CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 33664/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] C.U.I. 059VYYS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]1; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, cori sentenza del 26 gennaio 2023, depositata il 6 febbraio 2023, parzialmente riformando la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in data 6 maggio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di rapina, su concorde richiesta delle parti, ha ridotto la pena ad un anno e otto mesi di reclusione ed euro 360 di multa e ha confermato nel resto il provvedimento impugnato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, proponendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta l'omessa motivazione in punto di quantificazione della pena (come detto, concordata tra le parti) e l'omessa valutazione di eventuali cause di non punibilità. 3. Il ricorso è inammissibile. In tema di concordato in appello, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969) e alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). 4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.