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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 17730/2022

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 36783/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s. r . l ., in persona del egale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma , Piazza B. Cairoli n. 6, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ubaldo, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] I – G .M.

Lancisi – G .

Salesi d i Ancona, in persona del Direttore Generale pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 15 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 612/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, pubblicatail 03/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n.612/2019, depositata in data 3/5/2019, - in controversia concernente opposizione promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] I - G.M.

Lancisi - G. Salesi di Ancona avverso decreto ingiuntivo con il quale le si era ingiunto di pagare alla [OSCURATO:SOCIETA] (che aveva fatto parte di un Raggruppamento di imprese con la [OSCURATO:SOCIETA]) la somma di € 2.055.858,59, oltre interessi, a titolo di corrispettivo dovuto, per le attività individualmente svolte, in relazione ad un contratto di appalto di servizi di manutenzione degli impianti tecnologici, con domanda riconvenzionale dell’Azienda opponente, - ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’Azienda ospedaliera al pagamento della minor somma di € 1.687.449,29, respinta la domanda riconvenzionale della opponente.

In particolare, i giudici d’appello hanno respinto il gravame principale della A.P.S., incentrato sulla reiezione della domanda di pagamento di € 368.409,60, relativamente alla fattura n. 59 del 4/4/2006, emessa per lavori, extra-contrattuali, di modifica dell’impianto di climatizzazione a servizio della palazzina malattie infettive, stante la mancata prova che i lavori fossero stati effettivamente ordinati dall’Azienda ed eseguiti dall’appaltatrice, e della domanda di interessi nella misura di cui d.lgs. 231/2002, accogliendo, invece, quello incidentale dell’Azienda ospedaliera, incentrato sull’eccezione di inadempimento per mancata tempestiva consegna da parte dell’appaltatrice del software necessario per l’autocontrollo dell’effettiva esecuzione delle manutenzioni ordinarie, preventive e programmate, software consegnato solo nell’aprile - maggio 2005, dopo la scadenza del contratto di appalto, in regime di proroga, malgrado reiterati inviti da parte dell’amministrazione, dal 2003 in poi, non avendo la società fornito prova documentale (in mancanza del software per l’autocontrollo dell’effettiva esecuzione delle manutenzioni e tenuto conto della pattuizione in ordineal la modalità alternativa del cronoprogramma di manutenzione su base cartacea) circa l’effettiva esecuzione degli interventi di manutenzione, con documentazione specifica e attestazione certificativa; ad avviso della Corte d’appello, pur essendo emerso dal contenuto della relazione redatta dal Responsabile del procedimento (RUP) Mancini, che «il RTI Siram» aveva eseguito interventi di manutenzione preventiva, l’appaltatrice A.P.S.

« non era chiamata a realizzare imprecisati ed occasionali interventi manutentivi ma a rispettare un preciso piano e a garantire e condizioni di visibilità e verificabilità di detti interventi», cosicché l’appellante principale non era chiamata a fornire la prova di avere in qualche modo svolto l’attività di manutenzione ma di avere «rispettato esattamente la programmazione contrattuale con le modalità operative e di verifica concordate»; in difetto di tale dimostrazione, doveva ritenersi grave l’inadempimento dell’appaltatrice, su prestazione essenziale, nell’economia del rapporto ed in forza delle previsioni di contratto, e quindi doveva essere respinta in totola domanda attorea; dovevano essere respinti altresì i motivi di appello incidentale dell’Azienda attinenti alla reiezione delle pretese risarcitorie (per danni correlati al valore economico del software, che in realtà era stato fornito da APS ma con ritardo, e delle prestazioni di manutenzione ordinaria e preventiva,non essendo stato dimostrato che «nessuna prestazione di manutenzione» fosse stata fornita da A.P.S., ovvero per danni causati agli impianti per mancata esecuzione degli interventi di manutenzione, per difetto di prova sul nesso causale) e di penali (per€ 349.000,00, essendo intervenuto il giudicato interno sulla statuizione del Tribunale di carenza di legittimazione passiva della A.P.S., essendo la penale a carico di altro soggetto, la SIRAM in RTI).

Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, notificato il 29/11/2019, affidato a otto motivi, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] I -G.M.

Lancisi - G.Salesi di Ancona (che resiste con controricorso, notificato il 27/1/2020).

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la nullità della sentenza per manifesta e irriducibile contraddittorietà della motivazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., in relazione al rigetto della parte dell’appello incidentale della ASL in punto di condanna al pagamento della penale, avendo la Corte di merito affermato che la A.P.S. non era tenuta a fornire il software – sistema informatizzato oggetto dell’obbligazione assunta, dalla ASL, come inadempiuta salvo poi affermare, nell’esame della restante parte del gravame incidentale, che l’inadempimento di A.P.S., per avere fornito in ritardo tale software, sussisteva; b) con il secondo motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, in relazione a documentazione varia attinente gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, svolti nel periodo gennaio 2002/dicembre 2005, ed al riconoscimento da parte della Azienda ospedaliera circa l’avvenuto adempimento regolare delle obbligazioni facenti capo a APS in due attestazioni del 2004 e del 2007 aventi portata confessoria; c) con il terzo motivo, la nullità della sentenza e/o del procedimento ex art.360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art.115 c.p.c., per errore di percezione sempre sul contenuto delle due attestazioni da parte della Azienda ospedaliera di regolare adempimento delle obbligazioni di A.P.S. e sulle fatture relative al periodo in contestazione; d) con il quarto motivo, la violazione del giudicato interno e/o violazione dell’art.115 c.p.c. e la nullità della sentenza e/o del procedimento, ex art.360 n. 4 c.p.c., in relazione ad affermazione del Tribunale circa l’esistenza di un cronoprogramma cartaceo, quale modalità alternativa, contrattualmente prevista, di documentazione e verifica degli interventi eseguiti; e) con il quinto motivo, la nullità della sentenza e/o del procedimento, ex art.360 n. 4 c.p.c., e la violazione dell’art.115 c.p.c., in relazione alla conferma della statuizione di primo grado che aveva respinto la domanda di condanna di A.P.S. al pagamento di penale, per il fatto che l’obbligazione di consegna del software- sistema in formatizzato era di competenza di altra impresa la Siram, non la A.P.S., e all’errore di percezione commesso dalla corte territoriale circa il contenuto del documento costituito dalla «dichiarazione del RUP p.i. [OSCURATO:PERSONA]», il responsabile unico del procedimento, perché in essa si addebitava solo alla capofila Siram la mancata consegna del software; f) con il sesto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.1460, comma 2, c.c. ed all’accoglimento dell’eccezione di inadempimento della Azienda ospedaliera, stante la ritenuta mancata prova da parte di A.P.S. dell’esattezza delle prestazioni eseguite (consegna del software- sistema informatizzato e esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva), malgrado la Azienda non avesse mai contestato con l’appello incidentale, con conseguente formazione del giudicato interno, l’affermazione del Tribunale in ordine alla tardività di tale contestazione (perché effettuata solo successivamente all’emissione del decreto ingiuntivo); g) con il settimo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1460 c.c., in relazione alla ritenuta gravità dell’inadempimento imputato a A.P.S. senza alcuna valutazione comparativa dei comportamenti tenuti dalle due parti; h) con l’ottavo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex rt.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1445, 1460 c.c., sempre in relazione alla ritenuta fondatezza dell’eccezione di inadempimento, malgrado fosse stato dimostrato che l’appaltatrice aveva comunque consegnato il software - sistema informatizzato almeno un anno prima della conclusione del contratto, avvenuta il 30/4/2006.

2. La prima censura è infondata.

La Corte d’appello ha rilevato che la mancata tempestiva (nel corso della durata contrattuale dell’appalto) fornitura da parte del Raggruppamento di Imprese (Siram e A.P.S.) del software – sistema informatizzato, che soltanto avrebbe potuto consentire l’autocontrollo da parte della committente della effettiva esecuzione della manutenzione preventiva e programmata, rilevava non sotto il profilo delle penali contrattuali, imputate alla capofila del RTI, la [OSCURATO:SOCIETA], ma sotto il profilo della prova dell’adempimento di A.P.S. alle prestazioni di manutenzione di cui aveva richiesto il pagamento, non fornita dalla creditrice opposta, neppure attraverso documentazione cartacea sostitutiva.

Non si verte quindi in ipotesi di motivazione illogica o contraddittoria.

Invero, come osservato dalle S.U. di questa Corte (Cass.

S.U 22232/2016) «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (conf.

Cass.16611/2018).

In realtà, il motivo sottende una censura di insufficienza o contraddittorietà motivazionale che non può essere più avanzata, in sede di legittimità, attesa la nuova formulazione dell’art.360 n. 5 c.p.c..

3. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili.

La Corte d’appello ha valorizzato le dichiarazioni del RUP Mancini evidenziando che quest’ultimo aveva chiarito che l’appaltatrice A.P.S.

«non era chiamata a realizzare imprecisati ed occasionali interventi manutentivi ma a rispettare un preciso piano e a garantire e condizioni di visibilità e verificabilità di detti interventi», nonché una missiva della subappaltatrice ditta [OSCURATO:PERSONA] srl, la quale aveva confermato di non avere mai svolto interventi di manutenzione preventiva e programmata né di essere stata informata che essi fossero stati svolti da altre ditte; ilche rendeva non decisivi i due documenti offerti dalla creditrice, che riguardavano o la certificazione delle prestazioni eseguite sino al 2003 o l’attestazione di soddisfazione circa lavori accessori o interventi di manutenzione straordinaria, i quali, i n ogni caso,non provavano la regolare esecuzione dei lavori di manutenzione per cui è causa.

Non ricorre pertanto il vizio di omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c.. ma la ricorrente si limita a criticare l'apprezzamento delle risultanze processuali operato dal giudice di merito, contrapponendo a tale apprezzamento quello ritenuto pì corretto dalla parte e sviluppando argomenti di mero fatto che non possono essere scrutinati in sede di legittimità.

Non ricorre la contestata violazioni di legge dell’art. 115 c.p.c. (che dispone che il giudice non possa porre a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, Cass.

SU 20867/2030; Cass.4699/2018).

Nella specie, la Corte di merito ha deciso sulla base degli elementi di prova acquisiti agli atti, valutandoli secondo il suo prudente apprezzamento, ai sensi dell’art.116 c.p.c..

4. Il quarto motivo è inammissibile.

Afferma la ricorrente che, poiché sulla esistenza del cronoprogramma cartaceo, modalità alternativa alla fornitura del software , contrattualmente prevista, affermata in primo grado (sia pure solo sotto il profilo della mancata contestazione circa l’esistenza della relativa documentazione, mai prodotta nel presente giudizio, ma prodotta in altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla stessa Azienda ospedaliera nei confronti della Siram), si sarebbe formato il giudicato interno, ciò avrebbe reso irrilevante ogni altro elemento concorrente di prova dell’adempimento.

Ma la Corte d’appello ha motivatamente rilevato, valorizzando le dichiarazioni del RUP Mancini ed altri elementi, nonché il fatto che non era stata «mai ritualmente acquisita alla presente causa» la documentazione attestante le attività di manutenzione, che era mancata la necessaria prova rigorosa della esattezza delle prestazioni eseguite da A.P.S. (consegna del software di gestione ed effettivo espletamento delle manutenzioni secondo programma contrattuale).

Peraltro, come chiarito da questa Corte, «in tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione» (Cass. 21566/2017; Cass. 40276/2021).

5. Il quinto motivo è inammissibile per le considerazioni già svolte in relazione al primo motivo.

In relazione al denunciato errore di percezione in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nel ritenere non raggiunta la prova sull’adempimento esatto delle prestazioni di cui richiedeva il pagamento, vero che questa Corte (Cass. n. 9356 del 2017) ha affermato che «in materia di ricorso per cassazione, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare - non ̀ mai sindacabile in sede di legittimit̀ , l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, ̀ sindacabile ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realt̀ mai offerte » (cfr. anche Cass. n. 27033 del 2018), distinguendo tra errore di valutazione (concernente l'efficacia dimostrativa della fonte di prova) ed errore di percezione (che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova e che può investire un fatto incontroverso, e in tal caso ̀ censurabile solo con la revocazione ordinaria ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., oppure una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, ed ̀ censurabile per violaz ione dell'art. 115 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.), ma, nella specie, si denuncia in realtà un erronea valutazione delle prova, estranea al giudizio di legittimità.

6. Anche gli ulteriori tre motivi, fondati sulla violazione dell’art.1460 c.c., sono inammissibili.

Questa Corte (Cass. 3373/2010) ha da tempo affermato che « in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)» e che « anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (cfr. Cass. 25584/2018).

Nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto motivatamente che la A.P.S., gravata dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ai sensi dell’art.1460 c.c., in quanto l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento -di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto, non avesse dato tale prova, valutate le risultanze processali.

Le censure si risolvono in richieste di rivalutazione delle risultanze probatorie.

7. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 12.000,00, a titolo di compensi, oltre € 2 00,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 36783/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s. r . l ., in persona del egale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma , Piazza B. Cairoli n. 6, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ubaldo, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] I – G .M. Lancisi – G . Salesi d i Ancona, in persona del Direttore Generale pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 15 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 612/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, pubblicatail 03/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n.612/2019, depositata in data 3/5/2019, - in controversia concernente opposizione promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] I - G.M. Lancisi - G. Salesi di Ancona avverso decreto ingiuntivo con il quale le si era ingiunto di pagare alla [OSCURATO:SOCIETA] (che aveva fatto parte di un Raggruppamento di imprese con la [OSCURATO:SOCIETA]) la somma di € 2.055.858,59, oltre interessi, a titolo di corrispettivo dovuto, per le attività individualmente svolte, in relazione ad un contratto di appalto di servizi di manutenzione degli impianti tecnologici, con domanda riconvenzionale dell’Azienda opponente, - ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’Azienda ospedaliera al pagamento della minor somma di € 1.687.449,29, respinta la domanda riconvenzionale della opponente. In particolare, i giudici d’appello hanno respinto il gravame principale della A.P.S., incentrato sulla reiezione della domanda di pagamento di € 368.409,60, relativamente alla fattura n. 59 del 4/4/2006, emessa per lavori, extra-contrattuali, di modifica dell’impianto di climatizzazione a servizio della palazzina malattie infettive, stante la mancata prova che i lavori fossero stati effettivamente ordinati dall’Azienda ed eseguiti dall’appaltatrice, e della domanda di interessi nella misura di cui d.lgs. 231/2002, accogliendo, invece, quello incidentale dell’Azienda ospedaliera, incentrato sull’eccezione di inadempimento per mancata tempestiva consegna da parte dell’appaltatrice del software necessario per l’autocontrollo dell’effettiva esecuzione delle manutenzioni ordinarie, preventive e programmate, software consegnato solo nell’aprile - maggio 2005, dopo la scadenza del contratto di appalto, in regime di proroga, malgrado reiterati inviti da parte dell’amministrazione, dal 2003 in poi, non avendo la società fornito prova documentale (in mancanza del software per l’autocontrollo dell’effettiva esecuzione delle manutenzioni e tenuto conto della pattuizione in ordineal la modalità alternativa del cronoprogramma di manutenzione su base cartacea) circa l’effettiva esecuzione degli interventi di manutenzione, con documentazione specifica e attestazione certificativa; ad avviso della Corte d’appello, pur essendo emerso dal contenuto della relazione redatta dal Responsabile del procedimento (RUP) Mancini, che «il RTI Siram» aveva eseguito interventi di manutenzione preventiva, l’appaltatrice A.P.S. « non era chiamata a realizzare imprecisati ed occasionali interventi manutentivi ma a rispettare un preciso piano e a garantire e condizioni di visibilità e verificabilità di detti interventi», cosicché l’appellante principale non era chiamata a fornire la prova di avere in qualche modo svolto l’attività di manutenzione ma di avere «rispettato esattamente la programmazione contrattuale con le modalità operative e di verifica concordate»; in difetto di tale dimostrazione, doveva ritenersi grave l’inadempimento dell’appaltatrice, su prestazione essenziale, nell’economia del rapporto ed in forza delle previsioni di contratto, e quindi doveva essere respinta in totola domanda attorea; dovevano essere respinti altresì i motivi di appello incidentale dell’Azienda attinenti alla reiezione delle pretese risarcitorie (per danni correlati al valore economico del software, che in realtà era stato fornito da APS ma con ritardo, e delle prestazioni di manutenzione ordinaria e preventiva,non essendo stato dimostrato che «nessuna prestazione di manutenzione» fosse stata fornita da A.P.S., ovvero per danni causati agli impianti per mancata esecuzione degli interventi di manutenzione, per difetto di prova sul nesso causale) e di penali (per€ 349.000,00, essendo intervenuto il giudicato interno sulla statuizione del Tribunale di carenza di legittimazione passiva della A.P.S., essendo la penale a carico di altro soggetto, la SIRAM in RTI). Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, notificato il 29/11/2019, affidato a otto motivi, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] I -G.M. Lancisi - G.Salesi di Ancona (che resiste con controricorso, notificato il 27/1/2020). La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la nullità della sentenza per manifesta e irriducibile contraddittorietà della motivazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., in relazione al rigetto della parte dell’appello incidentale della ASL in punto di condanna al pagamento della penale, avendo la Corte di merito affermato che la A.P.S. non era tenuta a fornire il software – sistema informatizzato oggetto dell’obbligazione assunta, dalla ASL, come inadempiuta salvo poi affermare, nell’esame della restante parte del gravame incidentale, che l’inadempimento di A.P.S., per avere fornito in ritardo tale software, sussisteva; b) con il secondo motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, in relazione a documentazione varia attinente gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, svolti nel periodo gennaio 2002/dicembre 2005, ed al riconoscimento da parte della Azienda ospedaliera circa l’avvenuto adempimento regolare delle obbligazioni facenti capo a APS in due attestazioni del 2004 e del 2007 aventi portata confessoria; c) con il terzo motivo, la nullità della sentenza e/o del procedimento ex art.360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art.115 c.p.c., per errore di percezione sempre sul contenuto delle due attestazioni da parte della Azienda ospedaliera di regolare adempimento delle obbligazioni di A.P.S. e sulle fatture relative al periodo in contestazione; d) con il quarto motivo, la violazione del giudicato interno e/o violazione dell’art.115 c.p.c. e la nullità della sentenza e/o del procedimento, ex art.360 n. 4 c.p.c., in relazione ad affermazione del Tribunale circa l’esistenza di un cronoprogramma cartaceo, quale modalità alternativa, contrattualmente prevista, di documentazione e verifica degli interventi eseguiti; e) con il quinto motivo, la nullità della sentenza e/o del procedimento, ex art.360 n. 4 c.p.c., e la violazione dell’art.115 c.p.c., in relazione alla conferma della statuizione di primo grado che aveva respinto la domanda di condanna di A.P.S. al pagamento di penale, per il fatto che l’obbligazione di consegna del software- sistema in formatizzato era di competenza di altra impresa la Siram, non la A.P.S., e all’errore di percezione commesso dalla corte territoriale circa il contenuto del documento costituito dalla «dichiarazione del RUP p.i. [OSCURATO:PERSONA]», il responsabile unico del procedimento, perché in essa si addebitava solo alla capofila Siram la mancata consegna del software; f) con il sesto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.1460, comma 2, c.c. ed all’accoglimento dell’eccezione di inadempimento della Azienda ospedaliera, stante la ritenuta mancata prova da parte di A.P.S. dell’esattezza delle prestazioni eseguite (consegna del software- sistema informatizzato e esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva), malgrado la Azienda non avesse mai contestato con l’appello incidentale, con conseguente formazione del giudicato interno, l’affermazione del Tribunale in ordine alla tardività di tale contestazione (perché effettuata solo successivamente all’emissione del decreto ingiuntivo); g) con il settimo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1460 c.c., in relazione alla ritenuta gravità dell’inadempimento imputato a A.P.S. senza alcuna valutazione comparativa dei comportamenti tenuti dalle due parti; h) con l’ottavo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex rt.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1445, 1460 c.c., sempre in relazione alla ritenuta fondatezza dell’eccezione di inadempimento, malgrado fosse stato dimostrato che l’appaltatrice aveva comunque consegnato il software - sistema informatizzato almeno un anno prima della conclusione del contratto, avvenuta il 30/4/2006. 2. La prima censura è infondata. La Corte d’appello ha rilevato che la mancata tempestiva (nel corso della durata contrattuale dell’appalto) fornitura da parte del Raggruppamento di Imprese (Siram e A.P.S.) del software – sistema informatizzato, che soltanto avrebbe potuto consentire l’autocontrollo da parte della committente della effettiva esecuzione della manutenzione preventiva e programmata, rilevava non sotto il profilo delle penali contrattuali, imputate alla capofila del RTI, la [OSCURATO:SOCIETA], ma sotto il profilo della prova dell’adempimento di A.P.S. alle prestazioni di manutenzione di cui aveva richiesto il pagamento, non fornita dalla creditrice opposta, neppure attraverso documentazione cartacea sostitutiva. Non si verte quindi in ipotesi di motivazione illogica o contraddittoria. Invero, come osservato dalle S.U. di questa Corte (Cass. S.U 22232/2016) «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (conf. Cass.16611/2018). In realtà, il motivo sottende una censura di insufficienza o contraddittorietà motivazionale che non può essere più avanzata, in sede di legittimità, attesa la nuova formulazione dell’art.360 n. 5 c.p.c.. 3. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili. La Corte d’appello ha valorizzato le dichiarazioni del RUP Mancini evidenziando che quest’ultimo aveva chiarito che l’appaltatrice A.P.S. «non era chiamata a realizzare imprecisati ed occasionali interventi manutentivi ma a rispettare un preciso piano e a garantire e condizioni di visibilità e verificabilità di detti interventi», nonché una missiva della subappaltatrice ditta [OSCURATO:PERSONA] srl, la quale aveva confermato di non avere mai svolto interventi di manutenzione preventiva e programmata né di essere stata informata che essi fossero stati svolti da altre ditte; ilche rendeva non decisivi i due documenti offerti dalla creditrice, che riguardavano o la certificazione delle prestazioni eseguite sino al 2003 o l’attestazione di soddisfazione circa lavori accessori o interventi di manutenzione straordinaria, i quali, i n ogni caso,non provavano la regolare esecuzione dei lavori di manutenzione per cui è causa. Non ricorre pertanto il vizio di omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c.. ma la ricorrente si limita a criticare l'apprezzamento delle risultanze processuali operato dal giudice di merito, contrapponendo a tale apprezzamento quello ritenuto pì corretto dalla parte e sviluppando argomenti di mero fatto che non possono essere scrutinati in sede di legittimità. Non ricorre la contestata violazioni di legge dell’art. 115 c.p.c. (che dispone che il giudice non possa porre a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, Cass. SU 20867/2030; Cass.4699/2018). Nella specie, la Corte di merito ha deciso sulla base degli elementi di prova acquisiti agli atti, valutandoli secondo il suo prudente apprezzamento, ai sensi dell’art.116 c.p.c.. 4. Il quarto motivo è inammissibile. Afferma la ricorrente che, poiché sulla esistenza del cronoprogramma cartaceo, modalità alternativa alla fornitura del software , contrattualmente prevista, affermata in primo grado (sia pure solo sotto il profilo della mancata contestazione circa l’esistenza della relativa documentazione, mai prodotta nel presente giudizio, ma prodotta in altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla stessa Azienda ospedaliera nei confronti della Siram), si sarebbe formato il giudicato interno, ciò avrebbe reso irrilevante ogni altro elemento concorrente di prova dell’adempimento. Ma la Corte d’appello ha motivatamente rilevato, valorizzando le dichiarazioni del RUP Mancini ed altri elementi, nonché il fatto che non era stata «mai ritualmente acquisita alla presente causa» la documentazione attestante le attività di manutenzione, che era mancata la necessaria prova rigorosa della esattezza delle prestazioni eseguite da A.P.S. (consegna del software di gestione ed effettivo espletamento delle manutenzioni secondo programma contrattuale). Peraltro, come chiarito da questa Corte, «in tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione» (Cass. 21566/2017; Cass. 40276/2021). 5. Il quinto motivo è inammissibile per le considerazioni già svolte in relazione al primo motivo. In relazione al denunciato errore di percezione in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nel ritenere non raggiunta la prova sull’adempimento esatto delle prestazioni di cui richiedeva il pagamento, vero che questa Corte (Cass. n. 9356 del 2017) ha affermato che «in materia di ricorso per cassazione, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare - non ̀ mai sindacabile in sede di legittimit̀ , l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, ̀ sindacabile ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realt̀ mai offerte » (cfr. anche Cass. n. 27033 del 2018), distinguendo tra errore di valutazione (concernente l'efficacia dimostrativa della fonte di prova) ed errore di percezione (che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova e che può investire un fatto incontroverso, e in tal caso ̀ censurabile solo con la revocazione ordinaria ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., oppure una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, ed ̀ censurabile per violaz ione dell'art. 115 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.), ma, nella specie, si denuncia in realtà un erronea valutazione delle prova, estranea al giudizio di legittimità. 6. Anche gli ulteriori tre motivi, fondati sulla violazione dell’art.1460 c.c., sono inammissibili. Questa Corte (Cass. 3373/2010) ha da tempo affermato che « in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)» e che « anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (cfr. Cass. 25584/2018). Nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto motivatamente che la A.P.S., gravata dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ai sensi dell’art.1460 c.c., in quanto l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento -di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto, non avesse dato tale prova, valutate le risultanze processali. Le censure si risolvono in richieste di rivalutazione delle risultanze probatorie. 7. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 12.000,00, a titolo di compensi, oltre € 2 00,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto