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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06871/2026

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 giugno 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, in sede di rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per una serie di reati di cessione di sostanze stupefacenti e [OSCURATO:PERSONA] anche per ricettazione e detenzione illecita di un'arma e delle relative munizioni.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha revocato nei confronti di quest'ultimo e di [OSCURATO:PERSONA] la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena, applicando loro la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, ha disposto la confisca e devoluzione alla Direzione generale dell'artiglieria dell'arma e delle munizioni in sequestro, la confisca del denaro in sequestro, la confisca e distruzione della stupefacente e di quant'altro in sequestro, confermando, per il resto, la sentenza appellata.

La Corte di appello ha rilevato che le indagini di polizia giudiziaria svolte, comprensive di servizi di osservazione, controllo e pedinamento, di intercettazioni, di videoriprese, di perquisizioni, di sommarie informazioni acquisite dagli assuntori di sostanza stupefacente, hanno permesso di ricostruire l'esistenza di due piazze di spaccio entrambe operanti in via [OSCURATO:PERSONA] a Montesarchio, la prima riferibile a [OSCURATO:PERSONA] e al figlio [OSCURATO:PERSONA], con cui collaborava anche [OSCURATO:PERSONA], l'altra riferibile a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Le indagini hanno permesso, altresì, di acquisire la prova di delitti materia di stupefacenti e di armi, posti in essere da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] per i motivi di seguito sintetizzati.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto un unico motivo di ricorso per violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e difetto di motivazione.

Nella prospettazione difensiva erroneamente la Corte di appello non ha applicato alla ricorrente le circostanze attenuanti generiche, valorizzando un precedente che non è definitivo e che, comunque, consiste in una cessione di stupefacente di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990); non sono, poi, state adeguatamente valutate altre circostanze evidenziate dalla difesa, quali il rientro spontaneo dalla [OSCURATO:PERSONA] per sottoporsi a misura cautelare, la confessione e il comportamento processuale.

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto un unico motivo di ricorso per violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., non avendo la Corte di appello adeguatamente valutato le circostanze a tal fine evidenziate dalla difesa.5.

Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti tre motivi di ricorso.

5.1. Con il primo motivo si deduce il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di cessione di stupefacente, in quanto non è adeguatamente individuato il contributo causale fornito dal ricorrente all'attività di spaccio posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso la cui abitazione il ricorrente si trovava solo occasionalmente.

5.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., la cui applicazione non è preclusa né dalla reiterazione di condotte della stessa specie, unite sotto il vincolo della continuazione, né dall'esistenza di precedenti penali, i quali assumono valenza ostativa solo ove l'imputato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole.

Nella prospettazione difensiva, per le modalità di realizzazione del fatto, per l'occasionalità della condotta, per il modesto quantitativo di sostanza immessa nel mercato e, dunque, per la particolare esiguità del danno, l'offesa doveva ritenersi di particolare tenuità.

5.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen.

Nella prospettazione difensiva la motivazione della sentenza impugnata è, sul punto, erronea, in quanto non fondata sul lucro perseguito e sul profitto conseguito né sulla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto.

6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti due motivi di ricorso.

6.1. Con il primo motivo si rilevano i vizi di violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e di difetto di motivazione, in quanto la Corte di appello non ha valorizzato le modalità di cessione della sostanza, tutt'altro che professionali, la circostanza che si trattava di modeste cessioni, seppur continuative, realizzate con rudimentale organizzazione di mezzi e persone e non caratterizzate da particolare pericolosità e allarme sociale, essendo esiguo il numero degli acquirenti finali.

6.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione all'entità della pena base, ritenuta eccessiva, e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che sono state negate senza tenere conto del fatto che il ricorrente si è completamente allontanato dal contesto in cui stati commessi i reati, trasferendosi in Sicilia.

La difesa si duole, infine, della mancanza di motivazione in ordine agli aumenti di pena disposti per i reati satellite.

7. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato dedotto un unico motivo di ricorso per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen.

La difesa contesta l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonché l'assenza di motivazione in ordine agli aumenti di pena applicati per i reati satellite.

8. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti due motivi di ricorso.

8.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei reati in materia di stupefacenti, che avrebbero dovuto essere ricondotti alla fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

Rileva la difesa che, con l'atto di appello, era stata esplicitamente richiesta la riqualificazione ma, sul punto, la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione.

8.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 132, 133, 62-bis cod. pen.

La difesa contesta l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonché l'assenza di motivazione in ordine agli aumenti di pena applicati per i reati satellite.

9. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra loro sovrapponibili, sono inammissibili.

Va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione invitati principi, rilevando come la gravità oggettiva dei reati commessi, la serialità delle operazioni di cessione di diverse tipologie di stupefacente (crack, marijuana, hashish) in favore di numerosi soggetti, la disponibilità alla fornitura per l'intero orario quotidiano, l'elaborazione di una sorta di protocollo operativo cui larga parte degli acquirenti si atteneva, in uno con una precedente condanna, seppur risalente nel tempo, per [OSCURATO:PERSONA], e con il precedente per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per [OSCURATO:PERSONA], siano circostanze ostative all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

In tale contesto ha ritenuto che la gravità delle condotte appena descritta non sia elisa dal comportamento processuale e dalle altre circostanze indicate dalla difesa.

Tale motivazione, adeguata e non illogica, esamina adeguatamente tutte le deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2.1. Il primo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche.

In particolare, la Corte di appello ha rilevato come dall'articolata attività di osservazione posta in essere dalla polizia giudiziaria è emerso che il ricorrente si tratteneva stabilmente presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] durante lo svolgimento delle attività di spaccio.

Inoltre, a suo carico vi sono le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], riscontrate dalla diretta osservazione della polizia giudiziaria, nonché quelle, seppure meno dettagliate, di altri acquirenti.

Univoco è stato ritenuto anche il tenore della conversazione telefonica in cui il ricorrente allertava i titolari della piazza della presenza delle forze dell'ordine.

2.2. Anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché meramente reiterativo.

Con motivazione del tutto adeguata e immune da censure, la Corte di appello ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità alla luce della commissione di più reati della stessa indole e della gravità del fatto - reiterate cessioni, inserite in un contesto organizzativo strutturato per la sistematica vendita di stupefacente a terzi-.

2.3. Il terzo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

L'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al delitto continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità (Sez. 3, n. 10234 del 25/01/2024, PG/Trahore, Rv. 286034 - 01).

La sentenza impugnata ha correttamente escluso l'applicabilità dell'attenuante alla luce della entità della cessione in favore di Barreca e della reiterazione delle vendite, poste in essere anche nell'arco della stessa giornata, circostanze, queste, che consentono di escludere che il lucro perseguito fosse di tenue entità.

Il riferimento all'assenza di prova in ordine alle spese di approvvigionamento dello stupefacente, contenuto nella sentenza e su cui si appunta il ricorso, è volto unicamente a superare lo strumentale rilievo difensivo secondo cui, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante, non può aversi riguardo al ricavo lordo ma a quello netto.

Esso, cioè, non è finalizzato a dare ragione della mancata applicazione dell'attenuante quanto, piuttosto, a negare rilievo alla censura difensiva.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

3.1. Il ricorrente è stato condannato per i capi H, I e J. Il primo capo ha ad oggetto la detenzione a fini di cessione di 18,5 grammi di crack, il secondo plurime cessioni, a una serie di acquirenti, di crack e marijuana, il terzo plurime cessioni a una pluralità di acquirenti di cocaina e marijuana.

Dal riepilogo dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata, non contestata dal ricorrente in questa sede, emerge che la richiesta di qualificare la fattispecie ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 sia stata formulata innanzi alla Corte di appello unicamente in relazione al capo

I. Inammissibile, pertanto, è il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della fattispecie di lieve entità in riferimento ai reati di cui ai capi H e 3, perché proposto per la prima volta in sede di legittimità.

Quanto al capo I, il motivo è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, coerenti con le doglianze difensive e le emergenze probatorie, oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche.

In particolare, la Corte di appello ha ritenuto non configurabile la fattispecie di lieve entità in considerazione della reiterazione delle condotte, della serialità delle stesse, della disponibilità di quantitativi non modesti di stupefacente, della dimostrata capacità di approvvigionamento dello stesso su ampia scala, del coinvolgimento di una pluralità di persone nell'attività di spaccio e della eterogeneità delle sostanze detenute e cedute.

3.2. Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

Manifestamente infondata è, in primo luogo, la censura relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Sul punto va precisato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01).

Nel caso di specie con motivazione logica e immune da vizi la Corte di appello ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] era, all'epoca dei fatti, gravato da molteplici precedenti - sia per delitti materia di stupefacente sia per reati di gravissimo allarme sociale (rapina, omicidio)- che, valutati unitamente alla gravità dei fatti oggetto del presente procedimento, sono stati ritenuti ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo il loro disvalore eliso dal mero allontanamento dell'imputato dal luogo di commissione dei fatti.

Quanto, poi, alla censura relativa al trattamento sanzionatorio, va rilevato che i reati sono stati posti in continuazione tra di loro e che, per il più grave di essi, ossia il capo H, è stato applicato il minimo edittale.

Quanto ai reati satellite ritenuti in continuazione, se è vero che il giudice, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno di essi, è vero anche che l'astratto rigore che assiste tale decisione deve essere di volta in volta calato nel caso concreto.

Ciò in quanto l'onere motivazionale in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere funzionale alla verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., al fine di garantire che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01).

La motivazione è, infatti, funzionale a garantire il controllo sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, non essendo invece consentita la complessiva determinazione della pena senza indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell'aumento per la continuazione (Sez.

U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549-01).

La sentenza "Pizzone" citata, pur rilevando come il peso in concreto assegnato dal giudice a ciascun reato satellite concorra a determinare un razionale trattamento sanzionatorio con la conseguente necessità che siano palesati gli elementi che hanno condotto al risultato cui si è pervenuti, ha tuttavia precisato che l'obbligo della motivazione non può essere astrattamente circoscritto secondo canoni predeterminati.

Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena da irrogare è, pertanto, necessaria allorché la determinazione avvenga in misura prossima al massimo edittale.

Gli stessi principi governano la determinazione della pena e la relativa motivazione in ordine ai reati satellite, dovendosi ritenere che un aumento per la continuazione di esigua entità escluda l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e deponga per una ponderata valutazione degli elementi posti a base della decisione in ordine al trattamento sanzionatorio (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spannpinato, Rv. 284005).

Poiché nel caso di specie gli aumenti sono di entità davvero modesta, tenuto conto del tipo di reati e della pena per essi prevista (complessivamente mesi tre di reclusione e 4000,00 euro di multa per ventiquattro episodi di vendita e illecita detenzione di stupefacente), si deve ritenere sufficiente la sintetica motivazione contenuta nella sentenza impugnata.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha rilevato che il ricorrente è gravato da molteplici precedenti condanne - quattro delle quali per delitti in materia di stupefacenti- e che tale dato, unito alla gravità delle condotte oggetto del presente procedimento, è ostativo all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena base per il più grave episodio è stata stabilita in misura prossima al minimo edittale, ossia in mesi nove di reclusione ed euro 1032,00 di multa, mentre gli aumenti per gli ulteriori otto episodi di cessione di sostanza stupefacente sono stati operati nella misura complessiva di mesi tre di reclusione ed euro 468,00 di multa, misura davvero modesta, che, tenuto conto di quanto sopra detto, consente di escludere l'abuso del potere discrezionale di cui all'art. 132 cod. pen. 5.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, dopo aver riportato la richiesta di riqualificazione dei reati in materia di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, l'ha implicitamente esclusa, in quanto ha diffusamente argomentato in ordine alla gravità dei fatti, con specifico riferimento alla detenzione di un non modesto quantitativo di sostanza stupefacente di cui al capo I (grammi 206,6 di cocaina) e alla vendita di stupefacenti a una pluralità indiscriminata di acquirenti anche minori di età.

5.2. Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

Dalla sentenza impugnata si ricava che le precedenti condanne e la concreta gravità delle condotte accertate sono elementi ostativi all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e tale motivazione, logica e immune da vizi, non è censurabile in sede di legittimità.

Il motivo sul trattamento sanzionatorio, invece, è formulato in tutto generico e, comunque, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha rilevato che, per il delitto più grave, è stata comminata una pena base quantificata nel minimo edittale, mentre gli aumenti di pena per la continuazione sono di entità così ridotta da consentire di escludere l'abuso del potere discrezionale di cui all'art 132 cod. pen., per i motivi sopra esposti cui si fa rinvio. \Y-

6. In conclusione tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 giugno 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, in sede di rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per una serie di reati di cessione di sostanze stupefacenti e [OSCURATO:PERSONA] anche per ricettazione e detenzione illecita di un'arma e delle relative munizioni. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha revocato nei confronti di quest'ultimo e di [OSCURATO:PERSONA] la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena, applicando loro la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, ha disposto la confisca e devoluzione alla Direzione generale dell'artiglieria dell'arma e delle munizioni in sequestro, la confisca del denaro in sequestro, la confisca e distruzione della stupefacente e di quant'altro in sequestro, confermando, per il resto, la sentenza appellata. La Corte di appello ha rilevato che le indagini di polizia giudiziaria svolte, comprensive di servizi di osservazione, controllo e pedinamento, di intercettazioni, di videoriprese, di perquisizioni, di sommarie informazioni acquisite dagli assuntori di sostanza stupefacente, hanno permesso di ricostruire l'esistenza di due piazze di spaccio entrambe operanti in via [OSCURATO:PERSONA] a Montesarchio, la prima riferibile a [OSCURATO:PERSONA] e al figlio [OSCURATO:PERSONA], con cui collaborava anche [OSCURATO:PERSONA], l'altra riferibile a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le indagini hanno permesso, altresì, di acquisire la prova di delitti materia di stupefacenti e di armi, posti in essere da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] per i motivi di seguito sintetizzati. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto un unico motivo di ricorso per violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e difetto di motivazione. Nella prospettazione difensiva erroneamente la Corte di appello non ha applicato alla ricorrente le circostanze attenuanti generiche, valorizzando un precedente che non è definitivo e che, comunque, consiste in una cessione di stupefacente di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990); non sono, poi, state adeguatamente valutate altre circostanze evidenziate dalla difesa, quali il rientro spontaneo dalla [OSCURATO:PERSONA] per sottoporsi a misura cautelare, la confessione e il comportamento processuale. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto un unico motivo di ricorso per violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., non avendo la Corte di appello adeguatamente valutato le circostanze a tal fine evidenziate dalla difesa.5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti tre motivi di ricorso. 5.1. Con il primo motivo si deduce il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di cessione di stupefacente, in quanto non è adeguatamente individuato il contributo causale fornito dal ricorrente all'attività di spaccio posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso la cui abitazione il ricorrente si trovava solo occasionalmente. 5.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., la cui applicazione non è preclusa né dalla reiterazione di condotte della stessa specie, unite sotto il vincolo della continuazione, né dall'esistenza di precedenti penali, i quali assumono valenza ostativa solo ove l'imputato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole. Nella prospettazione difensiva, per le modalità di realizzazione del fatto, per l'occasionalità della condotta, per il modesto quantitativo di sostanza immessa nel mercato e, dunque, per la particolare esiguità del danno, l'offesa doveva ritenersi di particolare tenuità. 5.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. Nella prospettazione difensiva la motivazione della sentenza impugnata è, sul punto, erronea, in quanto non fondata sul lucro perseguito e sul profitto conseguito né sulla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto. 6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti due motivi di ricorso. 6.1. Con il primo motivo si rilevano i vizi di violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e di difetto di motivazione, in quanto la Corte di appello non ha valorizzato le modalità di cessione della sostanza, tutt'altro che professionali, la circostanza che si trattava di modeste cessioni, seppur continuative, realizzate con rudimentale organizzazione di mezzi e persone e non caratterizzate da particolare pericolosità e allarme sociale, essendo esiguo il numero degli acquirenti finali. 6.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione all'entità della pena base, ritenuta eccessiva, e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che sono state negate senza tenere conto del fatto che il ricorrente si è completamente allontanato dal contesto in cui stati commessi i reati, trasferendosi in Sicilia. La difesa si duole, infine, della mancanza di motivazione in ordine agli aumenti di pena disposti per i reati satellite. 7. