CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 10177/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 18/2/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione dei delitti di ricettazione e porto e detenzione di arma comune da sparo; confermava la penale responsabilità del Liguori in relazione al delitto di rapina aggravata in concorso e determinava la pena nella misura di anni tre di reclusione ed euro 600,000 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità per il delitto sub A) e la violazione di legge con riguardo alla mancata declaratoria di prescrizione. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure formulate, prive di puntuale correlazione con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, che ha analiticamente scrutinato le emergenze processuali e dato conto delle ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo in punto di responsabilità. La Corte territoriale, in particolare, ha ampiamente illustrato le considerazioni che inducono a ritenere inattendibile la mancata individuazione personale dell'imputato da parte della vittima, a breve distanza temporale da un positivo riconoscimento fotografico, valorizzando all'uopo la relazione di servizio del Mar. Ballarini e le stesse dichiarazioni della p.o. in ordine al timore di ritorsioni suscitato dalla scoperta che il prevenuto abitava con la sua famiglia di fronte alla casa che egli si accingeva ad occupare con la moglie. La difesa tende ad una rilettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità a fronte di una motivazione esente da aporie e frizioni logiche. 3.1 Ad esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione all'eccezione di prescrizione. Invero, il delitto cli rapina aggravata in contestazione risulta commesso in data 24/2/2000 e ratione temporis è assoggettato alla disciplina ex art. 157 cod.pen. vigente anteriormente alle modifiche di cui alla L. 251/2005. Infatti, appaiono di maggior favore le modalità di computo di cui all'art. 157 cod.pen. previgente, tenuto conto della contestata e ritenuta recidiva specifica e del riconoscimento dell'attenuante ex art. 89 cod.pen., stimata equivalente rispetto alle aggravanti. Pertanto, poiché all'epoca dei fatti la pena per il delitto di rapina semplice ( così degradato il titolo a seguito dell'operato bilanciamento circostanziale) era compresa tra tre e dieci anni, fascia che prevedeva un termine ordinario di perenzione di anni quindici, aumentato della metà per gli atti interruttivi, il termine complessivo da considerare è pari ad anni ventidue e mesi sei, cui si debbono aggiungere ulteriori anni cinque e giorni cinque di sospensioni disposte nel corso del giudizio di primo grado ( sent. app. pag. 7), con conseguente infondatezza dell'eccezione difensiva. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]