CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 40216/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore , articolando due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Catania in data 4 aprile 2024, ch decidendo in funzione di giudice di appello sulle sentenze del giudice di pace, ha confern -iatc la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt. 81 e 612 cod. pen. (fatto commesso in Catania I 31 gennaio 2019); - che, con dichiarazione in data 7 ottobre 2024, il ricorrente personalmente - • autenticata la sua firma dal difensore di fiducia - ha rinunciato al ricorso; - che tanto comporta che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con coi iseguenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ali: Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente