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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 13796/2022

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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 386 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F. dichiarato: [OSCURATO:PERSONA] 52H20 B076Z) avvocato costituito in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F. dichiarato: 7103880585), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. di- chiarato: [OSCURATO:PERSONA] 57T15 H70) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. dichiarato: [OSCURATO:PERSONA] 57E41 H224U) -controricorrente- per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- ziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, emessa in data 22 ottobre 2019 nel procedimento iscritto al n. 3545/2018 R.G. e del provvedimento del medesimo giudice dell’esecuzione in data 5 novembre 2019, reso in calce alla richiesta di copie del 24 ottobre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 386/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 386/2020 Numero sezionale 3897/2022 Per quanto è riferito nel ricorso, all’esito di un procedimento Numero di raccolta generale 13796/2022Data pubblicazione 02/05/2022 esecutivo mobiliare promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il giudice dell’esecuzione ha as- segnato al creditore le somme pignorate.

Quest’ultimo ha im- pugnato con opposizione agli atti esecutivi l’ordinanza di asse- gnazione, contestando la determinazione dei compensi e delle spese della procedura.

Il giudice dell’esecuzione ha ri- qualificato l’opposizione «quale istanza di modifica dell’ordinanza, laddove il ricorrente lamenta una erronea li- quidazione delle spese di procedura»; così riqualificata, l’ha accolta, modificando la predetta ordinanza in relazione alle spese liquidate e, segnatamente, assegnando al creditore l’importo di € 650,88 per compensi e spese (di cui € 184,88 per spese vive), oltre accessori e quello di € 12.708,64 “per il credito risultante dal precetto”.

Avverso tale ordinanza ricorre l’Arpaia, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte.

Per mero errore materiale, il decreto notificato alle parti con- teneva l’indicazione di un diverso procedimento, come fatto ri- levare dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., in vista dell’adunanza del 5 ottobre 2021.

È stata quindi disposta ed effettuata la rinnovazione della suddetta comunicazione.

Ragioni della decisione

1. Risulta pregiudiziale la verifica di ammissibilità del ricorso, fondato su unico motivo – con il quale si denunzia «[OSCURATO:PERSONA]. n. 386/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 386/2020 Numero sezionale 3897/2022 e falsa applicazione degli artt. 617 e 618 c.p.c. (art. 360Numero di raccolta generale 13796/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 c.p.c., primo comma, n. 3)» – e sostanzialmente rivolto av- verso una ordinanza del giudice dell’esecuzione di modifica (parziale, in quanto limitata all’importo liquidato a titolo di spese e compensi della procedura) di una precedente ordinan- za di assegnazione delle somme pignorate in favore del credi- tore procedente.

Si tratta, come appare del resto evidente, di un provvedimen- to di natura esecutiva pronunziato dal giudice dell’esecuzione e non di un provvedimento decisorio su diritti assoggettabile al ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ricorso che deve pertanto dichiararsi inammissibile.

Non può assumere alcun rilievo, in proposito, la circostanza che – secondo quanto egli stesso deduce – il ricorrente, credi- tore procedente in via esecutiva, avesse proposto una opposi- zione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’originaria ordinanza di assegnazione.

Il giudice dell’esecuzione ha infatti espressamente ri- qualificato la domanda dell’Arpaia come istanza di modifica dell’ordinanza di assegnazione già pronunciata ed esclusiva- mente su una siffatta istanza ha inteso provvedere, rettifican- do semplicemente il contenuto della richiamata precedente ordinanza di assegnazione, la quale – come è noto – costitui- sce il provvedimento che definisce il processo esecutivo ed è assoggettabile esclusivamente ad impugnazione con il mezzo dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c..

Orbene, in primo luogo, nel ricorso, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c., non si richiama in modo specifi- co, adeguato e sufficiente il contenuto dell’atto introduttivo esaminato e ri-qualificato dal giudice dell’esecuzione, di tal che è impedito a questa Corte di valutare se la suddetta ri- qualificazione possa ritenersi o meno corretta.

Ric. n. 386/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 386/2020 In ogni caso, anche in base al principio dell’apparenza rilevan- Numero sezionale 3897/2022Numero di raccolta generale 13796/2022 te fini dell’individuazione dei mezzi di impugnazione, non sus- Data pubblicazione 02/05/2022 sistendo una decisione definitiva di merito su una domanda qualificata dal giudice “a quo” come opposizione agli atti ese- cutivi, ma solo una decisione su una istanza espressamente qualificata da detto giudice dell’esecuzione come richiesta di rettifica di un suo precedente atto (e ciò a prescindere dalla legittimità di una siffatta rettifica), non sarebbe comunque possibile, nella specie, ritenere ammissibile il mezzo di impu- gnazione riservato alle sentenze che definiscono i giudizi op- positivi.

D’altra parte, anche con riguardo all’opposizione agli atti ese- cutivi, i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione nel- la fase sommaria della stessa che si svolge davanti a lui non sono in nessun caso impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimenti privi del caratte- re della definitività (anche in caso di omessa fissazione del termine perentorio per l’instaurazione della fase di merito del giudizio a cognizione piena, ed anche se vi sia decisione sulle spese), essendo possibile rimetterli in discussione esclusiva- mente nel corso del giudizio di merito, che la parte interessata può sempre instaurare (giurisprudenza costante; per tutte, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10862 del 28/06/2012, Rv. 623104 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5060 del 04/03/2014, Rv. 630644 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25902 del 15/12/2016, Rv. 642321 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9652 del 13/04/2017, Rv. 643828 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30300 del 20/11/2019, Rv. 656163 – 01).

È infine appena il caso di osservare che, anche a prescindere dalla evidente mancanza di specificità del ricorso sul punto, a maggior ragione non potrebbe ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione che impartisce ordini alla Cancelleria in Ric. n. 386/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 386/2020 Numero sezionale 3897/2022 ordine al rilascio delle copie esecutive delle ordinanze pronun-Numero di raccolta generale 13796/2022Data pubblicazione 02/05/2022 ciate, trattandosi ancora una volta di provvedimento privo del carattere della decisorietà e della definitività e, al più, impu- gnabile con l’opposizione agli atti esecutivi.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 aprile 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 386/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 386 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F. dichiarato: [OSCURATO:PERSONA] 52H20 B076Z) avvocato costituito in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F. dichiarato: 7103880585), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. di- chiarato: [OSCURATO:PERSONA] 57T15 H70) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. dichiarato: [OSCURATO:PERSONA] 57E41 H224U) -controricorrente- per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- ziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, emessa in data 22 ottobre 2019 nel procedimento iscritto al n. 3545/2018 R.G. e del provvedimento del medesimo giudice dell’esecuzione in data 5 novembre 2019, reso in calce alla richiesta di copie del 24 ottobre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 386/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 386/2020 Numero sezionale 3897/2022 Per quanto è riferito nel ricorso, all’esito di un procedimento Numero di raccolta generale 13796/2022Data pubblicazione 02/05/2022 esecutivo mobiliare promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il giudice dell’esecuzione ha as- segnato al creditore le somme pignorate. Quest’ultimo ha im- pugnato con opposizione agli atti esecutivi l’ordinanza di asse- gnazione, contestando la determinazione dei compensi e delle spese della procedura. Il giudice dell’esecuzione ha ri- qualificato l’opposizione «quale istanza di modifica dell’ordinanza, laddove il ricorrente lamenta una erronea li- quidazione delle spese di procedura»; così riqualificata, l’ha accolta, modificando la predetta ordinanza in relazione alle spese liquidate e, segnatamente, assegnando al creditore l’importo di € 650,88 per compensi e spese (di cui € 184,88 per spese vive), oltre accessori e quello di € 12.708,64 “per il credito risultante dal precetto”. Avverso tale ordinanza ricorre l’Arpaia, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte. Per mero errore materiale, il decreto notificato alle parti con- teneva l’indicazione di un diverso procedimento, come fatto ri- levare dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., in vista dell’adunanza del 5 ottobre 2021. È stata quindi disposta ed effettuata la rinnovazione della suddetta comunicazione. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale la verifica di ammissibilità del ricorso, fondato su unico motivo – con il quale si denunzia «[OSCURATO:PERSONA]. n. 386/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 386/2020 Numero sezionale 3897/2022 e falsa applicazione degli artt. 617 e 618 c.p.c. (art. 360Numero di raccolta generale 13796/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 c.p.c., primo comma, n. 3)» – e sostanzialmente rivolto av- verso una ordinanza del giudice dell’esecuzione di modifica (parziale, in quanto limitata all’importo liquidato a titolo di spese e compensi della procedura) di una precedente ordinan- za di assegnazione delle somme pignorate in favore del credi- tore procedente. Si tratta, come appare del resto evidente, di un provvedimen- to di natura esecutiva pronunziato dal giudice dell’esecuzione e non di un provvedimento decisorio su diritti assoggettabile al ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ricorso che deve pertanto dichiararsi inammissibile. Non può assumere alcun rilievo, in proposito, la circostanza che – secondo quanto egli stesso deduce – il ricorrente, credi- tore procedente in via esecutiva, avesse proposto una opposi- zione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’originaria ordinanza di assegnazione. Il giudice dell’esecuzione ha infatti espressamente ri- qualificato la domanda dell’Arpaia come istanza di modifica dell’ordinanza di assegnazione già pronunciata ed esclusiva- mente su una siffatta istanza ha inteso provvedere, rettifican- do semplicemente il contenuto della richiamata precedente ordinanza di assegnazione, la quale – come è noto – costitui- sce il provvedimento che definisce il processo esecutivo ed è assoggettabile esclusivamente ad impugnazione con il mezzo dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.. Orbene, in primo luogo, nel ricorso, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c., non si richiama in modo specifi- co, adeguato e sufficiente il contenuto dell’atto introduttivo esaminato e ri-qualificato dal giudice dell’esecuzione, di tal che è impedito a questa Corte di valutare se la suddetta ri- qualificazione possa ritenersi o meno corretta. Ric. n. 386/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 386/2020 In ogni caso, anche in base al principio dell’apparenza rilevan- Numero sezionale 3897/2022Numero di raccolta generale 13796/2022 te fini dell’individuazione dei mezzi di impugnazione, non sus- Data pubblicazione 02/05/2022 sistendo una decisione definitiva di merito su una domanda qualificata dal giudice “a quo” come opposizione agli atti ese- cutivi, ma solo una decisione su una istanza espressamente qualificata da detto giudice dell’esecuzione come richiesta di rettifica di un suo precedente atto (e ciò a prescindere dalla legittimità di una siffatta rettifica), non sarebbe comunque possibile, nella specie, ritenere ammissibile il mezzo di impu- gnazione riservato alle sentenze che definiscono i giudizi op- positivi. D’altra parte, anche con riguardo all’opposizione agli atti ese- cutivi, i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione nel- la fase sommaria della stessa che si svolge davanti a lui non sono in nessun caso impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimenti privi del caratte- re della definitività (anche in caso di omessa fissazione del termine perentorio per l’instaurazione della fase di merito del giudizio a cognizione piena, ed anche se vi sia decisione sulle spese), essendo possibile rimetterli in discussione esclusiva- mente nel corso del giudizio di merito, che la parte interessata può sempre instaurare (giurisprudenza costante; per tutte, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10862 del 28/06/2012, Rv. 623104 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5060 del 04/03/2014, Rv. 630644 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25902 del 15/12/2016, Rv. 642321 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9652 del 13/04/2017, Rv. 643828 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30300 del 20/11/2019, Rv. 656163 – 01). È infine appena il caso di osservare che, anche a prescindere dalla evidente mancanza di specificità del ricorso sul punto, a maggior ragione non potrebbe ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione che impartisce ordini alla Cancelleria in Ric. n. 386/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 386/2020 Numero sezionale 3897/2022 ordine al rilascio delle copie esecutive delle ordinanze pronun-Numero di raccolta generale 13796/2022Data pubblicazione 02/05/2022 ciate, trattandosi ancora una volta di provvedimento privo del carattere della decisorietà e della definitività e, al più, impu- gnabile con l’opposizione agli atti esecutivi. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 aprile 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 386/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m
Sentenza Cassazione n. 13796/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris