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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41674/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato e, conseguentemente, di qualificazione giuridica, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di sufficienza per ritenere il dolo di ricettazione della mancata giustificazione in ordine al possesso della refurtiva (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2); ritenuto che il secondo motivo, che contesta, in termini del tutto generici, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi concretamente positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2); osservato che l'ulteriore censura, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentita in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sostenuta da adeguata argomentazione, dovendosi considerare sufficiente, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale - come nel caso di specie -, il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero l'utilizzo di espressioni del tipo "pena congrua", come argomentato nel caso di specie (si veda pagg. 2-3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato e, conseguentemente, di qualificazione giuridica, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di sufficienza per ritenere il dolo di ricettazione della mancata giustificazione in ordine al possesso della refurtiva (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2); ritenuto che il secondo motivo, che contesta, in termini del tutto generici, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi concretamente positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2); osservato che l'ulteriore censura, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentita in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sostenuta da adeguata argomentazione, dovendosi considerare sufficiente, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale - come nel caso di specie -, il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero l'utilizzo di espressioni del tipo "pena congrua", come argomentato nel caso di specie (si veda pagg. 2-3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 s
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