CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 1995
Cassazione n. 34298/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (CUI 06O3QOU), nato il 25/05/1995 a [OSCURATO:PERSONA] sentenza 13/05/2026 Giudice udienza preliminare Tribunale di Milanovisti gli atti, letti il provvedimento impugnato e i ricorsi dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Salvatore;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Ricorsi trattati de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorronoavverso la sentenza in epigrafe indicata che, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,ha applicato ai ricorrenti la pena concordata tra le parti in ordine al reato diconcorso in rapina aggravata.Con un unico motivo la difesa deduce la violazione dell’art. 133 cod. pen. e ilvizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.2. Osserva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili in quanto il motivodedotto non è consentito in sede di legittimità.Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero el'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza dipatteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erroneaqualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura disicurezza. Né, nel caso in esame, sono dedotti o ricorrono profili di illegalità dellapena.3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese delprocedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 ciascuno a favore della Cassadelle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Roma, li 17 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]