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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 29763/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, nel riprodurre deduzioni già esaminate dalla Corte, risulta manifestamente infondato, essendo stato correttamente osservato come le dichiarazioni testimoniali rese dal ricorrente e reputate false, seppur non decisive, fossero destinate a concorrere con gli altri elementi acquisiti alla ricostruzione della vicenda e fossero dunque idonee ad incidere, secondo una valutazione ex ante, sull'accertamento dei fatti, a prescindere da ciò che sarebbe stato in concreto valorizzato dal Giudice; Ritenuto inoltre che il secondo, il terzo e il quarto motivo risultano manifestamente infondati, in quanto la Corte ha escluso il beneficio della sospensione condizionale non in ragione di un reato ostativo, bensì sulla base di una complessiva valutazione discrezionale del dato personologico, nella quale sono confluite entrambe le condanne riportate in precedenza dal ricorrente, attestanti la sua capacità a delinquere; Ritenuto pertanto che il ricorso, non assumendo rilievo la memoria difensiva, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, nel riprodurre deduzioni già esaminate dalla Corte, risulta manifestamente infondato, essendo stato correttamente osservato come le dichiarazioni testimoniali rese dal ricorrente e reputate false, seppur non decisive, fossero destinate a concorrere con gli altri elementi acquisiti alla ricostruzione della vicenda e fossero dunque idonee ad incidere, secondo una valutazione ex ante, sull'accertamento dei fatti, a prescindere da ciò che sarebbe stato in concreto valorizzato dal Giudice; Ritenuto inoltre che il secondo, il terzo e il quarto motivo risultano manifestamente infondati, in quanto la Corte ha escluso il beneficio della sospensione condizionale non in ragione di un reato ostativo, bensì sulla base di una complessiva valutazione discrezionale del dato personologico, nella quale sono confluite entrambe le condanne riportate in precedenza dal ricorrente, attestanti la sua capacità a delinquere; Ritenuto pertanto che il ricorso, non assumendo rilievo la memoria difensiva, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iden
Sentenza Cassazione n. 29763/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris