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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 dicembre 2025

Cassazione n. 31303/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11009/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato .

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] della Campania n.4716/2020 depositata il 12/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 11009/2021 Numero sezionale 4093/2025 Numero di raccolta generale 31303/2025 Data pubblicazione 01/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11009/2021 Numero sezionale 4093/2025 Numero di raccolta generale 31303/2025 Data pubblicazione 01/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11009/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] della Campania n.4716/2020 depositata il 12/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 11009/2021 Numero sezionale 4093/2025 Numero di raccolta generale 31303/2025 Data pubblicazione 01/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 29/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11009/2021 Numero sezionale 4093/2025 Numero di raccolta generale 31303/2025 Data pubblicazione 01/12/2025
Decreto Cassazione n. 31303/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris