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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40592/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRIESTE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Trieste con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza in data 7.11.2019 del GUP Tribunale di Trieste, all'esito dell'appello del Procuratore Generale di Trieste, ha aumentato ad anni due la durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente, confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'imputazione di omicidio colposo e lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ( art. 589 bis e 590 bis cod.pen.), fatti commessi in Trieste il 24.10.2016. 1.1.A1 prevenuto si contesta ( capo a- art.589 bis cod.pen.), che alla guida di una Lancia Y tg CR103RL, mentre percorreva viale Miramare da Roiano verso Barcola, perdeva il controllo dell'autovettura nel tratto curvilineo a destra, prima del semaforo con via Boveto, sbandava a sinistra e invadeva la sennicarreggiata opposta dove collideva con l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA], condotta da [OSCURATO:PERSONA] che proveniva da Barcola, diretto a Trieste e, a seguito dell'impatto tra la parte frontale sinistra dell' [OSCURATO:PERSONA] e la fiancata posteriore destra della Lancia Y, [OSCURATO:PERSONA], che si trovava nel sedile posteriore della Lancia Y, senza le cinture allacciate, riportava gravissime lesioni che lo conducevano a morte; [OSCURATO:PERSONA] riportava lesioni gravi con incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni essendo dichiarato inabile fino al dicembre 2016 (capo b-art. 590 bis cod.pen. ); [OSCURATO:PERSONA], passeggero della Lancia Y, riportava lesioni gravi, con incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni ( capo c -art. 590 bis cod.pen).

Fatti commessi in Trieste il 24.10.2016. 2.11 Collegio condivideva il percorso motivazionale del primo Giudice ed evidenziava le seguenti circostanze non contestate: -si era trattato di uno scontro per l'esclusiva responsabilità del conducente della Lancia y che, nell'affrontare una curva volgente a destra, aveva perso il controllo andando a invadere la semicarreggiata opposta; l'autovettura era nella disponibilità materiale della madre del Furlan ma di fatto la utilizzava quest'ultimo per recarsi all'Università; il [OSCURATO:PERSONA] aveva conseguito da poco tempo la patente, nel maggio 2016; Lenisa era seduto nel sedile posteriore e non aveva le cinture allacciate; Annri aveva il possesso del foglio rosa e non risultava da nessun atto di indagine nemmeno difensivo che l'imputato in passato avesse consentito la guida dell'autovettura a terzi, tanto meno all'amico sprovvisto di patente ( fol 8).

2.1. Unica questione in contestazione, che ha costituito oggetto dei motivi di appello presentato dall'imputato, è quella relativa alla circostanza se alla guida, al momento dell'incidente, vi fosse il Furlan o invece Amri.3.Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato.

3.1. Con unico motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al dato che alla guida ci fosse l'imputato e non la persona offesa, Amri.

Lamenta che la Corte territoriale ha dato evidenza alla escoriazione riportata dall'Amri sul collo, che non risulta nella documentazione della cartella clinica, ma solo dalla documentazione fotografica prodotta dalla parte civile; e che non ha valorizzato le dichiarazioni dei testi Chiareglio e [OSCURATO:PERSONA] che erano idonee a scagionare l'imputato in quanto hanno visto alla guida dell'autovettura Lancia y un ragazzo con i capelli corti di colore scuro e la carnagione olivastra, con la cintura allacciata, caratteristiche fisiche corrispondenti a quelle di Amri.

4. Il Procuratore Generale ha presentato memoria scritta e ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che nel caso di specie, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, siamo in presenza sostanzialmente della cosiddetta "doppia conforme" in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale ( Sez. 2 - , n. 37295 del 12/06/2019 Ud. (dep. 06/09/2019 ) Rv. 277218 - 01)

2. Il motivo riguarda la prospettazione di una diversa lettura del contesto probatorio ed, in quanto tali, sono inammissibili, perché la Cassazione non è giudice delle prove, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella che delle stesse hanno fatto i giudici di merito, ma deve stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se nell'interpretazione del materiale istruttorio abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove; in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (confr.

Cass. Sez.

Un. 29 gennaio 1996, n. 930; Cass. Sez. 1, 4 novembre 1999, n. 12496): il vizio di motivazione denunciabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non può cioè consistere nella mera deduzione di una valutazione del contesto probatorio ritenuta dal ricorrente più adeguata (Cass. pen., sez. 5, 4 ottobre 2004, n. 45420), ma deve essere volto a censurare l'inesistenza di un plausibile e coerente apparato argomentativo a sostegno della scelta operata in dispositivo dal giudicante.La Corte d'Appello ha invero indicato con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione adottata, con un impianto argomentativo analitico, persuasivo e scevro da vizi logici, confutando la diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

Orbene, non c'è chi non veda come i motivi addotti dal ricorrente, peraltro ripetitivi dei motivi di appello, ineriscano alla riconsiderazione del vaglio del compendio probatorio e in particolare delle dichiarazioni dei testi Chiareglio e [OSCURATO:PERSONA] che quella mattina viaggiavano insieme con il furgone della ditta nella stessa direzione di marcia della Lancia y e che furono i primi ad avvicinarsi all'auto incidentata nel cui interno vi erano ancora i tre passeggeri ( fol 1,12 sentenza impugnata) e che chiamarono i soccorsi.

La Corte territoriale sul punto motiva:" che la scena che ebbero difronte doveva essere senz'altro impressionante in quanto la Lancia Y era praticamente distrutta dalla violenza dell'impatto e degli urti successivi, rovesciata sul lato destro".

Argomenta, tra l'altro, che la " posizione innaturale in cui vennero rinvenuti i passeggeri- l'Amri con le gambe rivolte verso il posteriore della macchina e la testa verso il cruscotto, il Furlan rovesciato di schiena sul sedile in basso-, dovuta sia ai colpi ricevuti che alla posizione della vettura- in un groviglio di corpi dai quali si deve ritenere fosse obiettivamente difficile risalire alle posizioni ante urto dei passeggeri" ( fol 12 e ss sentenza impugnata).

Prosegue la Corte territoriale, seguendo un percorso logico e coerente, che "è verosimile che il ricordo possa essere stato condizionato dalla concitazione del commento come dichiarato in sede di giudizio abbreviato sicchè le loro dichiarazioni non possono scardinare i gravi plurimi e concordanti indizi di natura oggettiva che hanno consentito di dirsi raggiunta la prova che alla guida dell'autovettura Lancia Y al momenti del sinistro ci fosse il [OSCURATO:PERSONA] che aveva tra l'altro la disponibilità materiale e che normalmente guidava il veicolo" (fol 13).

Ritiene pertanto il Collegio che, nella ricostruzione della dinamica dell'incidente, i Giudici di merito abbiano preso in considerazione e confutato anche la tesi alternativa sostenuta dall'imputato, motivando logicamente che i due testimoni dal punto di osservazione e in relazione alla posizione innaturale in cui furono rinvenuti i corpi dei passeggeri non potevano rendersi conto e ricostruire con certezza chi fosse alla guida al momento dell'incidente e chi fosse seduto sul sedile anteriore lato passeggero, potendo solo vedere una sovrapposizione di corpi posizionati in maniera anomala, pendenti verso il suolo, che poteva trarre in inganno circa le posizioni originarie.

Inoltre, la Corte territoriale, evidenziava che la consulenza tecnica del PM offriva una ricostruzione pienamente soddisfacente dell'incidente, perché corroborata da riscontri puntuali circa la dinamica concreta del sinistro anche alla luce della lesioni lineare trasversale e sottile di tipo nastriforme, situata al margine laterale destro del collo della persona offesa Amri, del tutto compatibile con una lesione da cintura allacciata che, in quanto presente alla destra del collo poteva essere obiettivizzata solo a carico del passeggero accanto al guidatore e con certo del conducente ( fol 8 ).

Infine, quanto al dedotto vizio di valutazione della testimonianza, va precisato che, per giurisprudenza costante di questa Corte, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo ovviamente il controllo sulla congruità e logicità della motivazione (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Rv. 150282), atteso che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Sul versante del dedotto vizio di travisamento della prova, il ricorrente, trascura, oltretutto, di tenere nel debito conto che è ius receptum che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova è ravvisabile quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, ferma restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207) e che, ove il detto vizio afferisca a prove dichiarative, lo stesso per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è, pertanto, da escludere che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Maggio, Rv. 255087).

Deve, infatti, ribadirsi che una fonte dichiarativa è, per sua stessa definizione, scandita da significanze non univoche: infatti, salvi i casi limite in cui l'oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile, la testimonianza è sempre il frutto di una percezione soggettiva del dichiarante anche se attiene a fatti di sua diretta scienza, con la conseguenza che il giudice di merito, nel valutare i contenuti della deposizione testimoniale, è sempre chiamato a "depurare", in diversa misura, il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante: ossia dalla sua capacità cognitiva, dalla sua sensibilità percettiva ed emotiva, dal suo stato di coinvolgimento o meno negli accadimenti che rievoca e descrive (Sez. 4, n. 15556 del 12/02/2008, Trivisonno, Rv. 239533).

Poiché, nel caso in esame, con riguardo alle dichiarazioni rese dai testi il Giudice ha mostrato di averle analizzate con puntualità e di averle valutate secondo i criteri della logica plausibilità la tenuta della sentenza non può, pertanto, certamente rimanere compromessa, come vorrebbe il ricorrente, dall'interpretazione diversa di qualche passaggio della prova testimoniale dedotta: ciò tanto più alla luce del principio di diritto secondo cui la sentenza costituisce un tutto coerente ed organico, di talché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso in sé, ma va posto in relazione agli altri (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chlrico ed altri, Rv. 191487).

