CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13394/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile: quanto al primo motivo, per manifesta infondatezza e assenza di specificità, dal momento che, senza indugiare sull'esistenza di una correlata bancarotta distrattiva posta a carico dell'imputato, la Corte territoriale si è mossa nella comica segnata dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5 , n. 2900 del 02/10/2018 - dep. 22/01/2019, Pisano, Rv. 274630 — 01); le censure del ricorrente, quanto alla valutazione della mancata consegna delle scritture contabili relative agli anni successivi al 2008 e all'incidenza sulla ricostruzione della situazione economico-finanziaria della società, aspirano ad una rivisitazione della ricostruzione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità; quanto al secondo motivo, per assenza di specificità e manifesta infondatezza, per l'assorbente ragione che la Corte territoriale ha indicato le ragioni per le quali ha qualificato il fatto come bancarotta fraudolenta, con la conseguenza che sono state disattese le diverse valutazioni evocate in ricorso e che investono, per quanto emerge dal tenore dell'atto di impugnazione, meri, non vincolanti apprezzamenti del consulente della Procura; quanto al terzo motivo, poiché che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; inoltre, l'articolazione del motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie - che, tuttavia, la sentenza va annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, commisurate nel contesto di una cornice edittale ritenuta illegittima da Corte cost. n. 222 del 05/12/2018, cui ha fatto seguito la sentenza del 28/02/2019, Suraci, con la quale le Sezioni Unite hanno affermato che le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ult. comma, I. fall. con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per la rideterminazione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]