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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 ottobre 2021

Cassazione n. 40346/2021

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A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 27/04/2021 del TRIBUNALE DI VARESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Varese; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato a quelle del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 dicembre 2020 il Tribunale di Varese, accogliendo la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero, avente ad oggetto anche documenti rinvenuti presso l'abitazione dello stesso Mucci.

La Sesta Sezione di questa Corte, con la sentenza n. 10094 del 24 febbraio 2021, ha annullato l'ordinanza del Tribunale, non attenutosi al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, «secondo il quale, in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria».

Il Tribunale di Varese, in sede di rinvio, rigettava la richiesta di riesame.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della suddetta ordinanza per mancanza o apparenza della motivazione.

Il Tribunale ha solo richiamato il contenuto della sentenza della Corte di cassazione, senza esplicitare per quali ragioni l'applicazione del principio di diritto enunciato in detta pronuncia imponga la conclusione opposta rispetto a quella assunta nell'ordinanza annullata.

La ricostruzione dei fatti operata dal Pubblico Ministero non può condurre alla fattispecie prevista dall'art. 319 cod. pen., non essendo stato individuato il pubblico ufficiale in ipotesi corrotto né indicato il prezzo della corruzione.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali si è associata la difesa del ricorrente.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito.

La motivazione dell'ordinanza impugnata, infatti, non è né mancante né apparente, avendo spiegato le ragioni per le quali sussiste il fumus del reato di corruzione, con una valutazione conforme al principio enunciato nella sentenza di annullamento, anche in relazione ai due profili critici evidenziati dal ricorrente.

La difesa ha contestato la correttezza delle argomentazioni del Tribunale, censurando di fatto la motivazione del provvedimento impugnato, con deduzioni di puro merito, in contrasto con il diritto vivente, secondo il quale «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez.

U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 2, n. 35693 del 30/06/2021, Rosi, non mass; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336, in motivazione; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 ottobre 2021.

Sentenza a motivazione semplificata.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 27/04/2021 del TRIBUNALE DI VARESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Varese; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato a quelle del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 dicembre 2020 il Tribunale di Varese, accogliendo la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero, avente ad oggetto anche documenti rinvenuti presso l'abitazione dello stesso Mucci. La Sesta Sezione di questa Corte, con la sentenza n. 10094 del 24 febbraio 2021, ha annullato l'ordinanza del Tribunale, non attenutosi al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, «secondo il quale, in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria». Il Tribunale di Varese, in sede di rinvio, rigettava la richiesta di riesame. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della suddetta ordinanza per mancanza o apparenza della motivazione. Il Tribunale ha solo richiamato il contenuto della sentenza della Corte di cassazione, senza esplicitare per quali ragioni l'applicazione del principio di diritto enunciato in detta pronuncia imponga la conclusione opposta rispetto a quella assunta nell'ordinanza annullata. La ricostruzione dei fatti operata dal Pubblico Ministero non può condurre alla fattispecie prevista dall'art. 319 cod. pen., non essendo stato individuato il pubblico ufficiale in ipotesi corrotto né indicato il prezzo della corruzione. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali si è associata la difesa del ricorrente. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito. La motivazione dell'ordinanza impugnata, infatti, non è né mancante né apparente, avendo spiegato le ragioni per le quali sussiste il fumus del reato di corruzione, con una valutazione conforme al principio enunciato nella sentenza di annullamento, anche in relazione ai due profili critici evidenziati dal ricorrente. La difesa ha contestato la correttezza delle argomentazioni del Tribunale, censurando di fatto la motivazione del provvedimento impugnato, con deduzioni di puro merito, in contrasto con il diritto vivente, secondo il quale «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 35693 del 30/06/2021, Rosi, non mass; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336, in motivazione; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2021. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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