CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 44735/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza 1.Con sentenza resa il 31/5/2022 n. 28740/22 la Seconda Sezione della Corte di Cassazione accoglieva il ricorso straordinario per errore di fatto proposto ex art. 625 bis cod.proc.pen. da [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto revocava la sentenza della Sesta Sezione di questa Corte n. 35942/21. Contestualmente decideva in sede rescissoria il ricorso dell'imputato, già dichiarato inammissibile per tardività, annullando senza rinvio la sentenza n. 189/2021 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] stante la maturata prescrizione del reato ascritto; 2.con nota del 14 luglio 2022 il Presidente del Collegio segnalava che per mera svista nel dispositivo era stata omessa la conferma delle statuizioni civili, pur argomentata nella parte motiva del provvedimento, sollecitandone la correzione; 3.dato atto delle conclusioni del P.G., che chiede disporsi la correzione del dispositivo ex art. 130 cod.proc.pen., e letta la memoria del difensore del Mammana che si è opposto, ritenendo che si versi in ipotesi di omissione non emendabile; 4.ritenuto di dover dare continuità al principio secondo cui è legittima l'ordinanza di correzione di errore materiale mediante la quale il giudice d'appello provveda ad emendare, integrandone il dispositivo, la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato nella quale sia stata omessa la conferma delle statuizioni civili, quando detta integrazione non costituisca modificazione essenziale del provvedimento ma rifletta il percorso logico giuridico seguito dal giudice, atteso lo scrutinio effettuato in punto di responsabilità del ricorrente (Sez. 2, n. 53947 del 04/10/2018, Rv. 274244; Sez. 3, n. 3969 del 25/9/2018, dep. 2019, Rv.275690) d?, P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo d'udienza e sulla sentenza-documento n. 28740 del 31/5/2022 della Seconda Sezione Penale nel senso che dopo le parole "annulla senza rinvio la sentenza n. 189/2021 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione" deve aggiungersi l'espressione "conferma le statuizioni civili". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali Così deciso in Roma il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]