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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 29747/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAthairte-~e-a44e-pagt,i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 3935_23 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000 - espone censure diverse da quelle consentite, perché, con riferimento a sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. pronunciata dopo il 3.08.2017, deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., tra l'altro senza nemmeno indicare gli elementi di fatto posti a fondamento della doglianza, e, quindi, formula doglianze divere da quelle tassativamente previste dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiarà inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAthairte-~e-a44e-pagt,i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 3935_23 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000 - espone censure diverse da quelle consentite, perché, con riferimento a sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. pronunciata dopo il 3.08.2017, deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., tra l'altro senza nemmeno indicare gli elementi di fatto posti a fondamento della doglianza, e, quindi, formula doglianze divere da quelle tassativamente previste dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiarà inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29747/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris