CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 45415/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 luglio 1969 avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 17 maggio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso per intervenuta rinunzia [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, ha impugnato l'ordinanza descritta in epigrafe con la quale al predetto è stata confermata la misura della custodia cautelare in carcere al $ stesso applicata alla e luce della ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt.73, commi 1-bis e 6, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 110 e 416-bis.1 cod. pen., deducendo, con motivo unico, difetto di motivazione, meramente apparente o comunque contraddittoria e manifestamente illogica nonché inosservanza ed erronea applicazione delle legge penale in relazione alla questione di incompetenza territoriale proposta dalla difesa in sede di riesame; considerato che il ricorrente, con dichiarazione resa ai sensi dell'art 123 cod. proc. pen., ha espressamente rinunziato al ricorso, con conseguente sopravvenuta inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.; ritenuto che laddove come nella specie la rinunzia non risulti altrimenti giustificata, alla conseguente inammissibilità consegue comunque la condanna del ricorrente, ai sensi dell'alt 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, liquidata in via equitatíva, come da dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per rinunzia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23/09/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] AngeloMostanzo 99_,Q1 tAdt#1 DEPOSITATO