CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 43319/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 del GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con un unico motivo di ricorso presentato avverso sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge per aver il giudice omologato l'accordo per l'applicazione di pena su richiesta delle parti in assenza sia del difensore procuratore speciale che dell'imputato e con la sola presenza del difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, cod.proc.pen., sprovvisto di idonea procura. Considerato che le doglianze formulate non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 50, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, a norma del quale il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato, che non vi è, nel caso di specie, alcuna violazione dell'espressione della volontà dell'imputato, dal momento che la volontà dello stesso era stata correttamente e puntualmente espressa dal difensore, nell'atto di opposizione al decreto penale. L'imputato, infatti, proponeva opposizione al decreto penale di condanna n.72/2001, con contestuale richiesta di applicazione della pena, nominando procuratore speciale il proprio difensore. Ne segue che deputato alla presentazione dell'istanza era il procuratore speciale e che lo stesso concludeva l'accordo in quanto il P.M. esprimeva parere favorevole all'istanza. Il difensore, avvisato ritualmente, non si è presentato all'udienza all'uopo fissata e non ha depositato alcuna memoria volta ad esprimere un'eventuale revoca del consenso, pertanto il difensore d'ufficio nominato ex art. 97 comma 4 cod.proc. pen., si riportava all'accordo già raggiunto tra le parti. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'accordo era già stato raggiunto dal p.m. e dal difensore munito di procura speciale e in udienza lo stesso è stato accolto ed omologato dal Giudice. Rilevato che trattasi di motivo manifestamente infondato in quanto afferente a violazioni di norme processuali smentite dagli atti processuali e in palese contrasto con il dato normativo. Ritenuto, quindi, che il concordato sulla pena si è correttamente formato e che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle a