CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2025
Cassazione n. 18536/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna della ricorrente per il delitto di furto pluriaggravato ex art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.; Considerato che, con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la non idonea contestazione in fatto della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.; Ritenuto detto motivo non manifestamente infondato alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte sulla natura valutativa di tale circostanza (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878); Considerato, dunque, in via preliminare, stante la non manifesta infondatezza di tale motivo, che il reato si è prescritto in data 6 febbraio 2025; Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23