CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 13886/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4701-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - C011troricorrente- avverso la sentenza n. 2306/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata 11 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ricorre per la cassazione della sentenza n. 720/2020 della Corte d'Appello di Potenza, pubblicata il 23 dicembre 2020, articolando un solo motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri espone di essere stata convenuta, ex art. 702 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Palermo, da [OSCURATO:PERSONA], il quale, premesso di avere frequentato il corso di specializzazione in Oftalmologia, presso l'Università degli Studi di Palermo, dal 1989/1990 al 1991/1992, conseguendo il diploma di specialista in data 29 novembre 1992, lamentava di non avere ricevuto alcuna remunerazione, in violazione delle direttive nn. 75/363 e n. 82/76 CEE, e chiedeva di essere risarcito dei danni subiti per il ritardo con cui erano state recepite dallo Stato italiano le suddette direttive, quantificandoli in euro 11.103,82 annui, oltre a rivalutazione e interessi. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 6 maggio 2015, respingeva il ricorso, dichiarando intervenuta la prescrizione del credito risarcitorio. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello, dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente rilevato la prescrizione del suo credito risarcitorio, atteso che la diffida al MIUR era idonea ad interrompere il corso del termine prescrizionale. Ric. 2020 n. 04701 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -2- La Corte d'Appello, con la sentenza n. 2306/2019, accoglieva il gravame e accordava all'appellante il diritto ad ottenere la somma di euro 26.860,00, oltre ad interessi dal 7 maggio 2007 fino al soddisfo, oltre alle spese del doppio grado di giudizio. Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che: 1.Con l'unico motivo di ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lamenta l'inammissibilità della domanda per esistenza di un precedente giudicato. Violazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione allOart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con la sentenza n. 21203/2005 del Tribunale di Roma che, in una controversia tra le stesse parti e con la medesima causa petendi, aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA]: sentenza che sarebbe stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 1516/2010. La sentenza n. 21203-2005 non era stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] né in sede di appello né nel giudizio di legittimità ed aveva, quindi, assunto nei suoi confronti efficacia di giudicato. 2.11 motivo è inammissibile, perché non risultano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c. Parte ricorrente, infatti, riproduce, dichiaratamente allo scopo di soddisfare il principio di autosufficienza, la sentenza del Tribunale di Roma n. 21203- 2005, da cui si evince effettivamente che tra i numerosi attori, tutti medici che avevano conseguito varie specializzazioni mediche nel periodo compreso tra il 1984 ed il Ric. 2020 n. 04701 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -3- 1994 e che lamentavano di non aver ricevuto alcun compenso per avere frequentato il corso di formazione specialistica, figurava anche [OSCURATO:PERSONA] (p. 13 della sentenza), ma non è stato addotto alcunché che consenta di ritenere che si tratti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] che aveva adito per le medesime ragioni il Tribunale di Palermo. Non è infatti stata prodotta alcuna indicazione, ad esempio, la procura alle liti, con la indicazione dei dati identificativi dell'attore, né la indicazione della causa petendi, con l'indicazione del corso di specializzazione frequentato. Tantomeno sono forniti di riferimenti gli ulteriori assunti su cui si basa la censura, e cioè che la decisione del Tribunale di Roma sia passata in giudicato per non essere stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. Non è sufficiente, allo scopo di soddisfare le prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c., che parte ricorrente dichiari che allegherà al ricorso, tra gli altri, la sentenza n. 21203/2005 del Tribunale di Roma, la sentenza n. 1516/10 della Corte d'Appello di Roma e la decisione n. 11941/2013 di questa Corte. Con un indirizzo consolidato, da cui non vi è ragione di discostarsi, è stato precisato che ove parte ricorrente ponga a base delle censure rivolte alla sentenza impugnata atti processuali è tenuto a fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso questa Corte, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti pure in sede di giudizio di legittimità, dovendosi ribadire che la mancanza Ric. 2020 n. 04701 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -4- anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 e successive giurisprudenza conforme). In base alla lettura del ricorso, questa Corte non è in grado di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, non essendo invero sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione. Costituisce insegnamento consolidato quello secondo cui i requisiti di formazione del ricorso rilevano ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (in termini: Cass., Sez. Un., 23/12/2019, n. 34469). È vero che nel caso di specie, essendo denunciato un error in procedendo, il perimetro cognitivo della Cassazione si amplia, investendo direttamente il "fatto processuale" (cioè, quel fatto interno al processo che ha determinato un certo effetto processuale), trattandosi pur sempre, però, di una cognizione "sugli atti", si prospetta preliminare ad ogni altra questione, anche in questo caso, quella concernente l'ammissibilità del motivo. Conseguentemente, solo quando il motivo sia ritenuto rispondente ai requisiti di ammissibilità prescritti dall'art. 366 c.p.c. diventa possibile valutarne la fondatezza e, dunque - esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione- la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali. Nel caso di specie, per le ragioni già descritte, deve dirsi, quindi, che il motivo non è correttamente formulato (Cass., Ric. 2020 n. 04701 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -5- Sez. Un., 22/5/2012, n. 8077; Cass. 09/11/2018, n. 28827; Cass. 29/09/2017, n. 22880; Cass. 02/02/2017, n. 2771; Cass. 08/06/2016, n. 11738; Cass. 04/07/2014, n. 15367; Cass. 20/07/2012, n. 12664). 3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 5. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della parte ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge,,,-'rp, c"%);_,--[OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosez