CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 24350/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]- ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato in data 19 maggio 2022 memoria ancora illustrando i motivi già proposti e insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame dell'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha respinto il riesame proposto nell'interesse dell'indagato confermando l'ordinanza del GIP del Tribunale dell'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione a fattispecie di estorsione 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in merito all'eccepita insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La difesa lamenta la presenza di discrepanze e contraddizioni tra le dichiarazioni rese dalle persone offese nel corso dell'incidente probatorio e quelle rese in precedenza in sede di SIT. Contesta inoltre la coerenza tra il contenuto di tali dichiarazioni e l'impianto accusatorio sulla base del quale è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare. A fronte di ciò, il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a riportare, in maniera del tutto acritica ed estremamente sommaria, le motivazioni poste dal Gip a giustificazione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. La difesa afferma che il tempo trascorso tra la commissione dei fatti e l'applicazione della misura determinerebbe la mancanza di concretezza e attualità delle esigenze anche in conseguenza del fatto che l'imputato non aveva più alcun rapporto né con gli altri indagati né con le ditte e i lavoratori coinvolti nei fatti con la conseguenza che sarebbero venute meno le esigenze connesse al pericolo di reiterazione. Sarebbe inoltre illogico ritenere che l'imputato possa commettere reati in altro contesto 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]- ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 3.2. Il difensore del ricorrente ha depositato in data 19 maggio 2022 memoria ulteriormente articolando i motivi già proposti e insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in 'quanto il ricorrente si richiama a principi 2 ,/ pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Sussiste infatti adeguata e congrua motivazione che valorizza la professionalità acquisita e il ruolo svolto dall'indagato; elementi che sono logicamente ricollegati alla concreta possibilità che l'indagato medesimo possa riutilizzare le capacità - reiteratamente dimostrate nel tempo - di agevolare l'illecito di sfruttamento dei lavoratori anche in altro contesto. Sotto tale aspetto, non appare nemmeno illogico l'assunto della irrilevanza del tempo trascorso sia in conseguenza del carattere essenzialmente capzioso e quindi non agevolmente rilevabile delle condotte sia in conseguenza della specificità delle competenze acquisite. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro