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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27665/2026

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avverso la sentenza del 22/10/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto di appello, la sentenza del 22 ottobre 2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che l'ha dichiarata colpevole del reato di cui all'articolo 727 cod. peri, e condannata alla pena 3.000 C di ammenda, per avere abbandonato all'interno di un'abitazione privata due cani meticci affidati alla sua custodia, come accertato il 25 dicembre 2022. 1.1.Con il primo motivo invoca l'assoluzione perché il fatto non sussiste e/o perché il fatto non costituisce reato, ovvero l'imputata non lo ha commesso.

Si deduce l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'articolo 727 cod. pen., e il travisamento delle risultanze dibattimentali in quanto la ricorrente non è proprietaria dei cani, non ne aveva la disponibilità neppure occasionale, né esercitava sugli stessi alcun potere di fatto o dovere di custodia; gli animali, di proprietà del fratello, durante l'assenza prolungata di quest'ultimo, erano stati affidati, ai genitori della ricorrente e sono stati rinvenuti all'interno dell'abitazione del germano;le cui chiavi le erano state consegnate dai genitori perchéintervenisse sul posto a seguito della segnalazione, dopodiché si era anche occupata di mettere in condizioni dignitose di esistenza i due animali.

1.2. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto il Tribunale ha affermato che non sarebbero emersi elementi tali da giustificare il riconoscimento del beneficio, omettendo di considerare i comporthm( euttizomunque positivi tenuti dalla prevenuta; in specie il suo pronto intervento, su richiesta 6Erealt incaricati della custodia dei cani, che aveva consentito di evitare un'ulteriore aggravio delle condizioni dei due animali.

Con le richieste conclusive ha inoltre avanzato riserva di depositare motivi aggiunti e chiedere il concordato della pena in appello. 2.La Corte di appello, con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 568, u.c., cod. proc. pen., ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Sono noti gli arresti di Sez.

U, n. 45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, Rv. 220221 e della coeva Sez.

U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], n.m. secondo i quali «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (da ultimo, nello stesso senso, Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234 - 02).

Alla Corte di cassazione, quale giudice competente, in questo caso, a conoscere dell'impugnazione, è riservata ogni valutazione sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa, alla luce dei motivi per i quali il ricorso per Cassazione è tassativamente consentito (cfr. sul punto, in motivazione, le sentenze testé citate).

2.1. Secondo un diverso indirizzo più recenteweng (ribadito da Sez. 4 - , Sentenza n. 39754 del 02/12/2025, [OSCURATO:PERSONA]. 288879 - 01 e Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023, dep. 2024, Cirese, Rv. 285634 - 01), l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto è inammissibile quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (nello stesso senso, Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277945 - 201; Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624 - 01; Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, Colorisi, Rv. 274246 - 01; Sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017, Rv. 273149; Sez. 2, n. 47051 del 25/09/2013, Rv. 257481; Sez. 6, n. 7182 del 02/02/2011, Rv. 249452).

Tale indirizzo affonda le proprie radici nel principio affermato da Sez.

U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336, che, invece, hanno affermato che «il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del "nomen juris" non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico.

Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica "ope iudicis", ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità».

2.2. Tuttavia detto principio è stato espressamente confutato dalle citate sentenze Bonaventura-[OSCURATO:PERSONA] con ampia ed articolata motivazione della quale non ha tenuto conto Sez. 5, n. 8104 del 25/01/2007, Rv. 236521, che nel ribadire il principio affermato dalla Sez.

U, Nexhi, non si è confrontata con le opposte ragioni a sostegno del suo superamento (né lo hanno fatto le successive Sez. 3, n. 23651 del 21/05/2008, Rv. 240053, Sez. 5, n. 35442 del 03/07/2009, Rv. 245150, Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, cit.).

In altre pronunce, l'applicazione della Sez.

U, Nexhi, ha fatto seguito ad un esame sostanziale e non formale del mezzo di gravame la cui inammissibilità è stata dichiarata per l'insuscettibilità dello stesso ad essere qualificato alla stregua di un ricorso per cassazione.

In questi casi, l'effettiva volontà dell'impugnante di proporre appello si è tradotta nella stesura di motivi e richieste del tutto estranei al petitum tipico del ricorso per cassazione, con conseguente inconvertibilità dell'appello (Sez. 6, n. 7182 del 02/02/2011, cit.; Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Rv. 274624, da ultimo Sez. 4 - , Sentenza n. 39754 del 02/12/2025, Rv. 288879).

E' stato altrimenti chiarito che il principio della convertibilità del mezzo di impugnazione erroneamente prescelto (affermato dalle sentenze Bonaventura-[OSCURATO:PERSONA]) «deve essere coniugato con l'indicazione sempre da questa Corte più volte dettata - indicazione che si badi 3bene non costituisce l'espressione di un orientamento opposto al precedente, in quanto, semmai, ne specifica e delimita, senza contraddirli, i margini di operatività - secondo la quale è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto esperire ed esattamente definito, secondo la sua volontà, il mezzo di gravame non consentito dalla legge» (Sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017).

2.3. Al di là, dunque, della peculiarità del caso da ultimo scrutinato, non si può affermare che il principio espresso dalle citate SSUU Bonaventura-[OSCURATO:PERSONA] (che il Collegio condivide ed intende ribadire) sia stato realmente messo in discussione al punto da dover sollecitare un nuovo intervento del massimo consesso di questa Corte.

Del resto, l'applicazione meccanicistica ed automatica del principio affermato dalla Sez.

U, Nexhi, comporterebbe, in caso di appello di sentenza inappellabile, alla sistematica disapplicazione del quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen. con conseguenze aberranti ed inaccettabili.

Ciò non significa che l'intenzione dell'appellante non debba essere indagata a condizione, però, che l'indagine non si arresti al dato formale del nomen iuris impresso all'atto ma si estenda al suo contenuto, sì che è possibile far leva sull'effettiva volontà di proporre appello quando il mezzo di gravame si collochi del tutto, per petitum e causa petendi, fuori dai casi per i quali è consentito il ricorso per cassazione (in tal senso si veda Sez. 3, Sentenza n. 18652 del 13/02/2025: non Mass.).

3. Tanto premesso, sono inammissibili sia il primo che il secondo motivo di ricorso, fondati sulla valorizzazione, seppure ai diversi fini dell'esclusione della responsabilità ovvero della mitigazione del trattamento sanzionatorio, di analoghe circostanze di fatto.

3.1. Al di là della generale considerazione del nomen iuris dell'atto di impugnazione, come detto costituente un dato formale non necessariamente indicativo della reale volontà del ricorrente, e anche volendo prescindere dalle richieste conclusive che, da una parte, sollecitano l'assoluzione dell'imputata, peraltro con ben tre formule alternative - oltretutto neppure in linea con le argomentazioni sostanziali sottoposte con ricorso - invece che l'annullamento della sentenza impugnata, dall'altra, riservano una successiva richiesta di concordato in appello, istanze tutte chiaramente coerenti con la volontà di proporre appello e non già ricorso al giudice di legittimità, rileva il Collegio che entrambe le doglianze sono inammissibili perché presentate per motivi non consentiti dalla legge in fase di legittimità.

3.2. La ricorrente, infatti, sollecita il riesame, nel merito, della decisione assunta dal Tribunale sollecitando, peraltro in termini criptici - neppure essendo esattamente individuati gli atti dai quali dovrebbero trarsi gli elementi su cui si basa l'assunto difensivo, che la stessa avesse 4conseguito la disponibilità delle chiavi dell'immobile dove si trovavano i due cani direttamente dalle mani dei reali incaricati e ciò a seguito della segnalazione dei vicini e al fine di porre rimedio all'incresciosa situazione - il non consentito esame delle prove assunte nel corso del dibattimento, delle quali deduce il travisamento in aperta violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, invero, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; nel senso che il legislatore ha attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri, cfr. Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

È possibile estendere l'indagine di legittimità a specifici atti del processo solo in caso di travisamento della prova, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

3.3. In tal caso è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso .

È onere della parte, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato come degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017 Ud., dep. 2018, Rv. 273261 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017 Ud., Rv. 270071 - 01).

Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita 5frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994) Con la precisazione: che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5 - , Sentenza n. 5897 del 03/12/2020 Ud., dep. 2021, Rv. 280419 - 01); che grava, comunque, sul difensore un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3 - , Sentenza n. 32093 del 04/04/2023 Ud., Rv. 284901 - 01; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 - 01).

3.4. Nel caso in esame, come detto, la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non allega i verbali delle prove travisate, ché anzi nemmeno indica, sicché non si comprende la ragione per la quale la sua responsabilità per il reato ascritto non dovesse e potesse, come acclarato nella pur sintetica decisione impugnata, essere desunta dalla circostanza che a seguito della segnalazione dello stato di abbandono degli animali fosse stata proprio lei a recarsi sul posto con le chiavi dell'appartamento e consentire l'accesso ai Carabinieri come al medico veterinario.

4. Analoghe considerazioni, in assenza di qualsiasi riscontro in ordine all'unico elemento indicato come positivamente valutabile, costituito oltre che dalla indicata presentazione sul luogo dei fatti al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, dall'asserita presa in carico degli animali da quel momento in poi, valgono per la censura formulata con riguardo al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La ratio della disposizione di cui all'art. 62 -bis cod. pen. non impone infatti al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142) e ben può essere basata anche sulla sola assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 -bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della 6diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr. ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022 Ud., Rv. 283489 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01).

3.6. Il Tribunale ha fatto buon governo di tali principi che, ribadisce il Collegio, non possono essere messi in discussione in sede di legittimità mediante la contestazione dei loro presupposti fattuali.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q P.Q.M3a [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria 21 LIG. 2026 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la sentenza del 22/10/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto di appello, la sentenza del 22 ottobre 2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che l'ha dichiarata colpevole del reato di cui all'articolo 727 cod. peri, e condannata alla pena 3.000 C di ammenda, per avere abbandonato all'interno di un'abitazione privata due cani meticci affidati alla sua custodia, come accertato il 25 dicembre 2022. 1.1.Con il primo motivo invoca l'assoluzione perché il fatto non sussiste e/o perché il fatto non costituisce reato, ovvero l'imputata non lo ha commesso. Si deduce l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'articolo 727 cod. pen., e il travisamento delle risultanze dibattimentali in quanto la ricorrente non è proprietaria dei cani, non ne aveva la disponibilità neppure occasionale, né esercitava sugli stessi alcun potere di fatto o dovere di custodia; gli animali, di proprietà del fratello, durante l'assenza prolungata di quest'ultimo, erano stati affidati, ai genitori della ricorrente e sono stati rinvenuti all'interno dell'abitazione del germano;le cui chiavi le erano state consegnate dai genitori perchéintervenisse sul posto a seguito della segnalazione, dopodiché si era anche occupata di mettere in condizioni dignitose di esistenza i due animali. 1.2. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto il Tribunale ha affermato che non sarebbero emersi elementi tali da giustificare il riconoscimento del beneficio, omettendo di considerare i comporthm( euttizomunque positivi tenuti dalla prevenuta; in specie il suo pronto intervento, su richiesta 6Erealt incaricati della custodia dei cani, che aveva consentito di evitare un'ulteriore aggravio delle condizioni dei due animali. Con le richieste conclusive ha inoltre avanzato riserva di depositare motivi aggiunti e chiedere il concordato della pena in appello. 2.La Corte di appello, con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 568, u.c., cod. proc. pen., ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Sono noti gli arresti di Sez. U, n. 45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, Rv. 220221 e della coeva Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], n.m. secondo i quali «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (da ultimo, nello stesso senso, Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234 - 02). Alla Corte di cassazione, quale giudice competente, in questo caso, a conoscere dell'impugnazione, è riservata ogni valutazione sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa, alla luce dei motivi per i quali il ricorso per Cassazione è tassativamente consentito (cfr. sul punto, in motivazione, le sentenze testé citate). 2.1. Secondo un diverso indirizzo più recenteweng (ribadito da Sez. 4 - , Sentenza n. 39754 del 02/12/2025, [OSCURATO:PERSONA]. 288879 - 01 e Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023, dep. 2024, Cirese, Rv. 285634 - 01), l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto è inammissibile quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (nello stesso senso, Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277945 - 201; Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624 - 01; Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, Colorisi, Rv. 274246 - 01; Sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017, Rv. 273149; Sez. 2, n. 47051 del 25/09/2013, Rv. 257481; Sez. 6, n. 7182 del 02/02/2011, Rv. 249452). Tale indirizzo affonda le proprie radici nel principio affermato da Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336, che, invece, hanno affermato che «il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del "nomen juris" non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica "ope iudicis", ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità». 2.2. Tuttavia detto principio è stato espressamente confutato dalle citate sentenze Bonaventura-[OSCURATO:PERSONA] con ampia ed articolata motivazione della quale non ha tenuto conto Sez. 5, n. 8104 del 25/01/2007, Rv. 236521, che nel ribadire il principio affermato dalla Sez. U, Nexhi, non si è confrontata con le opposte ragioni a sostegno del suo superamento (né lo hanno fatto le successive Sez. 3, n. 23651 del 21/05/2008, Rv. 240053, Sez. 5, n. 35442 del 03/07/2009, Rv. 245150, Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, cit.). In altre pronunce, l'applicazione della Sez. U, Nexhi, ha fatto seguito ad un esame sostanziale e non formale del mezzo di gravame la cui inammissibilità è stata dichiarata per l'insuscettibilità dello stesso ad essere qualificato alla stregua di un ricorso per cassazione. In questi casi, l'effettiva volontà dell'impugnante di proporre appello si è tradotta nella stesura di motivi e richieste del tutto estranei al petitum tipico del ricorso per cassazione, con conseguente inconvertibilità dell'appello (Sez. 6, n. 7182 del 02/02/2011, cit.; Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Rv. 274624, da ultimo Sez. 4 - , Sentenza n. 39754 del 02/12/2025, Rv. 288879). E' stato altrimenti chiarito che il principio della convertibilità del mezzo di impugnazione erroneamente prescelto (affermato dalle sentenze Bonaventura-[OSCURATO:PERSONA]) «deve essere coniugato con l'indicazione sempre da questa Corte più volte dettata - indicazione che si badi 3bene non costituisce l'espressione di un orientamento opposto al precedente, in quanto, semmai, ne specifica e delimita, senza contraddirli, i margini di operatività - secondo la quale è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto esperire ed esattamente definito, secondo la sua volontà, il mezzo di gravame non consentito dalla legge» (Sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017). 2.3. Al di là, dunque, della peculiarità del caso da ultimo scrutinato, non si può affermare che il principio espresso dalle citate SSUU Bonaventura-[OSCURATO:PERSONA] (che il Collegio condivide ed intende ribadire) sia stato realmente messo in discussione al punto da dover sollecitare un nuovo intervento del massimo consesso di questa Corte. Del resto, l'applicazione meccanicistica ed automatica del principio affermato dalla Sez. U, Nexhi, comporterebbe, in caso di appello di sentenza inappellabile, alla sistematica disapplicazione del quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen. con conseguenze aberranti ed inaccettabili. Ciò non significa che l'intenzione dell'appellante non debba essere indagata a condizione, però, che l'indagine non si arresti al dato formale del nomen iuris impresso all'atto ma si estenda al suo contenuto, sì che è possibile far leva sull'effettiva volontà di proporre appello quando il mezzo di gravame si collochi del tutto, per petitum e causa petendi, fuori dai casi per i quali è consentito il ricorso per cassazione (in tal senso si veda Sez. 3, Sentenza n. 18652 del 13/02/2025: non Mass.). 3. Tanto premesso, sono inammissibili sia il primo che il secondo motivo di ricorso, fondati sulla valorizzazione, seppure ai diversi fini dell'esclusione della responsabilità ovvero della mitigazione del trattamento sanzionatorio, di analoghe circostanze di fatto. 3.1. Al di là della generale considerazione del nomen iuris dell'atto di impugnazione, come detto costituente un dato formale non necessariamente indicativo della reale volontà del ricorrente, e anche volendo prescindere dalle richieste conclusive che, da una parte, sollecitano l'assoluzione dell'imputata, peraltro con ben tre formule alternative - oltretutto neppure in linea con le argomentazioni sostanziali sottoposte con ricorso - invece che l'annullamento della sentenza impugnata, dall'altra, riservano una successiva richiesta di concordato in appello, istanze tutte chiaramente coerenti con la volontà di proporre appello e non già ricorso al giudice di legittimità, rileva il Collegio che entrambe le doglianze sono inammissibili perché presentate per motivi non consentiti dalla legge in fase di legittimità. 3.2. La ricorrente, infatti, sollecita il riesame, nel merito, della decisione assunta dal Tribunale sollecitando, peraltro in termini criptici - neppure essendo esattamente individuati gli atti dai quali dovrebbero trarsi gli elementi su cui si basa l'assunto difensivo, che la stessa avesse 4conseguito la disponibilità delle chiavi dell'immobile dove si trovavano i due cani direttamente dalle mani dei reali incaricati e ciò a seguito della segnalazione dei vicini e al fine di porre rimedio all'incresciosa situazione - il non consentito esame delle prove assunte nel corso del dibattimento, delle quali deduce il travisamento in aperta violazione del principio di autosufficienza del ricorso. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, invero, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; nel senso che il legislatore ha attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri, cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). È possibile estendere l'indagine di legittimità a specifici atti del processo solo in caso di travisamento della prova, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). 3.3. In tal caso è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso . È onere della parte, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato come degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017 Ud., dep. 2018, Rv. 273261 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017 Ud., Rv. 270071 - 01). Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita 5frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994) Con la precisazione: che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5 - , Sentenza n. 5897 del 03/12/2020 Ud., dep. 2021, Rv. 280419 - 01); che grava, comunque, sul difensore un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3 - , Sentenza n. 32093 del 04/04/2023 Ud., Rv. 284901 - 01; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 - 01). 3.4. Nel caso in esame, come detto, la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non allega i verbali delle prove travisate, ché anzi nemmeno indica, sicché non si comprende la ragione per la quale la sua responsabilità per il reato ascritto non dovesse e potesse, come acclarato nella pur sintetica decisione impugnata, essere desunta dalla circostanza che a seguito della segnalazione dello stato di abbandono degli animali fosse stata proprio lei a recarsi sul posto con le chiavi dell'appartamento e consentire l'accesso ai Carabinieri come al medico veterinario. 4. Analoghe considerazioni, in assenza di qualsiasi riscontro in ordine all'unico elemento indicato come positivamente valutabile, costituito oltre che dalla indicata presentazione sul luogo dei fatti al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, dall'asserita presa in carico degli animali da quel momento in poi, valgono per la censura formulata con riguardo al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La ratio della disposizione di cui all'art. 62 -bis cod. pen. non impone infatti al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142) e ben può essere basata anche sulla sola assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 -bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della 6diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr. ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022 Ud., Rv. 283489 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01). 3.6. Il Tribunale ha fatto buon governo di tali principi che, ribadisce il Collegio, non possono essere messi in discussione in sede di legittimità mediante la contestazione dei loro presupposti fattuali. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q P.Q.M3a [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria 21 LIG. 2026 7
Sentenza Cassazione n. 27665/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris