CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 33512/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a NAPOLI il 02/10/1968 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 13/06/2026; ritenuto che con il primo motivo si deduce l'omessa pronuncia da parte della Corte di appello con riferimento alla richiesta difensiva di declaratoria di estinzione del reato associativo; che effettivamente il collegio di merito non si è pronunciato sul punto ma la prospettazione era manifestamente infondata in quanto all'imputato è stato riconosciuto il ruolo di promotore e capo organizzatore all'interno del configurato sodalizio criminoso e ritenuta la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, sicchè il termine di prescrizione massimo, decorrente dal maggio 2011, è pari ad anni 19, mesi 5 e giorni 10, non decorso al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione per travisamento, in punto di giudizio di responsabilità, è del tutto generico in quanto la difesa ricorrente non ha indicato le ragioni per le quali l'elemento valorizzato dal collegio di merito, asseritamente inesistente, abbia inficiato abbia inficiato e compromesso, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato che, ai fini della sussistenza del reato associativo, ha valorizzato plurimi elementi probatori (di natura captativa e dichiarativa, perfettamente utilizzabili) che si riscontravano tra loro, a prescindere dal rinvenimento, in corso di indagini, di polizze assicurative, hard disk e computer che la difesa assume non essere state acquisite e sottoposte ad accertamenti tecnici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della