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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36620/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 28 novembre 2024 con cui la Corte di appello di Bologna, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione in data 21 febbraio 2023, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Torino emessa in data 20 febbraio 2019, lo ha condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, dichiarando le attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello applicato una pena base superiore al minimo edittale giustificandola con la considerevole gravità del danno causato, così contraddicendo la sua stessa valutazione della subvalenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare, e per avere applicato una riduzione, per le attenuanti generiche prevalenti, inferiore al massimo, sempre motivando la decisione, contraddittoriamente, con la rilevante gravità del danno causato; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto la valutazione della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante dell'avere cagionato un danno di rilevante gravità non esclude la sussistenza di quest'ultima, e non preclude la valutazione della gravità del reato, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., per la gravità del danno causato, valutazione che incide sulla determinazione della pena base nonché sull'applicazione della riduzione prevista per le attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche perché privo di specificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha concesso la prevalenza delle attenuanti generiche non perché ha ritenuto scarsamente rilevante l'aggravante in questione, ma perché ha valutato prevalenti gli elementi favorevoli all'imputato, costituiti dalla risalenza nel tempo dei reati giudicati, dalla condotta tenuta dopo la loro consumazione e dalla sua età avanzata, così non incorrendo in alcuna contraddittorietà né manifesta illogicità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2025 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 28 novembre 2024 con cui la Corte di appello di Bologna, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione in data 21 febbraio 2023, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Torino emessa in data 20 febbraio 2019, lo ha condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, dichiarando le attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello applicato una pena base superiore al minimo edittale giustificandola con la considerevole gravità del danno causato, così contraddicendo la sua stessa valutazione della subvalenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare, e per avere applicato una riduzione, per le attenuanti generiche prevalenti, inferiore al massimo, sempre motivando la decisione, contraddittoriamente, con la rilevante gravità del danno causato; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto la valutazione della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante dell'avere cagionato un danno di rilevante gravità non esclude la sussistenza di quest'ultima, e non preclude la valutazione della gravità del reato, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., per la gravità del danno causato, valutazione che incide sulla determinazione della pena base nonché sull'applicazione della riduzione prevista per le attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche perché privo di specificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha concesso la prevalenza delle attenuanti generiche non perché ha ritenuto scarsamente rilevante l'aggravante in questione, ma perché ha valutato prevalenti gli elementi favorevoli all'imputato, costituiti dalla risalenza nel tempo dei reati giudicati, dalla condotta tenuta dopo la loro consumazione e dalla sua età avanzata, così non incorrendo in alcuna contraddittorietà né manifesta illogicità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il Consigliere
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