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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23277/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il difetto della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., lamentando, in particolare, l'inidoneità della mera titolarità della carta postepay su cui è confluito l'accredito indebito a fondare il giudizio di responsabilità, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); che il giudice di appello ha correttamente ritenuto idonea a fondare il giudizio di responsabilità la titolarità in capo all'odierno ricorrente della carta postepay su cui avveniva l'accredito, integrando certamente una forma di concorso rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen., applicando adeguatamente i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce, pertanto, un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita, circostanza che impone di ascrivere al prevenuto un ruolo essenziale nella consumazione dell'illecito» (Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello); considerato che il secondo motivo - con cui ci si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - non è consentito, in quanto è aspecifico, non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugnato, che, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità di cui si discute, ha valorizzato le modalità articolate della condotta criminosa, il danno di entità non trascurabile cagionato alla persona offesa e la non occasionalità della condotta, desunta dai plurimi precedenti penali della stessa indole del reato per cui si procede; che, a fronte di siffatta puntuale motivazione il difensore si limita a reiterare le doglianze proposte ai giudici di appello, senza criticare in maniera argomentata la decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il difetto della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., lamentando, in particolare, l'inidoneità della mera titolarità della carta postepay su cui è confluito l'accredito indebito a fondare il giudizio di responsabilità, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); che il giudice di appello ha correttamente ritenuto idonea a fondare il giudizio di responsabilità la titolarità in capo all'odierno ricorrente della carta postepay su cui avveniva l'accredito, integrando certamente una forma di concorso rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen., applicando adeguatamente i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce, pertanto, un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita, circostanza che impone di ascrivere al prevenuto un ruolo essenziale nella consumazione dell'illecito» (Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello); considerato che il secondo motivo - con cui ci si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - non è consentito, in quanto è aspecifico, non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugnato, che, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità di cui si discute, ha valorizzato le modalità articolate della condotta criminosa, il danno di entità non trascurabile cagionato alla persona offesa e la non occasionalità della condotta, desunta dai plurimi precedenti penali della stessa indole del reato per cui si procede; che, a fronte di siffatta puntuale motivazione il difensore si limita a reiterare le doglianze proposte ai giudici di appello, senza criticare in maniera argomentata la decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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