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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24279/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Firenze, in data 18 dicembre 2020, ha confermato la decisione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca in data 18 novembre 2015 con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione in relazione al reato continuato di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55 d.

Igs. 231/2007.

2. Il ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione, la violazione di legge ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen.; la Corte di Appello ha erroneamente applicato l'aumento per la contestata recidiva reiterata, omettendo di prendere in considerazione il tempo decorso tra le precedenti condanne ed i reati oggetto di giudizio.3.

Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 15 ed 84 cod. pen e 649 cod. proc. pen.; la Corte territoriale doveva ritenere assorbito il reato di cui all'art. 55 d.lgs. 231/2007 nel reato di ricettazione delle stesse carte indebitamente utilizzate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Il primo motivo è meramente reiterativo di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta.

La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 244181 - 01).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

La Corte territoriale, in particolare, ha correttamente valutato, con motivazione sintetica ma esaustiva, logica e congrua con le risultanze processuali, come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato negli anni renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione dei delitti oggetto di giudizio è ulteriore dimostrazione, anche in considerazione della abilità dimostrata nella pianificazione e realizzazione di tali condotte illecite.

2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

In ogni caso la Corte territoriale ha deciso in conformità del condivisibile e costante orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale in caso di possesso e successivo utilizzo di carte di credito di provenienza delittuosa concorrono i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55 d.lgs. 231/2007 (vedi Sez. 2, n. 7658 del 27/01/2015, Malich, Rv. 262572 - 01 -, Sez. 2, n. 7019 del 17/10/2013, Rv. 259003 - 01 -).

3. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 aprile 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Firenze, in data 18 dicembre 2020, ha confermato la decisione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca in data 18 novembre 2015 con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione in relazione al reato continuato di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55 d. Igs. 231/2007. 2. Il ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione, la violazione di legge ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen.; la Corte di Appello ha erroneamente applicato l'aumento per la contestata recidiva reiterata, omettendo di prendere in considerazione il tempo decorso tra le precedenti condanne ed i reati oggetto di giudizio.3. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 15 ed 84 cod. pen e 649 cod. proc. pen.; la Corte territoriale doveva ritenere assorbito il reato di cui all'art. 55 d.lgs. 231/2007 nel reato di ricettazione delle stesse carte indebitamente utilizzate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Il primo motivo è meramente reiterativo di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. La Corte territoriale, in particolare, ha correttamente valutato, con motivazione sintetica ma esaustiva, logica e congrua con le risultanze processuali, come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato negli anni renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione dei delitti oggetto di giudizio è ulteriore dimostrazione, anche in considerazione della abilità dimostrata nella pianificazione e realizzazione di tali condotte illecite. 2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. In ogni caso la Corte territoriale ha deciso in conformità del condivisibile e costante orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale in caso di possesso e successivo utilizzo di carte di credito di provenienza delittuosa concorrono i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55 d.lgs. 231/2007 (vedi Sez. 2, n. 7658 del 27/01/2015, Malich, Rv. 262572 - 01 -, Sez. 2, n. 7019 del 17/10/2013, Rv. 259003 - 01 -). 3. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 aprile 202
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