Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 settembre 2020

Cassazione n. 36936/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 29913/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 3048/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D ELL'UTRI ; Rilevato che, con sentenza resa in data 8/9/2020 (n. 3048/2020), la Corte d'ap- pello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice il primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di Io- landa Crimi, delle somme da quest'ultima rivendicate in esecuzione di un accordo intercorso tra le parti e comprovato, unitamente ai restanti elementi istruttori, da una scrittura privata prodotta in fotocopia dall'originaria attrice; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto irriducibilmente generica la contestazione avanzata dal Cardano nei confronti della documentazione prodotta dalla contro- parte, nonché laddove aveva ritenuto adeguatamente comprovato il credito della Crimi, attesa, tra l'altro, l'infondatezza delle eccezioni di nullità sollevate dal Cardano in ordine al negozio sostanziale dedotto in giudizio; avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, Ni- cola Cardano ha dichiarato di rinunciare al ricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, il processo dev'essere dichiarato estinto per rinuncia; infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell'adunanza colle- giale) il ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto;Adunanza del 19 ottobre 2021 - R.G. n. 29913/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determi- nare l'effetto dell'estinzione del processo; non vi è luogo all'adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 19/10/2021.

Il Presidente i ra Graziosi [OSCURATO:PERSONA] 2 C !.;' 2D21 1 CELL 91 PERTO onte Adunanza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 29913/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 3048/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D ELL'UTRI ; Rilevato che, con sentenza resa in data 8/9/2020 (n. 3048/2020), la Corte d'ap- pello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice il primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di Io- landa Crimi, delle somme da quest'ultima rivendicate in esecuzione di un accordo intercorso tra le parti e comprovato, unitamente ai restanti elementi istruttori, da una scrittura privata prodotta in fotocopia dall'originaria attrice; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto irriducibilmente generica la contestazione avanzata dal Cardano nei confronti della documentazione prodotta dalla contro- parte, nonché laddove aveva ritenuto adeguatamente comprovato il credito della Crimi, attesa, tra l'altro, l'infondatezza delle eccezioni di nullità sollevate dal Cardano in ordine al negozio sostanziale dedotto in giudizio; avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, Ni- cola Cardano ha dichiarato di rinunciare al ricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, il processo dev'essere dichiarato estinto per rinuncia; infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell'adunanza colle- giale) il ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto;Adunanza del 19 ottobre 2021 - R.G. n. 29913/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determi- nare l'effetto dell'estinzione del processo; non vi è luogo all'adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 391 c.p.c.. P.Q.M. Dichiara estinto il processo. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 19/10/2021. Il Presidente i ra Graziosi [OSCURATO:PERSONA] 2 C !.;' 2D21 1 CELL 91 PERTO onte Adunanza d
Sentenza Cassazione n. 36936/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris