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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 1961

Cassazione n. 01797/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1961 avverso la sentenza del 19/05/2020 della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 19/05/2020 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 26/05/2016, ha confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di falsificazione di documenti e truffa, per avere, in qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., formato due documenti falsi, intestati alla Prefettura di Genova, attestanti la richiesta di cittadinanza italiana a nome di [OSCURATO:PERSONA], inducendo in errore quest'ultimo, che consegnava come corrispettivo dell'attività apparentemente svolta la somma d 310 euro; in parziale riforma, ha aumentato la somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 599, 178 e 191 cod. proc. pen.

Deduce che l'imputato veniva giudicato in primo grado con giudizio abbreviato secco, e che Corte di Appello, all'udienza del 4 febbraio 2020, pronunciava ordinanza con cui disponeva accertamenti delegati al Commissariato di Polizia di Genova; in data 15 maggio 2020 la difesa dell'imputato depositava memoria in merito agli accertamenti compiuti, insistendo nell'accoglimento dei motivi di appello, e chiedendo in subordine l'integrazione degli accertamenti disposti e rimasti senza risposta; all'udienza del 19 maggio 2020 la Corte territoriale, senza alcun provvedimento intermedio, e senza la presenza del difensore dell'imputato, escuteva la parte civile e, all'esito della camera di consiglio, confermava la sentenza di condanna.

Tanto premesso lamenta che la sentenza di condanna sia stata pronunciata utilizzando le dichiarazioni assunte in udienza dalla persona offesa in violazione del principio del contraddittorio, e senza che vi sia alcuna motivazione dell'ordinanza implicita di assunzione di una prova decisiva, disposta senza aver ascoltato le parti; espone che in relazione ai riti camerali ex artt. 599 e 599 bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Genova aveva disposto che durante l'emergenza pandennica la presenza delle parti fosse sconsigliata, prevedendo il deposito di memorie in luogo della presenza delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha già affermato che il giudice d'appello quando dispone la rinnovazione del dibattimento ha l'obbligo di motivare espressamente sulle ragioni che la impongono, sia che provveda in seguito alla sollecitazione di una parte, ai sensi del comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen., sia che la decisione sia presa d'ufficio, ai sensi del comma 3 del citato articolo; nel primo caso, la motivazione deve avere ad oggetto l'impossibilità di decidere allo stato degli atti, nel secondo l'assoluta necessarietà della rinnovazione (Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326); il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275114).

Tanto premesso, la Corte di Appello, dopo aver disposto, all'udienza del 04/02/2020, accertamenti mediante il Commissariato di PS sull'inserimento del versamento di 200 euro nella procedura per il riconoscimento della cittadinanza, motivando in ordine alla necessità, alla successiva udienza del 19/05/2020 ha ulteriormente rinnovato l'istruttoria, escutendo la parte civile, Marrouf, senza in alcun modo motivare in ordine alla necessità della rinnovazione istruttoria.

3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione in data 01/09/2020 (in assenza di sospensioni), con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma il 15/11/2021 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1961 avverso la sentenza del 19/05/2020 della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 19/05/2020 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 26/05/2016, ha confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di falsificazione di documenti e truffa, per avere, in qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., formato due documenti falsi, intestati alla Prefettura di Genova, attestanti la richiesta di cittadinanza italiana a nome di [OSCURATO:PERSONA], inducendo in errore quest'ultimo, che consegnava come corrispettivo dell'attività apparentemente svolta la somma d 310 euro; in parziale riforma, ha aumentato la somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 599, 178 e 191 cod. proc. pen. Deduce che l'imputato veniva giudicato in primo grado con giudizio abbreviato secco, e che Corte di Appello, all'udienza del 4 febbraio 2020, pronunciava ordinanza con cui disponeva accertamenti delegati al Commissariato di Polizia di Genova; in data 15 maggio 2020 la difesa dell'imputato depositava memoria in merito agli accertamenti compiuti, insistendo nell'accoglimento dei motivi di appello, e chiedendo in subordine l'integrazione degli accertamenti disposti e rimasti senza risposta; all'udienza del 19 maggio 2020 la Corte territoriale, senza alcun provvedimento intermedio, e senza la presenza del difensore dell'imputato, escuteva la parte civile e, all'esito della camera di consiglio, confermava la sentenza di condanna. Tanto premesso lamenta che la sentenza di condanna sia stata pronunciata utilizzando le dichiarazioni assunte in udienza dalla persona offesa in violazione del principio del contraddittorio, e senza che vi sia alcuna motivazione dell'ordinanza implicita di assunzione di una prova decisiva, disposta senza aver ascoltato le parti; espone che in relazione ai riti camerali ex artt. 599 e 599 bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Genova aveva disposto che durante l'emergenza pandennica la presenza delle parti fosse sconsigliata, prevedendo il deposito di memorie in luogo della presenza delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Corte ha già affermato che il giudice d'appello quando dispone la rinnovazione del dibattimento ha l'obbligo di motivare espressamente sulle ragioni che la impongono, sia che provveda in seguito alla sollecitazione di una parte, ai sensi del comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen., sia che la decisione sia presa d'ufficio, ai sensi del comma 3 del citato articolo; nel primo caso, la motivazione deve avere ad oggetto l'impossibilità di decidere allo stato degli atti, nel secondo l'assoluta necessarietà della rinnovazione (Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326); il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275114). Tanto premesso, la Corte di Appello, dopo aver disposto, all'udienza del 04/02/2020, accertamenti mediante il Commissariato di PS sull'inserimento del versamento di 200 euro nella procedura per il riconoscimento della cittadinanza, motivando in ordine alla necessità, alla successiva udienza del 19/05/2020 ha ulteriormente rinnovato l'istruttoria, escutendo la parte civile, Marrouf, senza in alcun modo motivare in ordine alla necessità della rinnovazione istruttoria. 3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione in data 01/09/2020 (in assenza di sospensioni), con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma il 15/11/2021 Il Consigliere estenso
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