CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 agosto 2026
Cassazione n. 24557/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LIDIA3387 CARCAVALLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 89/2023 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA,depositata il 06/06/2023 R.G.N. 226/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24710/2023Numero sezionale 3387/2026Numero di raccolta generale 24557/2026Data pubblicazione 07/08/2026Con sentenza n.89/23, la Corte d’appello di Bresciaconfermava la pronuncia di primo grado che avevarespinto la domanda di pensione di vecchiaia chiesta daPierina [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal[OSCURATO:DATA_NASCITA].A prescindere dalla sussistenza dei requisiti anagrafici econtributivi posti dall’art.2, co.3, lett. b) d.lgs. n.503/92,la Corte reputava che al tempo della domanda dipensione fosse in atto una sostanziale situazione diimpiego lavorativo. Era emerso infatti che per gli anni2014 e 2015 la ricorrente risultava formalmentedisoccupata a partire dal 30 giugno, e percettrice diindennità di disoccupazione, ma poi sempre reimpiegataa partire da settembre presso lo stesso datore di lavoro,sicché la sua situazione era quella di una lavoratrice che,al tempo della domanda di pensione, già sapeva che sisarebbe reimpiegata dopo una cessazione temporanea enon definitiva del rapporto.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorreper sei motivi.L’Inps resiste con controricorso.In sede di adunanza camerale, il collegio ha riservato iltermine di 60 giorni per il deposito del presenteprovvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, Pierina MaddalenaPasinetti deduce violazione del d.lgs. n.503/92, per nonavere la Corte d’appello esaminato l’ulteriore domandaNumero registro generale 24710/2023Numero sezionale 3387/2026Numero di raccolta generale 24557/2026Data pubblicazione 07/08/2026di riconoscimento della pensione con decorrenzadall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], anziché dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il motivo poiribadisce la sussistenza dei requisiti anagrafici econtributivi richiesti dal d.lgs. n.503/92.Il motivo è infondato laddove deduce omessa pronuncia.Il tribunale ha infatti esaminato e respinto anche ladomanda di pensione con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA],come si desume a pag.5, secondo capoverso, dellasentenza, dove si dà atto della domanda subordinata e,subito di seguito, viene pronunciato il rigetto; rigettoevidentemente concernente sia la domanda principalesia quella subordinata.Per la sua seconda parte, il motivo è inammissibileperché estraneo alla ratio decidendi della sentenza, nonincentrata sui requisiti anagrafico e contributivo ma sullaassenza di inoccupazione lavorativa al tempo delladomanda di pensione.Con il secondo motivo di ricorso, Pierina MaddalenaPasinetti deduce violazione e falsa applicazione degliartt.116 c.p.c., 2697 c.c., nonché omesso esame di unfatto decisivo, per non avere la Corte d’appelloconsiderato la rilevanza decisiva del documento COB([OSCURATO:PERSONA] rilasciate dal Centrodell’Impiego).Il motivo è infondato.Dal motivo emerge che il COB attestava le stessecircostanze di fatto già valutate dalla Corte d’appello,ovvero che la stessa percepì indennità di disoccupazioneper i due mesi estivi del 2014 e 2015, e che poi venneassunta a tempo indeterminato nel settembre 2015 elavorò presso la stessa società fino al 2018, epoca delNumero registro generale 24710/2023Numero sezionale 3387/2026Numero di raccolta generale 24557/2026Data pubblicazione 07/08/2026pensionamento. Trattasi di circostanze considerate insentenza, sicché nessun fatto decisivo fu omesso.Con il quarto motivo di ricorso, logicamente prioritario,rispetto al terzo, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione dell’art.112 c.p.c., per avere la Corte d’appellodichiarato la simulazione dei contratti di lavoro a tempodeterminato per gli anni 2014 e 2015, senza che l’Inpsavesse eccepito tale simulazione.Il motivo è infondato.La Corte d’appello si è mantenuta entro i limiti delladomanda, rigettando la stessa; la simulazione è stataaffermata solo in via incidentale, e senza efficacia digiudicato. Ai fini di tale accertamento incidentale, che èvalso solo a negare il requisito della mancanza dioccupazione lavorativa al tempo della domanda, nonoccorreva alcuna domanda dell’Inps, necessaria ai sensidell’art.34 c.p.c. nei soli casi di pregiudizialità tecnica(causa pregiudiziale) – distinta dalla pregiudizialitàlogica – tesa a far giudicato autonomo sulla domandaanche al di fuori del giudizio in cui è decisa (v.Cass.13173/07, Cass.24427/22).Con il quinto motivo di ricorso, Pierina MaddalenaPasinetti deduce violazione dell’art.2697 c.c., per averela Corte d’appello rigettato la domanda di pensione sullabase di una presunzione di simulazione, nonostante laricorrente avesse dimostrato tutti i requisiti costitutividel diritto e l’Inps non avesse provato la mancatacessazione dei rapporti di lavoro nel 2014 e 2015.Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha ritenuto non sussistente, in base aprova presuntiva tratta da fatti allegati al processo, ilrequisito costitutivo della assenza di impiego lavorativoNumero registro generale 24710/2023Numero sezionale 3387/2026Numero di raccolta generale 24557/2026Data pubblicazione 07/08/2026al tempo della domanda di pensione (v. Cass.14417/19che parla di requisito del diritto insieme a quellodell’anzianità contributiva) Non vi è stata alcunaviolazione dell’art.2697 c.c. con assolvimento dell’Inpsdal relativo onere probatorio ma, al contrario, è risultatamancante la prova di un requisito costitutivo del diritto,spettante alla ricorrente.Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] violazione dell’art.112 c.p.c., per non avere laCorte territoriale pronunciato sul terzo motivo d’appello,ove era chiesta la riforma della pronuncia di primo grado,la quale aveva condannato la ricorrente alle spese delgrado senza considerare la dichiarazione ex art.152 d.a.c.p.c. versata in atti.Il motivo è fondato.Risulta dall’atto d’appello che venne proposto un terzomotivo di impugnazione per violazione dell’art.152 d.a.c.p.c., mentre la sentenza qui gravata non ha esaminatotale mezzo, non citato nemmeno in narrativa.La sentenza va dunque cassata in relazione all’omessapronuncia, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia perl’esame del terzo motivo d’appello e senza vincolo didiversa composizione trattandosi di rinvio restitutorioIl sesto motivo di ricorso, che deduce nel merito laviolazione dell’art.152 d.a. c.p.c. per non avere ilTribunale di Brescia disposto la non ripetibilità dellespese, resta assorbito.In conclusione, la sentenza va cassata in relazioneall’accoglimento del terzo motivo di ricorso; la Corted’appello, in sede di rinvio, deciderà anche sulle spesedel presente giudizio di cassazione. P.Q.MNumero registro generale 24710/2023Numero sezionale 3387/2026Numero di raccolta generale 24557/2026Data pubblicazione 07/08/2026La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti irestanti e assorbito il sesto motivo, cassa la sentenza inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appellodi Brescia anche per le spese di lite del presente giudiziodi cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteRossana Mancino