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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27296/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte appello di Venezia, avendo dichiarato estinto per prescrizione il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolimetrico (art. 186, comma 7, cod. strada) (capo 1 di imputazione) e confermato la condanna per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale aggravata (artt. 337 e 61, n. 2 cod. pen.) (capo 4) e lesioni aggravate (artt. 585 e 585 cod. pen., in relazione all'art. 576 cod. pen.) (capo 5), disposta dal Tribunale di Verona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in otto mesi di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di ricorso.

1. Vizio di motivazione in punto di mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Il potere/dovere di applicare la sospensione condizionale della pena è espressamente attribuito d'ufficio al giudice e non necessita, pertanto, di una corrispondente iniziativa di parte, sicchè può essere invocato dall'imputato anche successivamente all'atto di impugnazione e quindi anche in sede di motivi nuovi.

Né vale argomentare, come affermato ad abundantiam nel provvedimento impugnato, che l'imputato non sarebbe comunque meritevole del beneficio, considerato che la richiesta di applicazione della sospensione condizionale era stata fondata su plurimi motivi, tra cui: la circostanza che i fatti - l'uno già deciso irrevocabilmente; l'altro oggetto di ricorso - sono stati commessi in un arco temporale ristretto (tanto che avrebbe potuto trovare l'applicazione l'istituto della continuazione); l'essersi l'imputato astenuto dal commettere successivi reati; il mancato raggiungimento del tetto di due anni che osta alla concessione del beneficio.

2.2. Vizio di motivazione nella parte in cui è respinta la richiesta di valutare le circostanze attenuanti generiche prevalenti su quelle aggravanti, nonostante il contegno processuale dell'imputato, il quale ha accettato, subito dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, che il processo fosse deciso sulla base del compendio investigativo contenuto nel fascicolo delle indagini preliminari, conseguendo in tal modo un obiettivo di celerità processuale e rivelando spirito di collaborazione, senza peraltro realizzare il risultato più favorevole sul piano sanzionatorio che gli sarebbe derivato - a parità di tempistiche processuali - dalla scelta del rito abbreviato.

3. Le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentano conclusioni scritte in cui chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto e3) dall'art. 5-duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, mirando ad una rivalutazione di rilievi già dedotti dinanzi al giudice dell'appello e da questo disattesi con argomentazione completa e coerente.

2.1. Quanto al primo motivo, sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena richiesta nei motivi nuovi, va preliminarmente ricordato che la sentenza a Sezioni Unite, richiamata dal ricorrente, pur riconoscendo che il potere-dovere di applicare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

«non postula, per definizione, la necessaria iniziativa o sollecitazione di parte, espressa in una richiesta specifica anche solo in sede di conclusioni nel giudizio di appello», precisa che il suo esercizio «va correlato sia al suo fondamento normativo, che lo pone come "eccezione" al generale principio devolutivo che governa il giudizio di appello, sia al contenuto "discrezionale" del suo oggetto, che postula, ai fini dell'applicazione dei benefici come del riconoscimento di attenuanti, valutazioni di puro merito».

Da tale premessa le Sezioni unite desumono, infatti, che, «in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito» (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, ud. 2019, Salerno, Rv. 275376).

Ciò puntualizzato, la sentenza impugnata argomenta correttamente quando osserva che, non essendo stata posta la questione nei motivi di appello, essa non può essere proposta, per la prima volta, nei motivi nuovi, dovendo questi rappresentare sviluppo o approfondimento di motivi già dedotti (ex multis, Sez. 6, n. 36206 del 30109/2020, Tobi, Rv. 280294).

D'altronde, i giudici dell'appello aggiungono come la prognosi di non recidivanza, nel caso di specie, fosse preclusa da una precedente condanna sempre in materia di guida: circostanza — al contrario di quanto ritenuto dal ricorrente — particolarmente rilevante proprio perché vicina nel tempo al fatto oggetto del presente giudizio, tanto da essere presumibilmente considerata assorbente rispetto all'omessa successiva commissione di reati da parte del ricorrente, a nulla rilevando nemmeno che la somma delle due condanne sia (5A rimasta al di sotto della soglia biennale, dal momento che questo dato rappresenta, invero, un mero presupposto per la concessione del beneficio.

Può pertanto concludersi che l'omessa motivazione sui punti indicati dal ricorrente non è deducibile, trattandosi di deduzioni manifestamente infondate (di recente, Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, Palumbo, Rv. 283268).

2.2. Parimenti inammissibile appare il secondo motivo, relativo al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di appello rileva come il consenso all'acquisizione degli atti da parte dell'imputato sia già stato valutato ai fini della concessione delle attenuanti, essendo l'imputato gravato da un precedente che ha sempre a che fare con la guida; aggiunge trattarsi di motivo rilevante, ma non «di portata dirompente» (precisando, in modo incidentale, che l'istruttoria sarebbe stata, comunque, piuttosto semplice); specifica come i giudici di primo grado siano peraltro partiti dal minimo edittale, senza nemmeno operare l'aumento per la continuazione interna, come avrebbero potuto fare, essendo stati offesi due pubblici ufficiali.

Articola, in conclusione, una motivazione compiuta e non illogica, come tale non sindacabile in sede di legittimità.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 4.

Non sussistendo, peraltro, interesse della parte civile rispetto al ricorso, che non investe il rapporto civilistico, le spese processuali per il presente grado di giudizio sono compensate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Compensa integralmente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte appello di Venezia, avendo dichiarato estinto per prescrizione il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolimetrico (art. 186, comma 7, cod. strada) (capo 1 di imputazione) e confermato la condanna per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale aggravata (artt. 337 e 61, n. 2 cod. pen.) (capo 4) e lesioni aggravate (artt. 585 e 585 cod. pen., in relazione all'art. 576 cod. pen.) (capo 5), disposta dal Tribunale di Verona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in otto mesi di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di ricorso. 1. Vizio di motivazione in punto di mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il potere/dovere di applicare la sospensione condizionale della pena è espressamente attribuito d'ufficio al giudice e non necessita, pertanto, di una corrispondente iniziativa di parte, sicchè può essere invocato dall'imputato anche successivamente all'atto di impugnazione e quindi anche in sede di motivi nuovi. Né vale argomentare, come affermato ad abundantiam nel provvedimento impugnato, che l'imputato non sarebbe comunque meritevole del beneficio, considerato che la richiesta di applicazione della sospensione condizionale era stata fondata su plurimi motivi, tra cui: la circostanza che i fatti - l'uno già deciso irrevocabilmente; l'altro oggetto di ricorso - sono stati commessi in un arco temporale ristretto (tanto che avrebbe potuto trovare l'applicazione l'istituto della continuazione); l'essersi l'imputato astenuto dal commettere successivi reati; il mancato raggiungimento del tetto di due anni che osta alla concessione del beneficio. 2.2. Vizio di motivazione nella parte in cui è respinta la richiesta di valutare le circostanze attenuanti generiche prevalenti su quelle aggravanti, nonostante il contegno processuale dell'imputato, il quale ha accettato, subito dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, che il processo fosse deciso sulla base del compendio investigativo contenuto nel fascicolo delle indagini preliminari, conseguendo in tal modo un obiettivo di celerità processuale e rivelando spirito di collaborazione, senza peraltro realizzare il risultato più favorevole sul piano sanzionatorio che gli sarebbe derivato - a parità di tempistiche processuali - dalla scelta del rito abbreviato. 3. Le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentano conclusioni scritte in cui chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto e3) dall'art. 5-duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, mirando ad una rivalutazione di rilievi già dedotti dinanzi al giudice dell'appello e da questo disattesi con argomentazione completa e coerente. 2.1. Quanto al primo motivo, sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena richiesta nei motivi nuovi, va preliminarmente ricordato che la sentenza a Sezioni Unite, richiamata dal ricorrente, pur riconoscendo che il potere-dovere di applicare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. «non postula, per definizione, la necessaria iniziativa o sollecitazione di parte, espressa in una richiesta specifica anche solo in sede di conclusioni nel giudizio di appello», precisa che il suo esercizio «va correlato sia al suo fondamento normativo, che lo pone come "eccezione" al generale principio devolutivo che governa il giudizio di appello, sia al contenuto "discrezionale" del suo oggetto, che postula, ai fini dell'applicazione dei benefici come del riconoscimento di attenuanti, valutazioni di puro merito». Da tale premessa le Sezioni unite desumono, infatti, che, «in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito» (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, ud. 2019, Salerno, Rv. 275376). Ciò puntualizzato, la sentenza impugnata argomenta correttamente quando osserva che, non essendo stata posta la questione nei motivi di appello, essa non può essere proposta, per la prima volta, nei motivi nuovi, dovendo questi rappresentare sviluppo o approfondimento di motivi già dedotti (ex multis, Sez. 6, n. 36206 del 30109/2020, Tobi, Rv. 280294). D'altronde, i giudici dell'appello aggiungono come la prognosi di non recidivanza, nel caso di specie, fosse preclusa da una precedente condanna sempre in materia di guida: circostanza — al contrario di quanto ritenuto dal ricorrente — particolarmente rilevante proprio perché vicina nel tempo al fatto oggetto del presente giudizio, tanto da essere presumibilmente considerata assorbente rispetto all'omessa successiva commissione di reati da parte del ricorrente, a nulla rilevando nemmeno che la somma delle due condanne sia (5A rimasta al di sotto della soglia biennale, dal momento che questo dato rappresenta, invero, un mero presupposto per la concessione del beneficio. Può pertanto concludersi che l'omessa motivazione sui punti indicati dal ricorrente non è deducibile, trattandosi di deduzioni manifestamente infondate (di recente, Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, Palumbo, Rv. 283268). 2.2. Parimenti inammissibile appare il secondo motivo, relativo al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello rileva come il consenso all'acquisizione degli atti da parte dell'imputato sia già stato valutato ai fini della concessione delle attenuanti, essendo l'imputato gravato da un precedente che ha sempre a che fare con la guida; aggiunge trattarsi di motivo rilevante, ma non «di portata dirompente» (precisando, in modo incidentale, che l'istruttoria sarebbe stata, comunque, piuttosto semplice); specifica come i giudici di primo grado siano peraltro partiti dal minimo edittale, senza nemmeno operare l'aumento per la continuazione interna, come avrebbero potuto fare, essendo stati offesi due pubblici ufficiali. Articola, in conclusione, una motivazione compiuta e non illogica, come tale non sindacabile in sede di legittimità. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 4. Non sussistendo, peraltro, interesse della parte civile rispetto al ricorso, che non investe il rapporto civilistico, le spese processuali per il presente grado di giudizio sono compensate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Compensa integralmente
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