv. 286818-01; Sez. 3, n. 30179 del 11/05/2018, Altobrando, Rv. 273685-01). 2.3. Non deve indurre a contraria conclusione l’affermazione incidentale, contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2010 (§ 11.3 del Considerato in diritto), secondo cui l’istituto dell’improcedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, non sarebbe operante rispetto al reato per cui attualmente si procede (e tale circostanza sarebbe, in questa fattispecie, controbilanciata dal diverso strumento di moderazione dell’intervento sanzionatorio, rappresentato dalla clausola della punibilità in assenza di «giustificato motivo»). Tale affermazione si giustificava invero con riferimento al quadro legislativo vigente all’epoca di detta pronuncia costituzionale, allorché il reato in questione era punito con pena detentiva ed era di competenza del Tribunale (né esisteva ancora, nell’ordinamento, l’istituto, per molti versi analogo, di cui all’art. 131-bis cod. pen.), mentre essa è divenuta anacronistica alla luce dell’evoluzione legislativa successiva. 2.4. Deve concludersi che l’istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto in materia di procedimento dinanzi al giudice di pace, è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche al reato di inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, previsto dall’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, in combinato disposto con il precedente comma 5-bis. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla causa di improcedibilità dell’azione penale di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, con rinvio al Giudice di pace di Pisa, in diversa persona fisica, per rinnovata valutazione al riguardo. Il ricorso deve essere respinto nel resto. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di improcedibilità dell’azione penale di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274/2000, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Pisa in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 26/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Boni
Sentenza Cassazione n. 00332/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris