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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2025

Cassazione n. 30976/2025

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seguente 0,RDINANZA C sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA], con sentenza della medesima Autorità in data 7 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] che l'impugnazione proposta in data 19 marzo 2025, proviene dall'interessato personalmente, dall'Istituto ove è ristretto, senza l'assistenza di difensore abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte.

Rilevato, quindi, che si tratta di ricorso presentato personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso "salvo che la parte non vi provveda personalmente", così imponendo che il ricorso sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

Reputato che il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore I resid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente 0,RDINANZA C sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA], con sentenza della medesima Autorità in data 7 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] che l'impugnazione proposta in data 19 marzo 2025, proviene dall'interessato personalmente, dall'Istituto ove è ristretto, senza l'assistenza di difensore abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte. Rilevato, quindi, che si tratta di ricorso presentato personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso "salvo che la parte non vi provveda personalmente", così imponendo che il ricorso sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore I resid
Sentenza Cassazione n. 30976/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris