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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 15620/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE LuigiAbete - Consigliere - Roberto GiovanniConti - Consigliere - Ud.28/04/2023 - CC AnnamariaCasadonte - Consigliera rel. - R.G.N.12637/2017 [OSCURATO:PERSONA] - Consigliera - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12637-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] di Pasquale, con domicilio eletto presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 288; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 23880/2016 della Corte di Cassazione, depositata il 23/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con atto notificato in data 16/05/2017, chiede la revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ. dell’ordinanza di questa Corte n. 23880/2016 resa pubblica il 23/11/2016.

L’ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila pronunciata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] fra il Comune di Montorio al Vomano e [OSCURATO:PERSONA] (società rimasta contumace nel giudizio d’appello e che si sarebbe cancellata dal R.I. nelle more del giudizio).

Tanto, in base al principio per cui il ricorrente per cassazione che non abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito è tenuto, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, non solo a depositare in cancelleria ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (eventualmente anche oltre il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., purché notifichi il relativo elenco alle controparti) i documenti diretti a provare la sua legittimazione, ma anche ad indicare detti documenti nel ricorso, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ., così da realizzare l’assoluta, precisa delimitazione del thema decidendum(Cass n. 15136/2016).

2. Il Comune di Montorio al Vomano ha resistito con controricorso notificato il 21 giugno 2017, concludendo per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso.

3. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. considerato che

4. L’unico motivo proposto denunzia il travisamento della situazione di fatto, in relazione all’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento al mancato esame dei documenti allegati al ricorso, rilevante ai fini della prova della legittimatio ad causam della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

4.1. La società ricorrente espone di aver allegato al ricorso per cassazione la documentazione necessaria al suddetto fine mediante il deposito del fascicolo di parte della fase inibitoria di appello, debitamente richiamato nel ricorso a pagina 18, nonché mediante deposito con elenco ex art. 372 cod. proc. civ..

4.2. La revocazione è inammissibile per l’assorbente e decisivo rilievo che non si verte invero nella fattispecie dell’errore di fatto quale definito dalla norma e dall’interpretazione giurisprudenziale consolidata, bensì in quella della questione di diritto, cioè la legittimazione ad agire per cassazione di soggetto estraneo alla vicenda processuale che non aveva partecipato al giudizio di impugnazione conclusosi con la sentenza impugnata per cassazione.

4.3. In tema direvocazione delle sentenze della Corte dicassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di c ui all'art.391 bis c.p.c. presuppone unerrore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di unfatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area deglierrori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 10040/2022; id.17179/2020; id.20635/2017).

4.5. Occorre inoltre rilevare il difetto di specificità gravante sul ricorrente in ordine al contenuto del ricorso per cassazione a suo tempo proposto e non assolto nemmeno in questa sede. 5.Atteso l’esito della revocazione, la ricorrente è condannata, in applicazione del principio di soccombenza alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. 6.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 4.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE LuigiAbete - Consigliere - Roberto GiovanniConti - Consigliere - Ud.28/04/2023 - CC AnnamariaCasadonte - Consigliera rel. - R.G.N.12637/2017 [OSCURATO:PERSONA] - Consigliera - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12637-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] di Pasquale, con domicilio eletto presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 288; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 23880/2016 della Corte di Cassazione, depositata il 23/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con atto notificato in data 16/05/2017, chiede la revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ. dell’ordinanza di questa Corte n. 23880/2016 resa pubblica il 23/11/2016. L’ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila pronunciata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] fra il Comune di Montorio al Vomano e [OSCURATO:PERSONA] (società rimasta contumace nel giudizio d’appello e che si sarebbe cancellata dal R.I. nelle more del giudizio). Tanto, in base al principio per cui il ricorrente per cassazione che non abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito è tenuto, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, non solo a depositare in cancelleria ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (eventualmente anche oltre il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., purché notifichi il relativo elenco alle controparti) i documenti diretti a provare la sua legittimazione, ma anche ad indicare detti documenti nel ricorso, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ., così da realizzare l’assoluta, precisa delimitazione del thema decidendum(Cass n. 15136/2016). 2. Il Comune di Montorio al Vomano ha resistito con controricorso notificato il 21 giugno 2017, concludendo per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso. 3. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. considerato che 4. L’unico motivo proposto denunzia il travisamento della situazione di fatto, in relazione all’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento al mancato esame dei documenti allegati al ricorso, rilevante ai fini della prova della legittimatio ad causam della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 4.1. La società ricorrente espone di aver allegato al ricorso per cassazione la documentazione necessaria al suddetto fine mediante il deposito del fascicolo di parte della fase inibitoria di appello, debitamente richiamato nel ricorso a pagina 18, nonché mediante deposito con elenco ex art. 372 cod. proc. civ.. 4.2. La revocazione è inammissibile per l’assorbente e decisivo rilievo che non si verte invero nella fattispecie dell’errore di fatto quale definito dalla norma e dall’interpretazione giurisprudenziale consolidata, bensì in quella della questione di diritto, cioè la legittimazione ad agire per cassazione di soggetto estraneo alla vicenda processuale che non aveva partecipato al giudizio di impugnazione conclusosi con la sentenza impugnata per cassazione. 4.3. In tema direvocazione delle sentenze della Corte dicassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di c ui all'art.391 bis c.p.c. presuppone unerrore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di unfatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area deglierrori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 10040/2022; id.17179/2020; id.20635/2017). 4.5. Occorre inoltre rilevare il difetto di specificità gravante sul ricorrente in ordine al contenuto del ricorso per cassazione a suo tempo proposto e non assolto nemmeno in questa sede. 5.Atteso l’esito della revocazione, la ricorrente è condannata, in applicazione del principio di soccombenza alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. 6.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 4.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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