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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41258/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego di circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato a fronte della ritenuta mancanza di elementi favorevoli ulteriori rispetto a quelli già valorizzati con il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. (pag. 4 della sentenza impugnata) e dei numerosi precedenti penali anche specifici; si tratta di una valutazione in linea con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancato concessione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen. può legittimamente giustificarsi anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione ed in senso negativo anche i soli precedenti penali a carico dell'imputato (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disapplicazione della ritenuta recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello correttamente evidenziato che nell'atto di appello la deduzione sul punto era del tutto aspecifica poiché limitata ad invocare apoditticamente l'esclusione della aggravante senza allegare alcun argomento a sostegno; osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento agli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, è parimenti manifestamente infondato, dovendosi a tal proposito ricordare che la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è deducibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego di circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato a fronte della ritenuta mancanza di elementi favorevoli ulteriori rispetto a quelli già valorizzati con il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. (pag. 4 della sentenza impugnata) e dei numerosi precedenti penali anche specifici; si tratta di una valutazione in linea con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancato concessione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen. può legittimamente giustificarsi anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione ed in senso negativo anche i soli precedenti penali a carico dell'imputato (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disapplicazione della ritenuta recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello correttamente evidenziato che nell'atto di appello la deduzione sul punto era del tutto aspecifica poiché limitata ad invocare apoditticamente l'esclusione della aggravante senza allegare alcun argomento a sostegno; osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento agli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, è parimenti manifestamente infondato, dovendosi a tal proposito ricordare che la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è deducibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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