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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 18598/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10440 R.G. anno2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F.lli Ratti di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso cui è domiciliata, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrentee ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 256/2018 depositat a il 18 gennaio 2018 de l la Corte di appello di Milano.

Sez.

I–RG 10440/2018 camera di consiglio17.4.2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Mobilificio F.lli Ratti di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avanti al Tribunale di Monza, domandando la restituzione delle somme che le sarebbero state illegittimamente addebitate con riferimento a due contratti di conto corrente: il primo identificato col n. 10/1169 e il secondo col n. 7000/1.

La banca si è costituita in giudizio: ha eccepito preliminarmente la prescrizione dell’azione di ripetizione e contestato nel merito la pretesa avversaria.

Il Tribunale ha accolto la domanda con riferimento al primo contratto di conto corrente e l’harespinta con riguardo al secondo.

2. ― Interposto gravame, la Corte di appello di Milano , in accoglimento dell’impugnazione incidentale della banca,ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando le domande proposte dalla correntista.

3. ― Avverso la pronuncia della Corte milanese, pubblicata il 18 gennaio 2018, ricorre per cassazioneMobilificio F.lli Ratti; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]: quest’ultima ha proposto ricorso incidentale.

Entrambe le impugnazioni constano di un solo motivo.La banca ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― La ricorrente principale oppone la violazione e f alsa applicazionedell’art. 2697 c.c., oltre che degli artt. 1283, 1284 e 2033 c.c.e dell’art. 115 c.p.c..

Ricorda l’istante che il carattere indebito dei pagamenti di cui si richiede la ripetizione deve essere provato attraverso la produzione del contratto di apertura del conto corrente contenente le clausole contrattuali di cui si assume l’invalidità e siduole, Sez.

I–RG 10440/2018 camera di consiglio17.4.2023 in sintesi,del fatto che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto nonassolto l’onere probatorio sul presupposto che il detto documento contrattuale, relativo al conto n. 10/169 , non rientrava tra le acquisizioni processuali.

La motivazione della sentenza impugnata, per la parte che interessa, si riassume in ciò: ha errato il Tribunale nel ritenere che l’onere di dimostrare l’avvenuta pattuizione in forma scritta delle clausole oggetto di causa gravasse sulla banca; l’onere probatorio incombesu chi agisce in ripetizione e la regola non è suscettibile di essere derogata neppure ove deb ba darsi dimostrazione del f atto negativo, la cui prova può essere offerta anche per presunzioni; la mancanza di prova con riferimento ai profili di illegittimità lamentati dalla correntista implicava l’accoglimento dell’appello incidentale.

Il motivo è inammissibile.

I vizi denunciati non sono riconducibili alle fattispecie evocate.

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107).

Per dedurre, poi, la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di Sez.

I–RG 10440/2018 camera di consiglio17.4.2023 convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez.

U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016).

Da ultimo, l e espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista ― pur rettamente individuata e interpretata ― non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità(Cass. 4 marzo 2022, n. 7187; Cass. 14 gennaio 2019, n. 640).

Ebbene,le censure svolte si risolvono in una complessa doglianza quanto all’apprezzamento del materiale probatorio portato all’esame della Corte di merito: e cioè nella prospettazione di quella e rronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che, come si è detto, sfugge al sindacato di legittimità.

Sotto altro riflesso si osserva che l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della Sez.

I–RG 10440/2018 camera di consiglio17.4.2023 censura, non solo di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare, con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni, la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez.

U. 28 ottobre 2020, n. 23745): attività ― queste ― che la ricorrente principale ha mancato di porre in essere.

2. ― Il motivo di ricorso incidentale condizionato della banca oppone la violazione efalsa applicazione degli artt. 2934, 2943 e 2946 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’eccezione di prescrizione svoltadalla banca.

Si deduce che con le diffide del 16 e del 19 novembre 2004 non era stata formulata alcuna costituzione in mora, onde per effetto di tali atti non poteva essersi determinatal’interruzione della prescrizione decennale, la quale decorrevadall’estinzione del rapporto.

E’ da ricordare, qui, che la Corte di appello haevidenziato che con le nominate diffide la società correntista aveva «domandato la restituzione delle somme legittimamente addebitate, manifestando l’inequivocabile volontà di esercitare il corrispondente diritto», con ciò «interrompendo la decorrenza deltermine decennale di prescrizione».

Il motivo resta assorbito, stante l’inammissibilità del ricorso principale.

3. ― In conclusione , il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale resta assorbito.

4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello Sez.

I–RG 10440/2018 camera di consiglio17.4.2023 incidentale; condanna laricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10440 R.G. anno2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F.lli Ratti di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso cui è domiciliata, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrentee ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 256/2018 depositat a il 18 gennaio 2018 de l la Corte di appello di Milano. Sez. I–RG 10440/2018 camera di consiglio17.4.2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Mobilificio F.lli Ratti di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avanti al Tribunale di Monza, domandando la restituzione delle somme che le sarebbero state illegittimamente addebitate con riferimento a due contratti di conto corrente: il primo identificato col n. 10/1169 e il secondo col n. 7000/1. La banca si è costituita in giudizio: ha eccepito preliminarmente la prescrizione dell’azione di ripetizione e contestato nel merito la pretesa avversaria. Il Tribunale ha accolto la domanda con riferimento al primo contratto di conto corrente e l’harespinta con riguardo al secondo. 2. ― Interposto gravame, la Corte di appello di Milano , in accoglimento dell’impugnazione incidentale della banca,ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando le domande proposte dalla correntista. 3. ― Avverso la pronuncia della Corte milanese, pubblicata il 18 gennaio 2018, ricorre per cassazioneMobilificio F.lli Ratti; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]: quest’ultima ha proposto ricorso incidentale. Entrambe le impugnazioni constano di un solo motivo.La banca ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― La ricorrente principale oppone la violazione e f alsa applicazionedell’art. 2697 c.c., oltre che degli artt. 1283, 1284 e 2033 c.c.e dell’art. 115 c.p.c.. Ricorda l’istante che il carattere indebito dei pagamenti di cui si richiede la ripetizione deve essere provato attraverso la produzione del contratto di apertura del conto corrente contenente le clausole contrattuali di cui si assume l’invalidità e siduole, Sez. I–RG 10440/2018 camera di consiglio17.4.2023 in sintesi,del fatto che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto nonassolto l’onere probatorio sul presupposto che il detto documento contrattuale, relativo al conto n. 10/169 , non rientrava tra le acquisizioni processuali. La motivazione della sentenza impugnata, per la parte che interessa, si riassume in ciò: ha errato il Tribunale nel ritenere che l’onere di dimostrare l’avvenuta pattuizione in forma scritta delle clausole oggetto di causa gravasse sulla banca; l’onere probatorio incombesu chi agisce in ripetizione e la regola non è suscettibile di essere derogata neppure ove deb ba darsi dimostrazione del f atto negativo, la cui prova può essere offerta anche per presunzioni; la mancanza di prova con riferimento ai profili di illegittimità lamentati dalla correntista implicava l’accoglimento dell’appello incidentale. Il motivo è inammissibile. I vizi denunciati non sono riconducibili alle fattispecie evocate. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107). Per dedurre, poi, la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di Sez. I–RG 10440/2018 camera di consiglio17.4.2023 convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016). Da ultimo, l e espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista ― pur rettamente individuata e interpretata ― non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità(Cass. 4 marzo 2022, n. 7187; Cass. 14 gennaio 2019, n. 640). Ebbene,le censure svolte si risolvono in una complessa doglianza quanto all’apprezzamento del materiale probatorio portato all’esame della Corte di merito: e cioè nella prospettazione di quella e rronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che, come si è detto, sfugge al sindacato di legittimità. Sotto altro riflesso si osserva che l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della Sez. I–RG 10440/2018 camera di consiglio17.4.2023 censura, non solo di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare, con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni, la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745): attività ― queste ― che la ricorrente principale ha mancato di porre in essere. 2. ― Il motivo di ricorso incidentale condizionato della banca oppone la violazione efalsa applicazione degli artt. 2934, 2943 e 2946 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’eccezione di prescrizione svoltadalla banca. Si deduce che con le diffide del 16 e del 19 novembre 2004 non era stata formulata alcuna costituzione in mora, onde per effetto di tali atti non poteva essersi determinatal’interruzione della prescrizione decennale, la quale decorrevadall’estinzione del rapporto. E’ da ricordare, qui, che la Corte di appello haevidenziato che con le nominate diffide la società correntista aveva «domandato la restituzione delle somme legittimamente addebitate, manifestando l’inequivocabile volontà di esercitare il corrispondente diritto», con ciò «interrompendo la decorrenza deltermine decennale di prescrizione». Il motivo resta assorbito, stante l’inammissibilità del ricorso principale. 3. ― In conclusione , il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale resta assorbito. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello Sez. I–RG 10440/2018 camera di consiglio17.4.2023 incidentale; condanna laricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contrib
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