3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRIESTE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Trieste con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza in data 7.11.2019 del GUP Tribunale di Trieste, all'esito dell'appello del Procuratore Generale di Trieste, ha aumentato ad anni due la durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente, confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'imputazione di omicidio colposo e lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ( art. 589 bis e 590 bis cod.pen.), fatti commessi in Trieste il 24.10.2016. 1.1.A1 prevenuto si contesta ( capo a- art.589 bis cod.pen.), che alla guida di una Lancia Y tg CR103RL, mentre percorreva viale Miramare da Roiano verso Barcola, perdeva il controllo dell'autovettura nel tratto curvilineo a destra, prima del semaforo con via Boveto, sbandava a sinistra e invadeva la sennicarreggiata opposta dove collideva con l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA], condotta da [OSCURATO:PERSONA] che proveniva da Barcola, diretto a Trieste e, a seguito dell'impatto tra la parte frontale sinistra dell' [OSCURATO:PERSONA] e la fiancata posteriore destra della Lancia Y, [OSCURATO:PERSONA], che si trovava nel sedile posteriore della Lancia Y, senza le cinture allacciate, riportava gravissime lesioni che lo conducevano a morte; [OSCURATO:PERSONA] riportava lesioni gravi con incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni essendo dichiarato inabile fino al dicembre 2016 (capo b-art. 590 bis cod.pen. ); [OSCURATO:PERSONA], passeggero della Lancia Y, riportava lesioni gravi, con incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni ( capo c -art. 590 bis cod.pen). Fatti commessi in Trieste il 24.10.2016. 2.11 Collegio condivideva il percorso motivazionale del primo Giudice ed evidenziava le seguenti circostanze non contestate: -si era trattato di uno scontro per l'esclusiva responsabilità del conducente della Lancia y che, nell'affrontare una curva volgente a destra, aveva perso il controllo andando a invadere la semicarreggiata opposta; l'autovettura era nella disponibilità materiale della madre del Furlan ma di fatto la utilizzava quest'ultimo per recarsi all'Università; il [OSCURATO:PERSONA] aveva conseguito da poco tempo la patente, nel maggio 2016; Lenisa era seduto nel sedile posteriore e non aveva le cinture allacciate; Annri aveva il possesso del foglio rosa e non risultava da nessun atto di indagine nemmeno difensivo che l'imputato in passato avesse consentito la guida dell'autovettura a terzi, tanto meno all'amico sprovvisto di patente ( fol 8). 2.1. Unica questione in contestazione, che ha costituito oggetto dei motivi di appello presentato dall'imputato, è quella relativa alla circostanza se alla guida, al momento dell'incidente, vi fosse il Furlan o invece Amri.3.Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato. 3.1. Con unico motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al dato che alla guida ci fosse l'imputato e non la persona offesa, Amri. Lamenta che la Corte territoriale ha dato evidenza alla escoriazione riportata dall'Amri sul collo, che non risulta nella documentazione della cartella clinica, ma solo dalla documentazione fotografica prodotta dalla parte civile; e che non ha valorizzato le dichiarazioni dei testi Chiareglio e [OSCURATO:PERSONA] che erano idonee a scagionare l'imputato in quanto hanno visto alla guida dell'autovettura Lancia y un ragazzo con i capelli corti di colore scuro e la carnagione olivastra, con la cintura allacciata, caratteristiche fisiche corrispondenti a quelle di Amri. 4. Il Procuratore Generale ha presentato memoria scritta e ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che nel caso di specie, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, siamo in presenza sostanzialmente della cosiddetta "doppia conforme" in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale ( Sez. 2 - , n. 37295 del 12/06/2019 Ud. (dep. 06/09/2019 ) Rv. 277218 - 01) 2. Il motivo riguarda la prospettazione di una diversa lettura del contesto probatorio ed, in quanto tali, sono inammissibili, perché la Cassazione non è giudice delle prove, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella che delle stesse hanno fatto i giudici di merito, ma deve stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se nell'interpretazione del materiale istruttorio abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove; in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (confr. Cass. Sez. Un. 29 gennaio 1996, n. 930; Cass. Sez. 1, 4 novembre 1999, n. 12496): il vizio di motivazione denunciabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non può cioè consistere nella mera deduzione di una valutazione del contesto probatorio ritenuta dal ricorrente più adeguata (Cass. pen., sez. 5, 4 ottobre 2004, n. 45420), ma deve essere volto a censurare l'inesistenza di un plausibile e coerente apparato argomentativo a sostegno della scelta operata in dispositivo dal giudicante.La Corte d'Appello ha invero indicato con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione adottata, con un impianto argomentativo analitico, persuasivo e scevro da vizi logici, confutando la diversa valutazione delle risultanze istruttorie. Orbene, non c'è chi non veda come i motivi addotti dal ricorrente, peraltro ripetitivi dei motivi di appello, ineriscano alla riconsiderazione del vaglio del compendio probatorio e in particolare delle dichiarazioni dei testi Chiareglio e [OSCURATO:PERSONA] che quella mattina viaggiavano insieme con il furgone della ditta nella stessa direzione di marcia della Lancia y e che furono i primi ad avvicinarsi all'auto incidentata nel cui interno vi erano ancora i tre passeggeri ( fol 1,12 sentenza impugnata) e che chiamarono i soccorsi. La Corte territoriale sul punto motiva:" che la scena che ebbero difronte doveva essere senz'altro impressionante in quanto la Lancia Y era praticamente distrutta dalla violenza dell'impatto e degli urti successivi, rovesciata sul lato destro". Argomenta, tra l'altro, che la " posizione innaturale in cui vennero rinvenuti i passeggeri- l'Amri con le gambe rivolte verso il posteriore della macchina e la testa verso il cruscotto, il Furlan rovesciato di schiena sul sedile in basso-, dovuta sia ai colpi ricevuti che alla posizione della vettura- in un groviglio di corpi dai quali si deve ritenere fosse obiettivamente difficile risalire alle posizioni ante urto dei passeggeri" ( fol 12 e ss sentenza impugnata). Prosegue la Corte territoriale, seguendo un percorso logico e coerente, che "è verosimile che il ricordo possa essere stato condizionato dalla concitazione del commento come dichiarato in sede di giudizio abbreviato sicchè le loro dichiarazioni non possono scardinare i gravi plurimi e concordanti indizi di natura oggettiva che hanno consentito di dirsi raggiunta la prova che alla guida dell'autovettura Lancia Y al momenti del sinistro ci fosse il [OSCURATO:PERSONA] che aveva tra l'altro la disponibilità materiale e che normalmente guidava il veicolo" (fol 13). Ritiene pertanto il Collegio che, nella ricostruzione della dinamica dell'incidente, i Giudici di merito abbiano preso in considerazione e confutato anche la tesi alternativa sostenuta dall'imputato, motivando logicamente che i due testimoni dal punto di osservazione e in relazione alla posizione innaturale in cui furono rinvenuti i corpi dei passeggeri non potevano rendersi conto e ricostruire con certezza chi fosse alla guida al momento dell'incidente e chi fosse seduto sul sedile anteriore lato passeggero, potendo solo vedere una sovrapposizione di corpi posizionati in maniera anomala, pendenti verso il suolo, che poteva trarre in inganno circa le posizioni originarie. Inoltre, la Corte territoriale, evidenziava che la consulenza tecnica del PM offriva una ricostruzione pienamente soddisfacente dell'incidente, perché corroborata da riscontri puntuali circa la dinamica concreta del sinistro anche alla luce della lesioni lineare trasversale e sottile di tipo nastriforme, situata al margine laterale destro del collo della persona offesa Amri, del tutto compatibile con una lesione da cintura allacciata che, in quanto presente alla destra del collo poteva essere obiettivizzata solo a carico del passeggero accanto al guidatore e con certo del conducente ( fol 8 ). Infine, quanto al dedotto vizio di valutazione della testimonianza, va precisato che, per giurisprudenza costante di questa Corte, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo ovviamente il controllo sulla congruità e logicità della motivazione (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Rv. 150282), atteso che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Sul versante del dedotto vizio di travisamento della prova, il ricorrente, trascura, oltretutto, di tenere nel debito conto che è ius receptum che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova è ravvisabile quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, ferma restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207) e che, ove il detto vizio afferisca a prove dichiarative, lo stesso per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è, pertanto, da escludere che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Maggio, Rv. 255087). Deve, infatti, ribadirsi che una fonte dichiarativa è, per sua stessa definizione, scandita da significanze non univoche: infatti, salvi i casi limite in cui l'oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile, la testimonianza è sempre il frutto di una percezione soggettiva del dichiarante anche se attiene a fatti di sua diretta scienza, con la conseguenza che il giudice di merito, nel valutare i contenuti della deposizione testimoniale, è sempre chiamato a "depurare", in diversa misura, il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante: ossia dalla sua capacità cognitiva, dalla sua sensibilità percettiva ed emotiva, dal suo stato di coinvolgimento o meno negli accadimenti che rievoca e descrive (Sez. 4, n. 15556 del 12/02/2008, Trivisonno, Rv. 239533). Poiché, nel caso in esame, con riguardo alle dichiarazioni rese dai testi il Giudice ha mostrato di averle analizzate con puntualità e di averle valutate secondo i criteri della logica plausibilità la tenuta della sentenza non può, pertanto, certamente rimanere compromessa, come vorrebbe il ricorrente, dall'interpretazione diversa di qualche passaggio della prova testimoniale dedotta: ciò tanto più alla luce del principio di diritto secondo cui la sentenza costituisce un tutto coerente ed organico, di talché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso in sé, ma va posto in relazione agli altri (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chlrico ed altri, Rv. 191487). 3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spe
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