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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14644/2026

Testo disponibile della fonte

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iusta procura autenticata a ministero no-tar Trimarchi in data 20.2.2024 nonché in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] procura autenticata a ministero notar Trimarchi in data 20.2.2024, elet-tivamente domiciliata in Roma, alla via Linneo, n. 8, presso lo studio dell'avvo-cato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rap-presenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso.RICORRENTEcontroAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] TO3 – A.S.L.

TO3 – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] -in persona del direttore generale legale rappresentante pro tempore, elettiva-mente domiciliata in Torino, al corso [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso lo studio dell'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che laNumero registro generale 18421/2024Numero sezionale 402/2026Numero di raccolta generale 14644/2026rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al controri-Data pubblicazione 18/05/2026corso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 20/2024 della Corte d'Appello di Torino.Udita la relazione nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

La “BFF Bank” s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sen-tenza della Corte d'appello di Torino n. 20/2024 (che ha integralmente respintoil gravame, così confermando il primo dictum); ne ha chiesto sulla scorta diquattro motivi- I) violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c., inrelazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte omesso di esami-nare atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per la controversia, in quantoove li avesse esaminati avrebbe rilevato che una parte dei crediti per sorte ca-pitale e somme correlate non era stata pagata o, comunque, in relazione all'art.360 comma 1 n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello omesso di esaminare fattie circostanze decisivi per la controversia;II) violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c., inrelazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte omesso di esami-nare atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per la controversia, in quantoove li avesse esaminati avrebbe rilevato che una parte dei crediti non era statastornata dalle società fornitrici cedenti mediante l'emissione di note di credito e,Numero registro generale 18421/2024Numero sezionale 402/2026Numero di raccolta generale 14644/2026Data pubblicazione 18/05/2026comunque, che le note di credito non erano opponibili alla cessionaria BFF o,comunque, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per avere la Corted'appello omesso di esaminare fatti e circostanze decisivi per la controversia;III) violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c., inrelazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte omesso di esami-nare atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per la controversia, in quantoove li avesse esaminati avrebbe rilevato che una parte dei crediti non avevacostituto oggetto di una transazione o, comunque, in relazione all'art. 360comma 1 n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello omesso di esaminare fatti ecircostanze decisivi per la controversia;IV) violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c., inrelazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte omesso di esami-nare atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per la controversia, in quantoove li avesse esaminati avrebbe rilevato che in relazione ai crediti esclusiva-mente a titolo di interessi di mora fatturati mediante i documenti denominatinote debito BFF ha fornito la prova del diritto al pagamento di tali interessi esomme correlate e l'azienda non ha sollevato contestazioni specifiche in ordineal diritto di BFF al pagamento delle somme correlate o, comunque, in relazioneall'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello omesso di esami-nare fatti e circostanze decisivi per la controversia; -la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese dilite.L' “[OSCURATO:PERSONA] TO3 – A.S.L.

TO3” ha depositato controricorso;ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.2.

La ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria la controricorrente.Numero registro generale 18421/2024Numero sezionale 402/2026Numero di raccolta generale 14644/2026Data pubblicazione 18/05/2026CONSIDERATO CHE3.

Il ricorso è inammissibile.4.

Più esattamente l'esperito ricorso è del tutto deficitario in relazione all'o-nere, di cui all'art. 366, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., della “chiara esposizionedei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso”.La ricorrente, dunque, non ha assolto l'onere anzidetto.Soccorre, perciò, l'elaborazione di questa Corte secondo cui, per soddisfare ilrequisito imposto dall'art. 366, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassa-zione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e par-ticolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delleparti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in mododa consentire al Giudice di legittimità di avere la completa cognizione della con-troversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del pro-cesso, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporregli argomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisaenucleazione dei fatti di causa (cfr. Cass. (ord.) 3.11.2020, n. 24432; Cass.(ord.) 28.5.2018, n. 13312, secondo cui, per soddisfare il requisito imposto dalloart. 366, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere lachiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioniprocessuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati“causa petendi” e “petitum”, nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi,non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distil-lazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equi-varrebbe a devolvere alla S.C. un'attività di estrapolazione della materia delcontendere, che è riservata invece al ricorrente.

Il requisito non è adempiuto,Numero registro generale 18421/2024Numero sezionale 402/2026Numero di raccolta generale 14644/2026Data pubblicazione 18/05/2026pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un'inestricabile commistionedi elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e do-cumenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di moti-vazione della sentenza di primo grado; Cass. (ord.) 12.1.2024, n. 1352).5.

In dipendenza dell'inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannataa rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo.6.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricor-rente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (cfr.Cass.

Sez.

Un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del pre-sente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.700,00, di cuieuro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella mi-sura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 27 gennaio 2026.Numero registro generale 18421/2024Numero sezionale 402/2026Numero di raccolta generale 14644/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iusta procura autenticata a ministero no-tar Trimarchi in data 20.2.2024 nonché in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] procura autenticata a ministero notar Trimarchi in data 20.2.2024, elet-tivamente domiciliata in Roma, alla via Linneo, n. 8, presso lo studio dell'avvo-cato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rap-presenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso.RICORRENTEcontroAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] TO3 – A.S.L. TO3 – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] -in persona del direttore generale legale rappresentante pro tempore, elettiva-mente domiciliata in Torino, al corso [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso lo studio dell'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che laNumero registro generale 18421/2024Numero sezionale 402/2026Numero di raccolta generale 14644/2026rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al controri-Data pubblicazione 18/05/2026corso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 20/2024 della Corte d'Appello di Torino.Udita la relazione nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. La “BFF Bank” s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sen-tenza della Corte d'appello di Torino n. 20/2024 (che ha integralmente respintoil gravame, così confermando il primo dictum); ne ha chiesto sulla scorta diquattro motivi- I) violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c., inrelazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte omesso di esami-nare atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per la controversia, in quantoove li avesse esaminati avrebbe rilevato che una parte dei crediti per sorte ca-pitale e somme correlate non era stata pagata o, comunque, in relazione all'art.360 comma 1 n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello omesso di esaminare fattie circostanze decisivi per la controversia;II) violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c., inrelazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte omesso di esami-nare atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per la controversia, in quantoove li avesse esaminati avrebbe rilevato che una parte dei crediti non era statastornata dalle società fornitrici cedenti mediante l'emissione di note di credito e,Numero registro generale 18421/2024Numero sezionale 402/2026Numero di raccolta generale 14644/2026Data pubblicazione 18/05/2026comunque, che le note di credito non erano opponibili alla cessionaria BFF o,comunque, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per avere la Corted'appello omesso di esaminare fatti e circostanze decisivi per la controversia;III) violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c., inrelazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte omesso di esami-nare atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per la controversia, in quantoove li avesse esaminati avrebbe rilevato che una parte dei crediti non avevacostituto oggetto di una transazione o, comunque, in relazione all'art. 360comma 1 n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello omesso di esaminare fatti ecircostanze decisivi per la controversia;IV) violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c., inrelazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte omesso di esami-nare atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per la controversia, in quantoove li avesse esaminati avrebbe rilevato che in relazione ai crediti esclusiva-mente a titolo di interessi di mora fatturati mediante i documenti denominatinote debito BFF ha fornito la prova del diritto al pagamento di tali interessi esomme correlate e l'azienda non ha sollevato contestazioni specifiche in ordineal diritto di BFF al pagamento delle somme correlate o, comunque, in relazioneall'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello omesso di esami-nare fatti e circostanze decisivi per la controversia; -la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese dilite.L' “[OSCURATO:PERSONA] TO3 – A.S.L. TO3” ha depositato controricorso;ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.2. La ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria la controricorrente.Numero registro generale 18421/2024Numero sezionale 402/2026Numero di raccolta generale 14644/2026Data pubblicazione 18/05/2026CONSIDERATO CHE3. Il ricorso è inammissibile.4. Più esattamente l'esperito ricorso è del tutto deficitario in relazione all'o-nere, di cui all'art. 366, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., della “chiara esposizionedei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso”.La ricorrente, dunque, non ha assolto l'onere anzidetto.Soccorre, perciò, l'elaborazione di questa Corte secondo cui, per soddisfare ilrequisito imposto dall'art. 366, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassa-zione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e par-ticolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delleparti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in mododa consentire al Giudice di legittimità di avere la completa cognizione della con-troversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del pro-cesso, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporregli argomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisaenucleazione dei fatti di causa (cfr. Cass. (ord.) 3.11.2020, n. 24432; Cass.(ord.) 28.5.2018, n. 13312, secondo cui, per soddisfare il requisito imposto dalloart. 366, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere lachiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioniprocessuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati“causa petendi” e “petitum”, nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi,non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distil-lazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equi-varrebbe a devolvere alla S.C. un'attività di estrapolazione della materia delcontendere, che è riservata invece al ricorrente. Il requisito non è adempiuto,Numero registro generale 18421/2024Numero sezionale 402/2026Numero di raccolta generale 14644/2026Data pubblicazione 18/05/2026pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un'inestricabile commistionedi elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e do-cumenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di moti-vazione della sentenza di primo grado; Cass. (ord.) 12.1.2024, n. 1352).5. In dipendenza dell'inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannataa rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo.6. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricor-rente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (cfr.Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del pre-sente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.700,00, di cuieuro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella mi-sura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 27 gennaio 2026.Numero registro generale 18421/2024Numero sezionale 402/2026Numero di raccolta generale 14644/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il presidenteGuido Mercolino
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