CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 maggio 2026
Cassazione n. 12304/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Montani-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 12819/2024Numero sezionale 653/2026Numero di raccolta generale 12304/2026Data pubblicazione 02/05/2026-intimato-avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 750/2024 depositatail 12/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Danielenella notte del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in zona Darsena a Milano, e di avere patito dannifisici da quell'aggressione, come certificato dal medico legale. Ha chiesto ilrisarcimento di quei danni nella misura di 18.997,25 euro.Ha altresì osservato che due dei tre convenuti, suoi aggressori, erano statigià condannati, dal giudice penale, a seguito di rito abbreviato, proprio perle lesioni a lui inferte. Il terzo, cioè Lazzaro, odierno ricorrente, invece erastato prosciolto per estinzione del reato, a seguito di messa alla prova.E' rimasto contumace il [OSCURATO:PERSONA].Gli altri due si sono costituiti, hanno eccepito la nullità della citazione echiesto il rigetto nel merito della domanda.2.-Il Tribunale di Milano ha ritenuto solidalmente responsabili i convenuti,compreso il Lazzaro, attuale ricorrente, nei cui confronti il giudice di primogrado ha utilizzato la decisione di proscioglimento come indizio, insieme adaltri, della responsabilità del ricorrente.Questa decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Milano,avverso la quale ha proposto ricorso per cassazione il Lazzaro con tre motividi censura. Hanno depositato distinti controricorsi sia il Ferrario che ilche però chiede il rigetto del ricorso del suo sodale. [OSCURATO:PERSONA] già contumacenon si è costituito.Sia il ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memorie.Numero registro generale 12819/2024Numero sezionale 653/2026Numero di raccolta generale 12304/2026Data pubblicazione 02/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio della decisione impugnata è la seguente.Seppure il Tribunale abbia errato nell'attribuire alla sentenza di estinzionedel reato il valore di prova indiziaria, in sede civile, non contenendo quellasentenza alcun accertamento dei fatti, tuttavia, il medesimo Tribunale havalorizzato altre prove, tra cui il rapporto degli agenti e la testimonianza dialcuni presenti. Sulla base di tali altri elementi, secondo la Corte di appello,il Tribunale ha fatto una corretta ricostruzione dei fatti ed ha ritenutoresponsabile dell’aggressione il ricorrente insieme ad altri.Questa ratio è censurata nel modo seguente.2.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.,nonché violazione del giudicato penale, ed altresì errore di valutazione delleprove testimoniali.La tesi è la seguente.Innanzitutto, la decisione impugnata, conformemente a quella di primogrado, ha fatto leva sul rapporto degli agenti, contenuto però nella sentenzaa carico di altro soggetto (tale Morano) qui non parte in causa; dunque, hautilizzato un verbale di polizia non riferito al ricorrente, ma ad altrosoggetto, proprio in quanto richiamato in una sentenza a carico diquest’ultimo.In secondo luogo, in quella sentenza quel verbale è stato dichiarato nonrilevante per la ricostruzione del fatto, poiché contenente accertamentirelativi alla fase iniziale della rissa.Ciò comporta dunque che la decisione impugnata ha usato quel verbaleviolando il giudicato penale che invece lo aveva ritenuto inutilizzabile.Infine, la decisione impugnata non ha ben valutato le prove testimoniali, dacui non era ricavabile la condotta attribuita al ricorrente.Il motivo è inammissibile.Intanto, nella parte in cui denuncia violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.,presuppone un errore percettivo che invece, dalla stessa lettura del motivo,Numero registro generale 12819/2024Numero sezionale 653/2026Numero di raccolta generale 12304/2026Data pubblicazione 02/05/2026risulta essere denunciato piuttosto come un errore di valutazionedelle prove.Si assume che la decisione impugnata ha scambiato un verbale di poliziarelativo ad un terzo come invece relativo al ricorrente. Il che potrebbeapparire un errore percettivo, o sul contenuto della prova, ma così non è:infatti il ricorrente stesso non dice che quel verbale era relativo a terzi, madice che era menzionato in una sentenza relativa a terzi. Il che è diverso:se il verbale è riferito al ricorrente è irrilevante che sia stato considerato nelprocesso a carico di costui o a carico di terzi. Ciò in quanto quel verbale èutilizzato non perché oggetto di un accertamento del giudice penale, ma diper sé, quale autonomo elemento di prova del fatto.Il che rende conto anche della inammissibilità della ulteriore censura diviolazione del giudicato penale, in quanto, per l'appunto, la decisioneimpugnata non applica nel giudizio civile il giudicato penale né lo disattende,ma fa ricorso ad un documento che può essere utilizzato a prescindere dalsuo apprezzamento in sede penale, e per la sua autonoma valenza indiziariao probatoria, quale elemento per un autonomo (dunque non influenzato dalgiudizio penale) accertamento civile.Va ricordato infatti che le prove assunte in un processo penale possonoessere liberamente utilizzate nel giudizio civile quali prove atipiche eprecostituite, purché nel contraddittorio tra le parti (Cass. 9957/2025;Cass. 5947/2023).La decisione impugnata altro non ha fatto che ritenere corretto l'uso daparte del giudice di primo grado, del verbale di polizia quale elemento diprova, valutato insieme ad altri, a prescindere da come esso è statoapprezzato dal giudice penale.Inammissibile è poi la censura relativamente alla valutazione delle prove,ossia alla circostanza che dalle testimonianze non si poteva ricavare laresponsabilità del ricorrente, poiché andavano valutate diversamente.Numero registro generale 12819/2024Numero sezionale 653/2026Numero di raccolta generale 12304/2026Data pubblicazione 02/05/2026Si tratta della censura di un giudizio rimesso al giudice di merito, quellosulla rilevanza di una prova, che non può essere sindacato in questa sedese non per difetto assoluto di motivazione.3.- Con il secondo motivo si prospetta violazione dell'articolo 1227 c.c.,nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c., ed infine degli articoli 2697 c.c. e 132c.p.c.La censura attiene al concorso di colpa del danneggiato.La decisione impugnata lo ha escluso e ha ritenuto che il Ferrario ha solocercato di difendersi e non ha dunque avuto un ruolo attivo nellacolluttazione.Questo accertamento è qui denunciato come erroneo, sotto diversi profili.Intanto, sul presupposto che sia dovuto ad una erronea interpretazione delconcetto normativo di rissa, di cui il ricorrente riporta la definizionegiurisprudenziale, ed in particolar modo erroneo nella misura in cui haescluso che la legittima difesa è compatibile con la configurazione di unarissa. In secondo luogo, per avere escluso, circostanza pure emergente daifatti, che la parte lesa in realtà ha partecipato attivamente alla rissa, nonsolo per difendersi, ma per aggredire a sua volta, con conseguente suoconcorso di colpa.Il motivo è inammissibile.Innanzitutto, oggetto del giudizio civile era, e non poteva esserediversamente, l'accertamento del concorso di colpa, non già quello dellasussistenza della rissa, quale reato, e neanche quale fatto storico: la rissapoteva semmai costituire indizio, o prova, per ammettere un concorso dicolpa, nel senso che ammettendo la partecipazione attiva alla rissa si potevaconcludere che il danneggiato, che direttamente vi aveva partecipato, eraautore del danno a sé stesso.Ma la ratio decidendi è diversa: la decisione impugnata ha escluso ilconcorso di colpa, non già sulla base di una certa interpretazione delconcetto di rissa, sbagliata, ma sulla base di una precisa ricostruzione deiNumero registro generale 12819/2024Numero sezionale 653/2026Numero di raccolta generale 12304/2026Data pubblicazione 02/05/2026fatti, che l'ha portata a dire che il danneggiato è stato aggredito, che dunqueè stato vittima di una aggressione e non già partecipe di una rissa.L'accertamento che esclude il concorso di colpa del danneggiato non èdunque l’esito di una errata interpretazione del concetto di rissa e dell'erroresulla compatibilità della rissa con la legittima difesa, ma è l'esito di ungiudizio di fatto qui insindacabile: che cioè il danneggiato lungi dall'averepartecipato, sia pure con una condotta di legittima difesa alla rissa, è statoinvece aggredito.Va ovviamente ricordato che l'accertamento della condotta del danneggiato,e se costituisca concorso di colpa o meno, è un accertamento in fatto,rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito, e noncensurabile in cassazione se non per difetto assoluto di motivazione (arg.ex Cass. 24920/2024; Cass. 30921/2017).Ed in tal caso, la decisione impugnata ha ricavato assenza di concorso dicolpa da alcune circostanze di fatto, come si è detto, (il tentativo di fugaecc.) e non già da una erronea ricostruzione della fattispecie di rissa.4.- Con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 91 e 92 cpcIl ricorrente si duole del fatto di essere stato condannato alle spese di lite,anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, si ricorderà, era stato condannato insolido con il ricorrente medesimo. Costui sostiene di non aver propostoalcuna domanda nei confronti del condebitore ([OSCURATO:PERSONA]) e dunque di nonpotersi considerare soccombente nei riguardi di costui a cui aveva notificatol’impugnazione solo per denunzia della lite.Il motivo è infondato.La decisione impugnata ha correttamente ravvisato nell’appello unaimpugnazione rivolta anche nei confronti del condebitore, nel senso che,ove l’impugnazione fosse stata accolta, la responsabilità di quest’ultimosarebbe diventata di maggiore peso, poiché il [OSCURATO:PERSONA], anziché dividere anchecon il ricorrente, avrebbe dovuto dividere il risarcimento solo con il [OSCURATO:PERSONA].Da qui l’interesse del [OSCURATO:PERSONA], ribadito con il controricorso per cassazione, inNumero registro generale 12819/2024Numero sezionale 653/2026Numero di raccolta generale 12304/2026Data pubblicazione 02/05/2026cui, per l’appunto, chiede il rigetto, di difendersi onde evitare l’accoglimentodella tesi del ricorrente: esito da cui, si ripete, sarebbe derivato per lui unpregiudizio.Il che comporta applicazione della regola sulla soccombenza.Il ricorso va dunque rigettato, le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in 3.000,00 euro perciascun controricorrente, oltre 200,00 euro per esborsi e spese generali dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il PresidenteAntonietta Scrima