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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 luglio 2022

Cassazione n. 47325/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Cassino, in data 21.7.2020, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuna alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose (effrazione della porta di ingresso dell'abitazione) e dalla commissione del fatto ad opera di tre persone, in rubrica loro ascritto, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti atti di impugnazione, le suddette imputate.

2.1. In particolare, nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], la Sanna e la Pennacchio lamentano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, a partire dalle dichiarazioni del vicino di casa della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], di cui le ricorrenti adombrano la responsabilità per il furto commesso, anche in considerazione della circostanza che presso la sua abitazione venne rinvenuto un bene della persona offesa (una cassa bluetooth); 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ritenuta sussistenza di entrambe le circostanze aggravanti contestate; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.2, [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova, per non aver tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, indicate a discarico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che appaiono univoche nel senso di far ritenere insussistente, in capo alla Sbriglia una condotta di partecipazione morale o materiale al furto di cui di discute; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dosimetria della pena, ritenuta eccessivamente gravosa. (

3. Con requisitoria scritta del 28.7.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.

4. I ricorsi proposti non suggono alla censura di inammissibilità, per le seguenti ragioni.

4.1. Le ricorrenti non tengono nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dalle imputate, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816).

Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nei ricorsi di cui si discute, con i quali, in definitiva, le imputate si limitano a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado, non di fondare una diversa interpretazione dei fatti, astrattamente plausibile, ma di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito.Senza tacere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con condivisibile orientamento, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. (cfr. Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593).

Orbene la motivazione della sentenza impugnata, pur nella sua evidente sintesi, ha tenuto ben presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, evidenziando come le tre donne siano state sorprese in flagranza di reato, intente a caricare sull'autovettura nella disponibilità della Sbriglia parte dei diversi beni (una lavatrice; due televisori; una bombola di gas), sottratti contestualmente dall'abitazione, alla quale avevano avuto accesso dopo averne forzato la porta di ingresso, recante evidenti segni di danneggiamento, della persona offesa, che li aveva riconosciuti come propri (cfr. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso).

4.2. Ciò poso, manifestamente infondati appaiono i rilievi sulla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, n. 2), e n. 5), c.p.

Da un lato, infatti, come da tempo affermato dalla Suprema Corte con orientamento mai oggetto di rivisitazione critica, l'aggravante speciale del delitto di furto, prevista dall'art. 625 n. 5, c.p. - nell'ipotesi di fatto commesso da tre o più persone - non richiede necessariamente né che si tratti di persone riunite né che i correi siano stati esecutori materiali, posto che la ragione dell'aggravante consiste nel pericolo della delinquenza associata, che si manifesta con uguale intensità e maggiore accentuazione sia nel caso in cui il furto venga eseguito da più persone riunite sia nel caso in cui l'impresa criminosa venga divisa ed organizzata con la partecipazione morale di più soggetti, comunque cooperanti alla riuscita o alla vantaggiosa utilizzazione del delitto progettato (cfr. Sez. 2, n. 10118 del 18/02/1986, Rv. 173845).

Dall'altro, con orientamento del pari conforme, si è rilevato come, in tema di furto, sussista l'aggravante della violenza sulle cose anche qualora l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla "res" oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, come la porta di un'abitazione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenza su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione (cfr. Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Rv. 272705; Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, Rv. 279042).

4.3. Inammissibili appaiono, infine, i motivi di ricorso attinenti alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, perché manifestamente infondati e tali da sollecitare una inammissibile valutazione di merito sulla dosimetria della pena.

La corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nella gravità del fatto in addebito, consistito in un "vero e proprio saccheggio di uno spazio privato", connotato, inoltre, da "particolare intensità del dolo", l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso, anche ai fini della dosimetria della pena, dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez.

III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere queste ultime immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Cassino, in data 21.7.2020, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuna alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose (effrazione della porta di ingresso dell'abitazione) e dalla commissione del fatto ad opera di tre persone, in rubrica loro ascritto, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti atti di impugnazione, le suddette imputate. 2.1. In particolare, nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], la Sanna e la Pennacchio lamentano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, a partire dalle dichiarazioni del vicino di casa della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], di cui le ricorrenti adombrano la responsabilità per il furto commesso, anche in considerazione della circostanza che presso la sua abitazione venne rinvenuto un bene della persona offesa (una cassa bluetooth); 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ritenuta sussistenza di entrambe le circostanze aggravanti contestate; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.2, [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova, per non aver tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, indicate a discarico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che appaiono univoche nel senso di far ritenere insussistente, in capo alla Sbriglia una condotta di partecipazione morale o materiale al furto di cui di discute; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dosimetria della pena, ritenuta eccessivamente gravosa. ( 3. Con requisitoria scritta del 28.7.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 4. I ricorsi proposti non suggono alla censura di inammissibilità, per le seguenti ragioni. 4.1. Le ricorrenti non tengono nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dalle imputate, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nei ricorsi di cui si discute, con i quali, in definitiva, le imputate si limitano a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado, non di fondare una diversa interpretazione dei fatti, astrattamente plausibile, ma di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito.Senza tacere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con condivisibile orientamento, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. (cfr. Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593). Orbene la motivazione della sentenza impugnata, pur nella sua evidente sintesi, ha tenuto ben presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, evidenziando come le tre donne siano state sorprese in flagranza di reato, intente a caricare sull'autovettura nella disponibilità della Sbriglia parte dei diversi beni (una lavatrice; due televisori; una bombola di gas), sottratti contestualmente dall'abitazione, alla quale avevano avuto accesso dopo averne forzato la porta di ingresso, recante evidenti segni di danneggiamento, della persona offesa, che li aveva riconosciuti come propri (cfr. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso). 4.2. Ciò poso, manifestamente infondati appaiono i rilievi sulla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, n. 2), e n. 5), c.p. Da un lato, infatti, come da tempo affermato dalla Suprema Corte con orientamento mai oggetto di rivisitazione critica, l'aggravante speciale del delitto di furto, prevista dall'art. 625 n. 5, c.p. - nell'ipotesi di fatto commesso da tre o più persone - non richiede necessariamente né che si tratti di persone riunite né che i correi siano stati esecutori materiali, posto che la ragione dell'aggravante consiste nel pericolo della delinquenza associata, che si manifesta con uguale intensità e maggiore accentuazione sia nel caso in cui il furto venga eseguito da più persone riunite sia nel caso in cui l'impresa criminosa venga divisa ed organizzata con la partecipazione morale di più soggetti, comunque cooperanti alla riuscita o alla vantaggiosa utilizzazione del delitto progettato (cfr. Sez. 2, n. 10118 del 18/02/1986, Rv. 173845). Dall'altro, con orientamento del pari conforme, si è rilevato come, in tema di furto, sussista l'aggravante della violenza sulle cose anche qualora l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla "res" oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, come la porta di un'abitazione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenza su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione (cfr. Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Rv. 272705; Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, Rv. 279042). 4.3. Inammissibili appaiono, infine, i motivi di ricorso attinenti alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, perché manifestamente infondati e tali da sollecitare una inammissibile valutazione di merito sulla dosimetria della pena. La corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nella gravità del fatto in addebito, consistito in un "vero e proprio saccheggio di uno spazio privato", connotato, inoltre, da "particolare intensità del dolo", l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso, anche ai fini della dosimetria della pena, dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere queste ultime immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ric