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato dedotto un unico motivo di ricorso per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen. La difesa contesta l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonché l'assenza di motivazione in ordine agli aumenti di pena applicati per i reati satellite. 8. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti due motivi di ricorso. 8.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei reati in materia di stupefacenti, che avrebbero dovuto essere ricondotti alla fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Rileva la difesa che, con l'atto di appello, era stata esplicitamente richiesta la riqualificazione ma, sul punto, la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione. 8.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 132, 133, 62-bis cod. pen. La difesa contesta l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonché l'assenza di motivazione in ordine agli aumenti di pena applicati per i reati satellite. 9. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra loro sovrapponibili, sono inammissibili. Va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione invitati principi, rilevando come la gravità oggettiva dei reati commessi, la serialità delle operazioni di cessione di diverse tipologie di stupefacente (crack, marijuana, hashish) in favore di numerosi soggetti, la disponibilità alla fornitura per l'intero orario quotidiano, l'elaborazione di una sorta di protocollo operativo cui larga parte degli acquirenti si atteneva, in uno con una precedente condanna, seppur risalente nel tempo, per [OSCURATO:PERSONA], e con il precedente per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per [OSCURATO:PERSONA], siano circostanze ostative all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. In tale contesto ha ritenuto che la gravità delle condotte appena descritta non sia elisa dal comportamento processuale e dalle altre circostanze indicate dalla difesa. Tale motivazione, adeguata e non illogica, esamina adeguatamente tutte le deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche. In particolare, la Corte di appello ha rilevato come dall'articolata attività di osservazione posta in essere dalla polizia giudiziaria è emerso che il ricorrente si tratteneva stabilmente presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] durante lo svolgimento delle attività di spaccio. Inoltre, a suo carico vi sono le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], riscontrate dalla diretta osservazione della polizia giudiziaria, nonché quelle, seppure meno dettagliate, di altri acquirenti. Univoco è stato ritenuto anche il tenore della conversazione telefonica in cui il ricorrente allertava i titolari della piazza della presenza delle forze dell'ordine. 2.2. Anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché meramente reiterativo. Con motivazione del tutto adeguata e immune da censure, la Corte di appello ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità alla luce della commissione di più reati della stessa indole e della gravità del fatto - reiterate cessioni, inserite in un contesto organizzativo strutturato per la sistematica vendita di stupefacente a terzi-. 2.3. Il terzo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. L'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al delitto continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità (Sez. 3, n. 10234 del 25/01/2024, PG/Trahore, Rv. 286034 - 01). La sentenza impugnata ha correttamente escluso l'applicabilità dell'attenuante alla luce della entità della cessione in favore di Barreca e della reiterazione delle vendite, poste in essere anche nell'arco della stessa giornata, circostanze, queste, che consentono di escludere che il lucro perseguito fosse di tenue entità. Il riferimento all'assenza di prova in ordine alle spese di approvvigionamento dello stupefacente, contenuto nella sentenza e su cui si appunta il ricorso, è volto unicamente a superare lo strumentale rilievo difensivo secondo cui, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante, non può aversi riguardo al ricavo lordo ma a quello netto. Esso, cioè, non è finalizzato a dare ragione della mancata applicazione dell'attenuante quanto, piuttosto, a negare rilievo alla censura difensiva. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Il ricorrente è stato condannato per i capi H, I e J. Il primo capo ha ad oggetto la detenzione a fini di cessione di 18,5 grammi di crack, il secondo plurime cessioni, a una serie di acquirenti, di crack e marijuana, il terzo plurime cessioni a una pluralità di acquirenti di cocaina e marijuana. Dal riepilogo dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata, non contestata dal ricorrente in questa sede, emerge che la richiesta di qualificare la fattispecie ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 sia stata formulata innanzi alla Corte di appello unicamente in relazione al capo I. Inammissibile, pertanto, è il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della fattispecie di lieve entità in riferimento ai reati di cui ai capi H e 3, perché proposto per la prima volta in sede di legittimità. Quanto al capo I, il motivo è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, coerenti con le doglianze difensive e le emergenze probatorie, oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto non configurabile la fattispecie di lieve entità in considerazione della reiterazione delle condotte, della serialità delle stesse, della disponibilità di quantitativi non modesti di stupefacente, della dimostrata capacità di approvvigionamento dello stesso su ampia scala, del coinvolgimento di una pluralità di persone nell'attività di spaccio e della eterogeneità delle sostanze detenute e cedute. 3.2. Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. Manifestamente infondata è, in primo luogo, la censura relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto va precisato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01). Nel caso di specie con motivazione logica e immune da vizi la Corte di appello ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] era, all'epoca dei fatti, gravato da molteplici precedenti - sia per delitti materia di stupefacente sia per reati di gravissimo allarme sociale (rapina, omicidio)- che, valutati unitamente alla gravità dei fatti oggetto del presente procedimento, sono stati ritenuti ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo il loro disvalore eliso dal mero allontanamento dell'imputato dal luogo di commissione dei fatti. Quanto, poi, alla censura relativa al trattamento sanzionatorio, va rilevato che i reati sono stati posti in continuazione tra di loro e che, per il più grave di essi, ossia il capo H, è stato applicato il minimo edittale. Quanto ai reati satellite ritenuti in continuazione, se è vero che il giudice, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno di essi, è vero anche che l'astratto rigore che assiste tale decisione deve essere di volta in volta calato nel caso concreto. Ciò in quanto l'onere motivazionale in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere funzionale alla verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., al fine di garantire che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01). La motivazione è, infatti, funzionale a garantire il controllo sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, non essendo invece consentita la complessiva determinazione della pena senza indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell'aumento per la continuazione (Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549-01). La sentenza "Pizzone" citata, pur rilevando come il peso in concreto assegnato dal giudice a ciascun reato satellite concorra a determinare un razionale trattamento sanzionatorio con la conseguente necessità che siano palesati gli elementi che hanno condotto al risultato cui si è pervenuti, ha tuttavia precisato che l'obbligo della motivazione non può essere astrattamente circoscritto secondo canoni predeterminati. Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena da irrogare è, pertanto, necessaria allorché la determinazione avvenga in misura prossima al massimo edittale. Gli stessi principi governano la determinazione della pena e la relativa motivazione in ordine ai reati satellite, dovendosi ritenere che un aumento per la continuazione di esigua entità escluda l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e deponga per una ponderata valutazione degli elementi posti a base della decisione in ordine al trattamento sanzionatorio (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spannpinato, Rv. 284005). Poiché nel caso di specie gli aumenti sono di entità davvero modesta, tenuto conto del tipo di reati e della pena per essi prevista (complessivamente mesi tre di reclusione e 4000,00 euro di multa per ventiquattro episodi di vendita e illecita detenzione di stupefacente), si deve ritenere sufficiente la sintetica motivazione contenuta nella sentenza impugnata. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha rilevato che il ricorrente è gravato da molteplici precedenti condanne - quattro delle quali per delitti in materia di stupefacenti- e che tale dato, unito alla gravità delle condotte oggetto del presente procedimento, è ostativo all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena base per il più grave episodio è stata stabilita in misura prossima al minimo edittale, ossia in mesi nove di reclusione ed euro 1032,00 di multa, mentre gli aumenti per gli ulteriori otto episodi di cessione di sostanza stupefacente sono stati operati nella misura complessiva di mesi tre di reclusione ed euro 468,00 di multa, misura davvero modesta, che, tenuto conto di quanto sopra detto, consente di escludere l'abuso del potere discrezionale di cui all'art. 132 cod. pen. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, dopo aver riportato la richiesta di riqualificazione dei reati in materia di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, l'ha implicitamente esclusa, in quanto ha diffusamente argomentato in ordine alla gravità dei fatti, con specifico riferimento alla detenzione di un non modesto quantitativo di sostanza stupefacente di cui al capo I (grammi 206,6 di cocaina) e alla vendita di stupefacenti a una pluralità indiscriminata di acquirenti anche minori di età. 5.2. Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. Dalla sentenza impugnata si ricava che le precedenti condanne e la concreta gravità delle condotte accertate sono elementi ostativi all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e tale motivazione, logica e immune da vizi, non è censurabile in sede di legittimità. Il motivo sul trattamento sanzionatorio, invece, è formulato in tutto generico e, comunque, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha rilevato che, per il delitto più grave, è stata comminata una pena base quantificata nel minimo edittale, mentre gli aumenti di pena per la continuazione sono di entità così ridotta da consentire di escludere l'abuso del potere discrezionale di cui all'art 132 cod. pen., per i motivi sopra esposti cui si fa rinvio. \Y- 6. In conclusione tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
Sentenza Cassazione n. 06871/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris