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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 267/2020

ECLI:EU:T:2020:308
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62015TJ0332_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 luglio 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Consiglio (causa T‑332/15) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano tali misure – Inclusione del nome dei ricorrenti»

1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 63-65)

2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Proporzionalità di un provvedimento – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Manifesta inadeguatezza di una misura rispetto all’obiettivo perseguito (v. punti 72, 73)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Divieto di acquisto di armi e di materiale connesso presso l’Iran – Misura legittima, idonea a realizzare l’obiettivo perseguito e necessaria – Nozione – Misura riguardante una persona, un’entità o un organismo senza alcun nesso diretto o indiretto con la proliferazione nucleare – Inclusione – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2013/497/PESC; regolamento del Consiglio n. 267/2012 e n. 971/2013] (v. punti 78-83)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Atti che istituiscono misure restrittive e che prevedono l’applicazione delle medesime alle entità detenute o controllate da un’entità soggetta al congelamento dei capitali – Annullamento, dovuto a insufficienza di motivazione e all’assenza di sostegno alla proliferazione nucleare, delle misure restrittive riguardanti tale entità – Adozione di un nuovo atto che modifica i criteri posti alla base dell’iscrizione iniziale dell’entità interessata – Ammissibilità – Circostanze invariate – Irrilevanza [Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2013/497/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 971/2013] (v. punti 91, 93)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Natura di tali misure – Misure puramente cautelari – Natura non penale – Insussistenza di violazione del principio del ne bis in idem (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 50) (v. punti 110, 228)

6. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di siffatte misure – Insussistenza [Art. 29 TUE; art. 215 TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2013/497/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 971/2013] (v. punti 120, 121)

7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Lesioni del diritto di proprietà, della libertà economica e del rispetto della reputazione – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 17; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2013/497/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 971/2013] (v. punti 125-127, 128-131, 243-246)

8. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di motivazione – Portata – Ragioni individuali e specifiche che giustificano le misure restrittive – Inclusione – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Motivazione sufficiente [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2015/556/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 2015/549] (v. punti 162, 163)

9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Violazione del diritto al contraddittorio – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2015/556/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 2015/549] (v. punti 172-174, –177, 182-184, 188-191, 195, 198-200)

10. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza delle accuse poste a carico delle persone o delle entità interessate [Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2015/556/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 2015/549] (v. punti 213, 214)

11. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Decisione di reinscrizione di un ricorrente in base a motivi diversi da quelli che giustificano l’iscrizione iniziale, o in base a un motivo identico, basato su altri elementi di prova – Diritto di vietare l’adozione di tale nuovo atto lesivo, basato su motivi diversi – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2015/556/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 2015/549] (v. punto 226)

12. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Divieto di acquisto di armi e di materiale connesso presso l’Iran – Persona, entità o organismo detenuti o controllati da una compagnia di trasporto marittimo della Repubblica islamica dell’Iran – Ammissibilità – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 17; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2013/497/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 971/2013] (v. punto 246) [OSCURATO:PERSONA] una parte, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2015/556 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran ( GU 2015, L 92, pag. 101 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/549 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che attua il regolamento (UE) 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran ( GU 2015, L 92, pag. 12 ), nei limiti in cui tali atti riguardano le ricorrenti, e, dall’altra, domanda basata sull’articolo 277 TFUE e diretta a ottenere la dichiarazione dell’inapplicabilità della decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran ( GU 2013, L 272, pag. 46 ), e del regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran ( GU 2013, L 272, pag. 1 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannate alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015TJ0332_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 luglio 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Consiglio (causa T‑332/15) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano tali misure – Inclusione del nome dei ricorrenti» 1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 63-65) 2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Proporzionalità di un provvedimento – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Manifesta inadeguatezza di una misura rispetto all’obiettivo perseguito (v. punti 72, 73) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Divieto di acquisto di armi e di materiale connesso presso l’Iran – Misura legittima, idonea a realizzare l’obiettivo perseguito e necessaria – Nozione – Misura riguardante una persona, un’entità o un organismo senza alcun nesso diretto o indiretto con la proliferazione nucleare – Inclusione – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2013/497/PESC; regolamento del Consiglio n. 267/2012 e n. 971/2013] (v. punti 78-83) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Atti che istituiscono misure restrittive e che prevedono l’applicazione delle medesime alle entità detenute o controllate da un’entità soggetta al congelamento dei capitali – Annullamento, dovuto a insufficienza di motivazione e all’assenza di sostegno alla proliferazione nucleare, delle misure restrittive riguardanti tale entità – Adozione di un nuovo atto che modifica i criteri posti alla base dell’iscrizione iniziale dell’entità interessata – Ammissibilità – Circostanze invariate – Irrilevanza [Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2013/497/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 971/2013] (v. punti 91, 93) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Natura di tali misure – Misure puramente cautelari – Natura non penale – Insussistenza di violazione del principio del ne bis in idem (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 50) (v. punti 110, 228) 6. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di siffatte misure – Insussistenza [Art. 29 TUE; art. 215 TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2013/497/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 971/2013] (v. punti 120, 121) 7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Lesioni del diritto di proprietà, della libertà economica e del rispetto della reputazione – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 17; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2013/497/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 971/2013] (v. punti 125-127, 128-131, 243-246) 8. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di motivazione – Portata – Ragioni individuali e specifiche che giustificano le misure restrittive – Inclusione – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Motivazione sufficiente [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2015/556/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 2015/549] (v. punti 162, 163) 9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Violazione del diritto al contraddittorio – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2015/556/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 2015/549] (v. punti 172-174, –177, 182-184, 188-191, 195, 198-200) 10. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza delle accuse poste a carico delle persone o delle entità interessate [Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2015/556/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 2015/549] (v. punti 213, 214) 11. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Decisione di reinscrizione di un ricorrente in base a motivi diversi da quelli che giustificano l’iscrizione iniziale, o in base a un motivo identico, basato su altri elementi di prova – Diritto di vietare l’adozione di tale nuovo atto lesivo, basato su motivi diversi – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2015/556/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 2015/549] (v. punto 226) 12. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Divieto di acquisto di armi e di materiale connesso presso l’Iran – Persona, entità o organismo detenuti o controllati da una compagnia di trasporto marittimo della Repubblica islamica dell’Iran – Ammissibilità – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 17; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2013/497/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 971/2013] (v. punto 246) [OSCURATO:PERSONA] una parte, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2015/556 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran ( GU 2015, L 92, pag. 101 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/549 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che attua il regolamento (UE) 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran ( GU 2015, L 92, pag. 12 ), nei limiti in cui tali atti riguardano le ricorrenti, e, dall’altra, domanda basata sull’articolo 277 TFUE e diretta a ottenere la dichiarazione dell’inapplicabilità della decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran ( GU 2013, L 272, pag. 46 ), e del regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran ( GU 2013, L 272, pag. 1 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannate alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 267/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris