Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2024

Cassazione n. 34986/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità della relazione investigativa prodotta dalla difesa della persona offesa ed acquisita all'udienza del 21 settembre 2022, è generico (non essendo prospettata la possibile e decisiva influenza dell'elemento probatorio ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità) ed al contempo manifestamente infondato.

Rilevato, infatti, che i giudici di merito, con motivazione ineccepibile in punto di logica (vedi pag. 5 della sentenza di primo grado e pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui "è legittima ed utilizzabile l'attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 391- nonies, cod. proc. pen., atteso che l'attivazione dello statuto codicistico previsto per l'attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa" (Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, Ghisalberti, Rv. 275286; da ultimo Sez. 2, n. 12981 del 06/02/2024, brio, non massimata); rilevato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifico.

I giudici di merito, applicando il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 12 della sentenza impugnata e pag. 5 della sentenza di primo grado). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del fatto che la memoria conclusiva, depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 8 luglio 2024, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.

U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità della relazione investigativa prodotta dalla difesa della persona offesa ed acquisita all'udienza del 21 settembre 2022, è generico (non essendo prospettata la possibile e decisiva influenza dell'elemento probatorio ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità) ed al contempo manifestamente infondato. Rilevato, infatti, che i giudici di merito, con motivazione ineccepibile in punto di logica (vedi pag. 5 della sentenza di primo grado e pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui "è legittima ed utilizzabile l'attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 391- nonies, cod. proc. pen., atteso che l'attivazione dello statuto codicistico previsto per l'attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa" (Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, Ghisalberti, Rv. 275286; da ultimo Sez. 2, n. 12981 del 06/02/2024, brio, non massimata); rilevato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifico. I giudici di merito, applicando il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 12 della sentenza impugnata e pag. 5 della sentenza di primo grado). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del fatto che la memoria conclusiva, depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 8 luglio 2024, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così dec
Sentenza Cassazione n. 34986/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris