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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12574/2026

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a del 24/04/2025 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso quanto al secondo motivo el’annullamento della sentenza senza rinvio quanto al primo motivo, essendo ilreato estinto per remissione di querela, con condanna alle spese;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso e riportandosi ai motivi dedotti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 24 aprile 2025 la Corte d’Appello di Bariconfermava la sentenza emessa il 19 giugno 2024 dal Tribunale di Trani con laquale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dei reati di rapinapluriaggravata in concorso e percosse e condannato alle pene di legge.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.3.

Con il primo motivo rassegnava che successivamente all’emissione dellasentenza di appello era intervenuta remissione di querela da parte dellapersona offesa [OSCURATO:PERSONA] e accettazione da parte dell’imputato, cosìche, per l’effetto, il reato di percosse doveva essere dichiarato estinto.4.

Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 311 e 628 cod.pen., in relazione alla sentenza n. 86 del 2024 della Corte Costituzionale,nonché carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dellalieve entità della rapina, e ancora erronea applicazione dell’art. 62, n. 4), cod.pen.Assumeva che la Corte territoriale aveva disatteso una serie di elementi cheinvece avrebbe dovuto valorizzare per ritenere la lieve entità del fatto, quali lacircostanza che l’imputato, quasi immediatamente, aveva restituito la sommasottratta, pari a euro 200,00, e nel corso del giudizio di appello aveva versato infavore della persona offesa l’ulteriore somma di euro 300,00, comportamentiche dovevano essere ritenuti significativi dell’assenza di un intento predatoriostabile e radicato e della volontà dell’imputato di ridurre al minimo leconseguenze dannose del fatto.Deduceva inoltre che gli stessi elementi evidenziati dovevano esserevalorizzati anche ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante di cuiall’art. 62, n. 4). cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è fondato.Sono in atti la remissione di querela sottoscritta dalla persona offesaTortorella [OSCURATO:PERSONA] e l’accettazione sottoscritta dall’imputato [OSCURATO:PERSONA].La remissione produce effetto esclusivamente in relazione al reato dipercosse, per l’appunto perseguibile a querela, del quale, pertanto, deve esseredichiarata l’estinzione.Per l’effetto deve essere eliminata la relativa pena di mesi uno di reclusione.2.

Diversamente, è manifestamente infondato, e pertanto inammissibile, ilsecondo motivo.La Corte d’Appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione allaritenuta esclusione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cuialla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024, avendo congruamenteosservato come “il fatto non possa essere considerato di lieve entità, alla lucedell’approfittamento della gentilezza della persona offesa (mostratasi cordiale edisponibile a soddisfare le plurime richieste dell’imputato), della sfrontatezzadimostrata, del luogo di privata dimora in cui fu perpetrata l’azione criminosa,dell’orario notturno e della scelta di una vittima particolarmente vulnerabile sulpiano fisico”.Richiamando una serie di elementi che hanno connotato il fatto criminoso laCorte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio, enucleato dallagiurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'attenuante della lieve entità delfatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina aseguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula unavalutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso incui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine allanatura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condottaovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente alreato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti (v.

Sez. 2,n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 – 01, che tratta di una fattispecie incui la Corte ha escluso la sussistenza dell'indicata attenuante in relazione adue rapine di apparecchi cellulari, perpetrate provocando lesioni alla personaoffesa e in un contesto di atti persecutori).Resta, pertanto, esclusa la denunciata violazione di legge.Quanto alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. (l’averecagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità), ilmotivo non è consentito in quanto non è stato dedotto con i motivi di appello(v. ex multis, Sez. 5, n. 40863 del 18/11/2025, L., Rv. 288905 – 02, secondocui, in tema di ricorso per cassazione non sono deducibili questioni nonprospettate nei motivi di appello ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio inogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibileproporre in precedenza).La Corte d’Appello, peraltro, considerando che la detta circostanzaconcedibile d’ufficio, ha ritenuto che la stessa dovesse essere esclusa e alriguardo ha reso una motivazione immune da vizi, richiamando il fatto che allavittima, era stata sottratta, oltre ai documenti personali, la somma di euro200,00 e osservando congruamente che per la stessa, affetta da invalidità, ilpregiudizio patrimoniale patito non doveva essere considerato particolarmentemodesto, considerato anche che, attesa la natura plurioffensiva del reato dirapina, nella specie doveva tenersi conto anche della lesione alla libertà eall’integrità fisica e morale del soggetto aggredito.Come si vede, la Corte di merito ha dato conto in maniera puntuale dei fatticonsiderati ai fini della valutazione relativa alla detta attenuante e da essi hatratto conseguenze improntate a logica.3.

Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio limitatamente al reato di percosse di cui al capo B) perché estintoper remissione di querela.Ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., la pena finale può essererideterminata, sulla base delle statuizioni del giudice di merito, in anni sei direclusione ed euro 2.100,00 di multa, pari alla pena base individuata dalTribunale di Trani e considerata l’eliminazione dell’aumento di pena per lacontinuazione con il reato di percosse, pari a mesi uno di reclusione, che, comedetto, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione di querela.Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di percossedi cui al capo B) perché estinto per remissione di querela, ed elimina la relativapena di mesi uno di reclusione, determinando la pena finale in anni 6 direclusione ed euro 2.100,00 di multa.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così deciso il 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 24/04/2025 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso quanto al secondo motivo el’annullamento della sentenza senza rinvio quanto al primo motivo, essendo ilreato estinto per remissione di querela, con condanna alle spese;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso e riportandosi ai motivi dedotti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 24 aprile 2025 la Corte d’Appello di Bariconfermava la sentenza emessa il 19 giugno 2024 dal Tribunale di Trani con laquale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dei reati di rapinapluriaggravata in concorso e percosse e condannato alle pene di legge.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.3. Con il primo motivo rassegnava che successivamente all’emissione dellasentenza di appello era intervenuta remissione di querela da parte dellapersona offesa [OSCURATO:PERSONA] e accettazione da parte dell’imputato, cosìche, per l’effetto, il reato di percosse doveva essere dichiarato estinto.4. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 311 e 628 cod.pen., in relazione alla sentenza n. 86 del 2024 della Corte Costituzionale,nonché carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dellalieve entità della rapina, e ancora erronea applicazione dell’art. 62, n. 4), cod.pen.Assumeva che la Corte territoriale aveva disatteso una serie di elementi cheinvece avrebbe dovuto valorizzare per ritenere la lieve entità del fatto, quali lacircostanza che l’imputato, quasi immediatamente, aveva restituito la sommasottratta, pari a euro 200,00, e nel corso del giudizio di appello aveva versato infavore della persona offesa l’ulteriore somma di euro 300,00, comportamentiche dovevano essere ritenuti significativi dell’assenza di un intento predatoriostabile e radicato e della volontà dell’imputato di ridurre al minimo leconseguenze dannose del fatto.Deduceva inoltre che gli stessi elementi evidenziati dovevano esserevalorizzati anche ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante di cuiall’art. 62, n. 4). cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è fondato.Sono in atti la remissione di querela sottoscritta dalla persona offesaTortorella [OSCURATO:PERSONA] e l’accettazione sottoscritta dall’imputato [OSCURATO:PERSONA].La remissione produce effetto esclusivamente in relazione al reato dipercosse, per l’appunto perseguibile a querela, del quale, pertanto, deve esseredichiarata l’estinzione.Per l’effetto deve essere eliminata la relativa pena di mesi uno di reclusione.2. Diversamente, è manifestamente infondato, e pertanto inammissibile, ilsecondo motivo.La Corte d’Appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione allaritenuta esclusione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cuialla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024, avendo congruamenteosservato come “il fatto non possa essere considerato di lieve entità, alla lucedell’approfittamento della gentilezza della persona offesa (mostratasi cordiale edisponibile a soddisfare le plurime richieste dell’imputato), della sfrontatezzadimostrata, del luogo di privata dimora in cui fu perpetrata l’azione criminosa,dell’orario notturno e della scelta di una vittima particolarmente vulnerabile sulpiano fisico”.Richiamando una serie di elementi che hanno connotato il fatto criminoso laCorte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio, enucleato dallagiurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'attenuante della lieve entità delfatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina aseguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula unavalutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso incui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine allanatura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condottaovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente alreato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti (v. Sez. 2,n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 – 01, che tratta di una fattispecie incui la Corte ha escluso la sussistenza dell'indicata attenuante in relazione adue rapine di apparecchi cellulari, perpetrate provocando lesioni alla personaoffesa e in un contesto di atti persecutori).Resta, pertanto, esclusa la denunciata violazione di legge.Quanto alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. (l’averecagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità), ilmotivo non è consentito in quanto non è stato dedotto con i motivi di appello(v. ex multis, Sez. 5, n. 40863 del 18/11/2025, L., Rv. 288905 – 02, secondocui, in tema di ricorso per cassazione non sono deducibili questioni nonprospettate nei motivi di appello ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio inogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibileproporre in precedenza).La Corte d’Appello, peraltro, considerando che la detta circostanzaconcedibile d’ufficio, ha ritenuto che la stessa dovesse essere esclusa e alriguardo ha reso una motivazione immune da vizi, richiamando il fatto che allavittima, era stata sottratta, oltre ai documenti personali, la somma di euro200,00 e osservando congruamente che per la stessa, affetta da invalidità, ilpregiudizio patrimoniale patito non doveva essere considerato particolarmentemodesto, considerato anche che, attesa la natura plurioffensiva del reato dirapina, nella specie doveva tenersi conto anche della lesione alla libertà eall’integrità fisica e morale del soggetto aggredito.Come si vede, la Corte di merito ha dato conto in maniera puntuale dei fatticonsiderati ai fini della valutazione relativa alla detta attenuante e da essi hatratto conseguenze improntate a logica.3. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio limitatamente al reato di percosse di cui al capo B) perché estintoper remissione di querela.Ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., la pena finale può essererideterminata, sulla base delle statuizioni del giudice di merito, in anni sei direclusione ed euro 2.100,00 di multa, pari alla pena base individuata dalTribunale di Trani e considerata l’eliminazione dell’aumento di pena per lacontinuazione con il reato di percosse, pari a mesi uno di reclusione, che, comedetto, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione di querela.Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di percossedi cui al capo B) perché estinto per remissione di querela, ed elimina la relativapena di mesi uno di reclusione, determinando la pena finale in anni 6 direclusione ed euro 2.100,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così deciso il 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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