CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16385/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22717-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - COntrOliCOrtente - avverso la sentenza n. 436/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di impugnazione, contro la sentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo, meglio indicata in epigrafe, che ha respinto l'appello proposto dall'Ufficio contro la sentenza con la quale era stato ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione emesso nei confronti del contribuente [OSCURATO:PERSONA] per imposta di registro relativa all'anno 2014 in relazione alla sentenza del Tribunale al quale si riferiva l'avviso. Secondo il giudice di appello la mancata allegazione della sentenza del Tribunale inficiava la motivazione dell'avviso di liquidazione. La parte intimata si è costituita con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Con il primo motivo di impugnazione proposto la ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione ai sensi degli artt. 132 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4. Con il secondo motivo di impugnazione proposto la ricorrente deduce violazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 131 del 1986, dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e degli artt. 21 septies e opties della legge n. 241 del 1990. La ricorrente assume che l'avviso di liquidazione privo della sentenza alla quale si riferiva l'imposta di registro richiesta alla contribuente non poteva dirsi affetto dal Ric. 2019 n. 22717 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- vizio della motivazione, avendo riguardato il giudizio civile la parte stessa destinataria dell'avviso. Il primo motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte infatti: in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020); il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di Ric. 2019 n. 22717 sez. MT - ud. 12-04-2022 -3- motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] - affermando che l'avviso di liquidazione che indichi solo la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione senza allegarla è illegittima per difetto di motivazione - ha fornito una motivazione circa il merito della lite chiara, semplice, ragionevole e comprensibile, che permette di comprendere la ratio decidendi (le difficoltà per il contribuente di reperire la sentenza con conseguente possibile lesione del suo diritto di difesa) e si colloca quindi al di sopra del minimo costituzionale di motivazione di cui all'art. 111 Cost. Il secondo motivo di impugnazione è parimenti infondato. Giova rammentare che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad Ric. 2019 n. 22717 sez. MT - ud. 12-04-2022 -4- un'attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare -Cass. n. 18532/2010; Cass. n. 9299/2013; Cass. n. 7493/2014; Cass. n. 17911/2014, Cass. n. 29402/2017, Cass. n. 17486/2019-. Tali principi sono stati solo parzialmente rimeditati dalla sezione quinta e da questa stessa sottosezione, ritenendo che ai fini della validità dell'avviso di liquidazione sia condizione necessaria e sufficiente per la validità dell'atto, in caso di mancanza di allegazione della sentenza, l'indicazione nell'avviso degli elementi essenziali per rendere edotto il contribuente del contenuto della pronunzia alla quale si riferisce la ripresa a tassazione per imposta di registro: cfr. Cass. n. 4112 del 2021, ove si dà atto, attraverso un approfondito ed attento excursus dei precedenti giurisprudenziali più recenti resi dalla Corte, degli approdi ai quali si è qui fatto cenno, nonché Cass. n. 3871 del 2021. Sulla base di tali considerazioni, questa Corte ritiene pienamente conforme a legge ed immune da vizi la pronunzia qui oggetto di esame, proprio in considerazione degli obiettivi e delle finalità sottese all'avviso di liquidazione, non risultando nemmeno dal ricorso che l'atto impugnato recasse le indicazioni minime sufficienti a salvaguardare quelle facoltà del contribuente cui sopra si è fatto riferimento. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - T, Ordinanza n. 31080 del Ric. 2019 n. 22717 sez. MT - ud. 12-04-2022 -5- 2/11/2021; Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.600, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avvocato del contribuente dichiaratosi antistatario. Così deciso nella camera di consiglio del 12 apri